R.R. TAA 8/2009
Emanazione del nuovo regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la trasmissione annuale alla Regione dei dati statistici e finanziari relativi agli interventi previdenziali regionali e alla previdenza complementare. I dati, riferiti di regola al 31 dicembre dell’anno precedente, sono forniti entro il 30 aprile dalle Province autonome di Bolzano e Trento e dal PensPlan Centrum; il testo recepisce anche integrazioni applicabili ai dati dal 2018 e dal 2023.
Regolamento regionale sui dati annuali della previdenza e del PensPlan
Regolamento sui dati annuali della previdenza regionale e del PensPlan
Il provvedimento, valido per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, definisce quali informazioni devono essere trasmesse ogni anno alla Regione dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dal PensPlan Centrum. La disciplina serve a rendere omogenei, trasparenti e confrontabili i dati relativi agli interventi previdenziali regionali e alla previdenza complementare.
Disposizioni generali e termini di trasmissione
Le Province autonome devono inviare alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati relativi agli interventi previsti dalle norme richiamate nel regolamento. Il PensPlan Centrum trasmette entro la stessa data i dati di propria competenza. La Regione può stabilire, con deliberazione della Giunta regionale, schemi analitici di tabelle per uniformare la presentazione dei dati.
Salvo diversa previsione, i dati:
- sono distinti per sesso del richiedente;
- si riferiscono al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello di presentazione.
Dati relativi alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7
Per gli interventi previdenziali previsti dalla LR n. 7/1992 devono essere comunicati:
- il numero complessivo di domande di contributo accolte per ciascun intervento;
- per l’articolo 4, il numero delle domande accolte presentate da soggetti con figli minorenni, da soggetti che assistono familiari non autosufficienti, da soggetti con più di 55 anni e da soggetti che hanno compiuto 50 anni e hanno perso il lavoro nei cinque anni precedenti la domanda;
- per l’intervento dell’articolo 6-bis, il numero delle domande accolte riferite alle persone casalinghe, distinguendo i casi con figli minorenni, con familiari non autosufficienti o con età superiore a 55 anni, nonché l’ammontare del contributo concesso in relazione al versamento volontario;
- per l’articolo 14, il numero delle domande accolte suddivise per percentuale di contributo concesso rispetto alla contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge n. 233/1990;
- la spesa complessiva per ciascun tipo di intervento.
Dati relativi alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3
Per la disciplina della pensione regionale devono essere trasmessi dati di natura sia economica sia gestionale, tra cui:
- importo della pensione regionale;
- numero degli iscritti, con articolazione per fasce di reddito secondo la deliberazione della Giunta regionale;
- cessazioni dal rapporto assicurativo;
- beneficiari degli anni figurativi riconosciuti e delle prestazioni previste dall’articolo 7-bis;
- iscritti distinti per anno di decorrenza della pensione;
- iscritti che hanno svolto attività lavorativa per più di 72 giornate;
- consistenza del Fondo pensioni, suddivisa tra contribuzioni degli iscritti, assegnazioni regionali e interessi;
- numero dei titolari di pensione e dei soggetti che percepiscono l’integrazione al trattamento minimo;
- numero di iscritti e pensionati titolari di pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria;
- spesa complessiva.
Dati relativi alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1
Per i contributi previsti dalla LR n. 1/2005 devono essere comunicati i dati sulle domande accolte e sulla spesa complessiva, distinguendo:
- i contributi dell’articolo 1, commi 1, 3, 4, 4-bis e 4-ter, inclusi quelli a sostegno della previdenza complementare;
- i contributi dell’articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis, con separata evidenza delle domande presentate da lavoratori autonomi e da collaboratori domestici, nonché dei contributi a sostegno della previdenza complementare;
- i contributi dell’articolo 4. Le modifiche e integrazioni più recenti incidono sui dati relativi agli anni 2018 e successivi, e per alcune voci sui dati relativi agli anni 2023 e seguenti.
Dati relativi alla previdenza complementare e al progetto PensPlan
In materia di previdenza complementare, con riferimento ai Fondi regionali istituiti nell’ambito del progetto PensPlan, devono essere trasmessi dati distinti per genere e ambito provinciale, e in particolare:
- numero complessivo degli iscritti a ciascun fondo;
- numero complessivo dei titolari di trattamento pensionistico complementare per ciascun fondo;
- numero dei beneficiari della garanzia prevista dall’articolo 1-ter della LR n. 3/1997;
- numero dei beneficiari degli interventi e degli incentivi previsti dal regolamento della LR n. 3/1997, suddivisi per categorie;
- bilancio d’esercizio del PensPlan Centrum.
Dati relativi alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4
Per la LR n. 4/2020 devono essere comunicati:
- il numero complessivo di richieste di contributo accolte;
- la spesa complessiva.
Dati relativi alle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e 2 gennaio 1976, n. 1
Per gli interventi previsti da tali leggi regionali devono essere indicati:
- il numero complessivo delle richieste di contributo accolte, suddivise per ciascun tipo di intervento;
- la spesa complessiva per ciascun tipo di intervento.
Abrogazione del precedente regolamento
Il regolamento sostituisce e abroga il precedente regolamento di attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, approvato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2002, n. 7/L.
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