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Regolamento

R.R. TAA 7/2009

Emanazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe"

Normativa regionaleR.R. TAA 7/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la L.R. Trentino-Alto Adige 28 febbraio 1993, n. 3 sulla pensione regionale volontaria per le persone casalinghe, disciplinando requisiti di iscrizione, contribuzione, riscatti, contribuzione figurativa, riduzioni per cumulo con altre pensioni e integrazione al trattamento minimo. Prevede limiti di attività lavorativa (max 72 giornate/anno) e regole specifiche per redditi e sospensioni. L’art. 8 si applica dall’entrata in vigore; la disciplina sulla non autosufficienza decorre dal 1° luglio 2008.

Regolamento di esecuzione sulla previdenza regionale per le persone casalinghe

Regolamento di esecuzione sulla pensione regionale volontaria per persone casalinghe

Il provvedimento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’attuazione della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3 in materia di assicurazione regionale volontaria per la pensione delle persone casalinghe. La normativa risultante regola requisiti di iscrizione, contribuzione, riscatti, accrediti figurativi, cumulo con altre pensioni e integrazione al trattamento minimo.

Requisiti di iscrizione e mantenimento

Possono mantenere l’iscrizione all’assicurazione regionale volontaria le persone che svolgono in modo abituale e prevalente attività casalinga, intesa come organizzazione e cura della vita familiare, dei figli o minori presenti nel nucleo, e che possiedono i requisiti previsti dall’art. 3-bis della L.R. 4/1992.

È ammessa anche l’iscrizione alla Gestione separata INPS, purché l’interessato abbia i requisiti delle lettere a) e b) previsti dal regolamento; in tal caso non si applica il requisito di cui alla lettera c) dell’art. 3-bis della L.R. 4/1992.

Il requisito dell’attività casalinga viene meno, dopo l’iscrizione, se la persona è riconosciuta invalida con diritto all’indennità di accompagnamento; per la provincia di Bolzano il riferimento è la non autosufficienza con inquadramento al primo livello assistenziale. Se durante l’iscrizione viene meno la residenza in Regione, l’iscrizione è sospesa fino al riacquisto della residenza.

Ai fini della residenza rileva solo quella risultante dai registri anagrafici comunali. I periodi di iscrizione all’AIRE non sono computati e non interrompono il decorso dei tre anni di residenza richiesti. Il requisito relativo all’assenza di altre coperture non si riferisce alle assicurazioni volontarie di tipo privatistico. Le Province autonome attivano controlli incrociati con gli enti assicurativi e previdenziali.

Compatibilità con attività lavorativa e pensioni

L’assicurazione è compatibile con attività lavorativa svolta successivamente all’iscrizione, purché non superi 72 giornate per anno solare. Il superamento comporta la sospensione per un anno del periodo assicurativo immediatamente successivo. Ai fini del conteggio, anche frazioni di giornata valgono come giornata intera; si computano anche sabati, domeniche e festivi compresi nel periodo continuativo di lavoro.

Sono considerati compatibili con la pensione regionale e non rientrano tra le pensioni dirette gli emolumenti pensionistici non dipendenti da contribuzione o iscrizione previdenziale, mentre sono considerate pensioni le rendite erogate in dipendenza di contribuzione, anche figurativa. Anche le pensioni derivanti da assicurazioni volontarie privatistiche sono escluse dal concetto di pensione diretta.

Solo se la pensione regionale non è ancora stata concessa, l’iscritto può rinunciarvi ottenendo la restituzione dell’80% della contribuzione. La rinuncia successiva alla concessione non è contemplata dal regolamento.

Contribuzione annuale, sospensione, ritardi e anzianità assicurativa

La contribuzione è quella fissata annualmente dalla Giunta regionale; eventuali riduzioni percentuali previste dalla legge si calcolano sulla contribuzione annuale deliberata. Il versamento avviene nei termini stabiliti dai regolamenti provinciali, con possibilità di rateazione secondo le modalità da essi previste.

Entro il termine di tre mesi previsto dalla legge regionale, l’interessato può chiedere la sospensione contributiva e assicurativa per l’anno di riferimento, con esonero dal versamento. Ai fini della prova del pagamento fanno fede la data del versamento su conto corrente postale, la data dell’ordine di bonifico se la valuta per il beneficiario non supera 5 giorni, oppure la data del versamento al tesoriere.

In caso di ritardo, la contribuzione è maggiorata dello 0,55% per ogni giorno di ritardo, fino a tre mesi oltre la scadenza e comunque entro il limite massimo del 50% del contributo dovuto. L’anzianità assicurativa decorre dalla domanda di adesione all’assicurazione regionale.

Contribuzione figurativa

Per l’accredito figurativo collegato alle prestazioni della L.R. 3/1993 non rientrano tra le attività lavorative retribuite quelle diverse dal lavoro dipendente e dal lavoro autonomo.

L’accredito è ammesso anche in caso di adozione di minore, se il figlio adottato è stato educato per almeno quindici anni. È inoltre riconosciuto per l’assistenza abituale e prevalente prestata a familiari non autosufficienti: coniuge, parenti fino al quarto grado e affini fino al secondo grado, purché in possesso dei requisiti per l’indennità di accompagnamento, oppure, in provincia di Bolzano, inquadrati nel secondo livello assistenziale. Per i periodi anteriori all’istituzione dell’indennità, la non autosufficienza è riconosciuta con invalidità documentata al 100%.

L’accredito richiede dichiarazione sostitutiva dell’iscritto e documentazione idonea sulla condizione di non autosufficienza.

Riscatto dei periodi contributivi

Ai fini del riscatto sono valutabili anche periodi inferiori all’anno, con integrazione della contribuzione per i mesi mancanti calcolata in base alle settimane mancanti. Il computo avviene per settimane, arrotondando alla settimana intera i periodi inferiori; 52 settimane equivalgono a un anno.

Sono riscattabili anche periodi maturati presso casse o fondi obbligatori esteri coperti da trattati o accordi bilaterali di sicurezza sociale, nonché i versamenti volontari e figurativi. Tuttavia, ai fini del riscatto si considerano solo gli anni versati prima dell’iscrizione alla pensione regionale e solo se utili a raggiungere il minimo di quindici anni di anzianità assicurativa e contributiva.

Il versamento dovuto per il riscatto va effettuato in un’unica soluzione al pensionamento; eventuali eccedenze a favore dell’interessato sono restituite d’ufficio. Il regolamento contiene inoltre la formula di calcolo del contributo per gli anni già accreditati presso altre casse e la relativa tabella di coefficienti di rivalutazione in base all’età.

Il contributo eventualmente previsto dalla L.R. 3/1993 per il riscatto si calcola sull’importo così determinato; se l’iscritto ha diritto a tale contributo, la somma dovuta va versata al netto dello stesso, pur restando l’importo contabilizzato nel fondo pensioni regionale.

L’esclusione dal riscatto per effetto della riduzione della pensione regionale di vecchiaia opera solo se i periodi riscattati hanno consentito di maturare il diritto a un’altra pensione diretta. In tal caso l’anzianità assicurativa viene ricalcolata senza considerare il periodo riscattato, anche se la pensione regionale è già stata concessa.

Riduzione della pensione regionale per cumulo con altra pensione diretta

La riduzione della pensione regionale quando l’iscritto è titolare di un’altra pensione diretta si calcola tenendo conto degli importi mensili lordi delle pensioni in godimento alla data rilevante.

Se il soggetto è già titolare di pensione diretta, la riduzione si determina alla decorrenza della pensione regionale di vecchiaia; se è già titolare di pensione regionale, la riduzione si determina alla decorrenza dell’altra pensione diretta. La pensione regionale così ridotta resta soggetta alla perequazione automatica.

Eventuali ricalcoli successivi dell’altra pensione, anche retroattivi, non comportano la rideterminazione della pensione regionale.

Individuazione del reddito rilevante

Per la contribuzione annua si considerano i redditi dell’anno precedente a quello di riferimento. Per il contributo sul riscatto si considerano invece i redditi del secondo anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione regionale. Per l’integrazione al trattamento minimo si applicano le regole specifiche del regolamento.

Sono rilevanti, al lordo delle imposte, i redditi di terreni e fabbricati esclusa l’abitazione principale e pertinenze, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, quelli da lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa, le pensioni erogate da enti previdenziali e quelle estere, i redditi di partecipazione, altri redditi imponibili, rendite vitalizie o temporanee onerose e i redditi esteri assimilabili o imponibili se prodotti in Italia.

Non si considerano la pensione regionale, i redditi esenti, il TFR e relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate tassate separatamente e i redditi già assoggettati a ritenuta definitiva o imposta sostitutiva.

Integrazione al trattamento minimo regionale

Il diritto all’integrazione si valuta sul reddito del titolare della pensione regionale e dell’eventuale coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio; tale valore resta valido fino al 30 giugno dell’anno successivo. In prima concessione si assume il reddito dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva.

I titolari di pensione regionale devono comunicare i dati reddituali entro il 30 giugno di ogni anno. Se la comunicazione non viene presentata, dopo avviso della Provincia autonoma competente e decorso inutilmente il termine di 30 giorni, l’integrazione è sospesa dal rateo di ottobre.

Se la comunicazione è presentata entro il termine della successiva dichiarazione annuale, la prestazione viene ripristinata dal mese successivo con pagamento degli arretrati; oltre tale termine non spettano arretrati.

Disposizioni transitorie e abrogazione

La disciplina sull’integrazione al trattamento minimo si applica dall’entrata in vigore del regolamento. La norma sulla non autosufficienza ai fini della contribuzione figurativa si applica dal 1° luglio 2008.

È abrogato il regolamento approvato con D.P.Reg. 28 luglio 2003, n. 12/L.

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