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Regolamento

R.R. TAA 9/2009

Regolamento di esecuzione della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il sostegno delle iniziative umanitarie in paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali

Normativa regionaleR.R. TAA 9/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, i contributi a enti, associazioni, comitati e organismi cooperativi regionali per progetti umanitari, sociali, sanitari, formativi e di microcredito in Paesi colpiti da guerre, calamità o gravi difficoltà. Si applica alle richieste relative a progetti realizzati dal 2010; sono escluse le iniziative dirette della Regione e i soggetti pubblici.

Sostegno regionale alle iniziative umanitarie all'estero

Sostegno regionale alle iniziative umanitarie

Il regolamento di esecuzione della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11, disciplina, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, le condizioni e le modalità per il finanziamento di iniziative umanitarie in Paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o caratterizzati da particolari difficoltà economiche e sociali. La disciplina risultante individua i progetti finanziabili, i soggetti ammessi, la procedura di presentazione e liquidazione dei contributi e alcune regole transitorie.

Ambito dei progetti finanziabili

Sono finanziabili le attività di servizio sociale, culturale, formativo e assistenziale svolte da soggetti operanti nel territorio regionale, senza fini di lucro e con carattere di continuità, a favore di popolazioni colpite da guerra, calamità o disagio economico-sociale o formativo. In particolare, rientrano tra i progetti ammessi:

  • interventi medico-sanitari a tutela della vita umana, compresi invio di materiali e attrezzature, costruzione e ristrutturazione di ospedali, ambulatori e centri di assistenza;
  • iniziative sociali e assistenziali per bisogni primari, come fornitura di beni di prima necessità, alloggi, pozzi, impianti e reti idriche;
  • progetti per l’autosufficienza alimentare, economica e lavorativa, nei settori agricolo, artigianale o analoghi, con relative infrastrutture, prodotti, attrezzature e macchinari;
  • progetti scolastici, culturali e formativi finalizzati allo sviluppo economico, sociale, sanitario e culturale, comprese costruzioni e ristrutturazioni delle strutture;
  • progetti di microcredito diretti all’autosufficienza e all’autosostenibilità. I progetti devono essere realizzati direttamente dai richiedenti in collaborazione e d’intesa con organismi aventi sede e operanti in loco.

Spese ammissibili e spese escluse

Sono ammesse solo le spese direttamente riferibili al singolo progetto. Restano escluse:

  • le spese di gestione ordinaria del soggetto richiedente e degli organismi locali coinvolti;
  • le spese non direttamente riferite al progetto;
  • le spese per attività di studio e ricerca non finalizzate alla realizzazione del progetto;
  • le spese per conferenze, convegni e gemellaggi.

Soggetti che possono richiedere il contributo

Possono presentare domanda i soggetti con sede legale e operanti nel territorio regionale, e precisamente:

  • enti;
  • associazioni;
  • comitati;
  • organismi a carattere cooperativo. Dallo statuto deve risultare che le attività svolte perseguono finalità sociali o umanitarie coerenti con la legge. Sono espressamente esclusi gli enti pubblici, gli enti territoriali e gli enti locali.

Ambito territoriale e priorità

Il Comitato consultivo può limitare l’ambito territoriale dei progetti per evitare un’eccessiva frammentazione degli interventi, individuando e proponendo alla Giunta regionale i Paesi destinatari dei sostegni. Può inoltre indicare priorità tra tipologie di progetti ammissibili e non finanziabili.

Misura del contributo

Il contributo regionale può coprire al massimo il 95% della spesa ammessa del progetto. In ogni caso il finanziamento non può superare la spesa effettivamente rimasta a carico del progetto dopo altre entrate o finanziamenti.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello previsto per la realizzazione del progetto, presso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Ufficio per l’Integrazione europea e gli aiuti umanitari, nelle sedi di Trento o Bolzano. La domanda va redatta sulla modulistica prevista, firmata dal legale rappresentante, e accompagnata da:

  • atto costitutivo e statuto in copia semplice;
  • documentazione sul legale rappresentante;
  • relazione dettagliata sul progetto;
  • preventivo delle spese e indicazione delle entrate previste;
  • relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
  • consuntivo delle entrate e spese dell’anno precedente.

Istruttoria, approvazione e convenzione

Le domande sono esaminate dal Comitato consultivo, che esprime un parere non vincolante e predispone un piano di assegnazione dei contributi da sottoporre alla Giunta regionale. La Giunta può disporre un anticipo fino al 70% del contributo concesso. La Regione stipula poi con il beneficiario una convenzione secondo lo schema approvato dalla Giunta.

Liquidazione del saldo e modifiche del progetto

Il saldo è liquidato con decreto del Dirigente dopo la realizzazione del progetto e previa presentazione della documentazione probatoria. Eventuali modifiche del luogo di realizzazione o di altri aspetti tecnici e logistici del progetto, pur nel rispetto delle finalità e delle caratteristiche contenutistiche e finanziarie, sono disposte con decreto del Dirigente.

Rendicontazione e prova delle spese

La prova delle spese sostenute è data principalmente da fatture e ricevute fiscali quietanzate, intestate al beneficiario o all’organismo locale coinvolto, fino all’importo del contributo concesso. In assenza di tali documenti, e fino a un massimo del 10% del contributo, è ammessa una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che indichi spese, motivo dell’assenza della documentazione e destinazione delle somme al progetto. In sede di saldo è richiesta anche una relazione finale sui risultati conseguiti.

Regime transitorio, esclusioni e abrogazioni

Il regolamento si applica alle richieste di contributo relative a progetti da realizzare a decorrere dal 2010. Non si applica alle iniziative dirette della Regione previste dalla legge regionale. Sono abrogati il precedente regolamento di esecuzione del 1994 e la relativa modifica del 1994.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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