L.R. TAA 7/2009
Istituzione del nuovo Comune di Comano Terme mediante la fusione dei Comuni che hanno costituito l'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1 (B.U. 17 novembre 2009, n. 47)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2010 il Comune di Comano Terme, nato dalla fusione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso già riuniti in un’unione. Disciplina sede, successione nei rapporti, beni di uso civico, gestione provvisoria, personale, prima elezione degli organi e indennità transitorie. Contiene anche una modifica alla l.r. 13 marzo 2009, n. 11.
Istituzione del Comune di Comano Terme per fusione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso
Istituzione del Comune di Comano Terme
La legge regionale disciplina la nascita del nuovo Comune di Comano Terme nel territorio del Trentino-Alto Adige/Südtirol, mediante fusione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso che avevano costituito l’Unione dei Comuni. La nuova entità decorre dal 1° gennaio 2010 e sostituisce gli enti di origine nei limiti e con gli effetti previsti dalla legge.
Ambito territoriale e sede
La circoscrizione territoriale del nuovo Comune coincide con quelle dei due Comuni soppressi. La sede legale è fissata nell’abitato di Ponte Arche, che assume la funzione di capoluogo. Lo statuto comunale può tuttavia prevedere che le sedute degli organi collegiali si tengano anche fuori dalla sede legale.
Successione nei beni e nei rapporti giuridici
Il Comune di Comano Terme subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell’Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e dei Comuni originari. In caso di contrasto tra gli enti di origine nella regolazione dei rapporti, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire le controversie secondo i principi della successione delle persone giuridiche.
Beni di uso civico
La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico resta in capo alle comunità di originaria appartenenza. Ai fini dell’amministrazione di tali beni, i Comuni di origine sono considerati frazioni e fungono da soggetti di imputazione.
Regime transitorio di gestione del nuovo ente
Dal 1° gennaio 2010 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione del nuovo Comune è affidata agli organi dell’Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso. Per l’esercizio delle funzioni di sindaco come ufficiale del governo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e l’insediamento degli organi eletti nel primo turno elettorale generale utile, è previsto un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. La legge indica che tale turno elettorale generale è quello da tenersi in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010.
Regime degli atti amministrativi
Fino a quando gli atti e i provvedimenti del nuovo Comune non divengono esecutivi, continuano ad applicarsi: gli atti dell’Unione per le funzioni e i servizi trasferiti all’Unione stessa; negli ambiti territoriali dei Comuni originari, gli atti dei rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti di competenza comunale.
Personale e segretari comunali
Il personale dei Comuni di origine e dell’Unione è trasferito al nuovo Comune secondo la disciplina dell’articolo 2112 del codice civile, con applicazione delle procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 428/1990. Per i segretari comunali si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge regionale n. 4/1993, come modificata.
Prima elezione degli organi comunali
La prima elezione del sindaco e del consiglio comunale si svolge nel turno elettorale generale compreso tra il 1° maggio e il 15 giugno 2010. Per tale elezione si applicano le regole regionali previste per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti.
Indennità di carica transitorie
Fino a quando non sia adottato un regolamento regionale per determinare indennità di carica e gettoni di presenza, al sindaco e agli assessori del nuovo Comune spettano le indennità previste per i comuni della fascia 4, livello intermedio, dal regolamento regionale del 16 giugno 2006, n. 10/L.
Gestione finanziaria provvisoria
Prima dell’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è consentita la gestione provvisoria, nei limiti e secondo la disciplina dell’articolo 17, comma 15, della legge regionale n. 10/1998, nonché nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell’ultimo bilancio approvato dall’Unione.
Copertura finanziaria e modifica di altra legge regionale
La legge quantifica una spesa annua presunta di euro 700.000,00 a decorrere dall’esercizio 2010 per l’attuazione di una disposizione della legge regionale n. 1/1993 e rinvia alla legge di bilancio per la copertura. Inoltre, apporta una modifica all’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 11.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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