Salta al contenuto
Legge

L.R. TAA 9/2009

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) (In BU. 15 dicembre 2009, n. 51)

Normativa regionaleL.R. TAA 9/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per il bilancio 2010 e pluriennale 2010-2012. Interviene su disciplina famiglia/previdenza, autonomia locale, bilancio e contabilità regionale e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con una norma transitoria sulle indennità di mobilità già in pagamento al 15 luglio 2009. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Legge finanziaria regionale 2010 del Trentino-Alto Adige

Legge finanziaria regionale 2010 del Trentino-Alto Adige

La legge definisce alcuni interventi di aggiornamento normativo collegati alla formazione del bilancio annuale 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. La disciplina opera esclusivamente nell’ambito regionale e incide su più settori, con alcune modifiche puntuali a leggi regionali precedenti.

Ambito degli interventi normativi

Il provvedimento apporta modifiche a disposizioni già vigenti in materia di:

  • pacchetto famiglia e previdenza sociale;
  • norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per il 2009;
  • ordinamento delle autonomie locali;
  • bilancio e contabilità della Regione;
  • ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

Le modifiche sono puntuali e si innestano su testi legislativi regionali precedenti, senza introdurre nel brano fornito una disciplina generale autonoma e completa.

Norma transitoria sulle indennità di mobilità

La disposizione transitoria riguarda le indennità di mobilità previste dalla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni.

  • Sono interessate le indennità che risultavano già in pagamento alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.
  • Tali indennità devono essere adeguate, con effetto dalla medesima data, all’importo stabilito dall’articolo 2 della legge regionale n. 5/2009.

Questa norma ha dunque portata retroattiva rispetto all’adeguamento economico, ma limitata ai trattamenti già in corso al momento indicato.

Modifiche in materia di bilancio e contabilità regionale

Il testo consolida anche ulteriori interventi sulla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, recante norme in materia di bilancio e contabilità della Regione. Dalle indicazioni fornite emerge che vengono inserite nuove disposizioni dopo gli articoli 11 e 39 della legge regionale n. 3/2009, con un ulteriore aggiornamento del corpo normativo contabile regionale.

Per il lettore pratico, la legge si colloca quindi nel processo di assestamento e strutturazione della disciplina contabile regionale, ma nel frammento fornito non sono riportati i contenuti sostanziali delle singole modifiche.

Modifiche all’ordinamento delle autonomie locali

La legge interviene sull’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, sostituendo il precedente comma 3 con una nuova articolazione composta dai commi 3, 3-bis e 3-ter. Anche in questo caso il testo fornito non riporta il contenuto materiale delle nuove previsioni, ma solo l’avvenuto riassetto della norma sull’ordinamento locale.

Modifiche in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Sono inoltre apportate modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa al nuovo ordinamento delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Le modifiche incidono su:

  • la lettera b) del comma 1 dell’articolo 27;
  • il comma 2 dell’articolo 28, sostituito;
  • l’introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 del medesimo articolo 28.

Il provvedimento, per quanto qui riportato, ha natura di coordinamento e aggiornamento dell’assetto organizzativo di tali enti nell’ordinamento regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.