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Sentenza

Sentenza n. 1927/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una casa mobile/manufatto realizzato senza permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto l'inesistenza del vincolo paesaggistico gravante sull'area e ha affermato che la casa mobile fosse destinata a soddisfare esigenze temporanee, con conseguente esclusione della necessità del titolo edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.5, del d.P.R. n. 380/2001. Il manufatto, di circa 47,25 mq e 151 mc, era realizzato con struttura in ferro, plinti e ruote, presentava finiture interne ed esterne e risultava destinato a costituire un'unità abitativa composta da cucina-soggiorno e vano. L'area risultava sottoposta a vincolo sismico, paesaggistico e ricompresa in Area Rete Natura 2000.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la casa mobile costituisse un intervento di nuova costruzione rilevante sotto il profilo urbanistico, soggetto a permesso di costruire, perché la sua obiettiva consistenza e l'evidente vocazione abitativa dimostravano una destinazione non meramente temporanea. Ai fini della qualificazione edilizia non sono decisivi né la facilità di rimozione né il sistema di ancoraggio al suolo, dovendosi valutare la destinazione funzionale obiettiva e l'incidenza stabile, non irrilevante e non occasionale sul territorio. La stessa relazione tecnica del ricorrente qualificava il manufatto come unità abitativa. Il giudice ha inoltre escluso che l'abrogazione della legge n. 1497/1939 comportasse il venir meno del vincolo paesaggistico, poiché la relativa disciplina è confluita nel d.lgs. n. 42/2004. Poiché il ricorrente non aveva contestato la compatibilità e il regime autorizzatorio del manufatto rispetto ai vincoli sismico, paesaggistico e Natura 2000, tali autonome ragioni erano sufficienti a sostenere l'ordinanza, trattandosi di un atto plurimotivato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. e.5, d.P.R. 380/2001

    installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore

    La casa mobile è soggetta a titolo edilizio quando, in base alla sua obiettiva destinazione funzionale, non è diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee e determina una trasformazione stabile, non irrilevante e non occasionale del territorio; sono irrilevanti, di per sé, la rimovibilità e il sistema di ancoraggio.

  • d.lgs. 42/2004

    Le disposizioni della legge n. 1497/1939 in materia di vincolo paesaggistico sono confluite nel Codice dei beni culturali e del paesaggio; l'abrogazione della legge previgente non determina quindi il venir meno del vincolo.

  • legge 1497/1939

    Il vincolo paesaggistico originariamente previsto dalla legge è stato mantenuto nella disciplina confluita nel d.lgs. 42/2004.

  • legge 2 febbraio 1974, n. 64

    Il manufatto risultava realizzato in area sottoposta a vincolo sismico; il ricorrente non ha contestato la compatibilità dell'intervento rispetto a tale vincolo.

Massime di principio

  • L'installazione di una casa mobile o di altro manufatto leggero costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a titolo edilizio quando, secondo la sua obiettiva consistenza e destinazione funzionale, è destinata a durare nel tempo e altera lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale.
  • L'eccezione prevista per i manufatti destinati a esigenze meramente temporanee deve essere valutata in base alla funzione obiettiva dell'opera e non alla temporaneità soggettivamente dichiarata dal proprietario, né alla sua facile rimovibilità o al particolare sistema di ancoraggio al suolo.
  • La qualificazione di un manufatto come unità abitativa nella relazione tecnica del privato costituisce elemento idoneo a confermare la sua vocazione abitativa e, in assenza di ulteriori elementi, la non temporaneità dell'esigenza soddisfatta.
  • L'abrogazione della legge n. 1497/1939 non elimina i vincoli paesaggistici da essa istituiti, poiché la relativa disciplina è confluita nel d.lgs. n. 42/2004.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenerlo; il rigetto delle censure contro tale ragione rende superfluo l'esame delle contestazioni rivolte alle altre motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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