Sentenza del 11/10/2016 n. 1171 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Le associazioni di protezione ambientale sono esenti dal pagamento del contributo unificato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'invito al pagamento del contributo unificato relativo a un ricorso contro una deliberazione della Giunta Regionale della Liguria concernente la coltivazione e il recupero ambientale di cave. Ha sostenuto che, in quanto ONLUS e associazione di protezione ambientale riconosciuta ministerialmente, beneficiasse dell'esenzione prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002, in combinato disposto con l'art. 27-bis della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972. La questione riguardava se la parola "atti" comprendesse anche gli atti giudiziari e processuali, inclusi i ricorsi giurisdizionali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riconosciuto l'esenzione dal contributo unificato. Ha ritenuto che, per le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente che agiscono per la tutela di interessi collettivi diffusi in materia ambientale, il termine "atti" dell'art. 27-bis debba essere interpretato in senso ampio, includendo anche i ricorsi giudiziari. Tale interpretazione è stata ritenuta necessaria per garantire la conformità alla Convenzione di Aarhus, alle direttive europee sull'accesso alla giustizia ambientale e ai principi costituzionali. Non è stata quindi ritenuta necessaria la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Le spese, comprese quelle della fase cautelare, sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 10 del D.P.R. n. 115/2002
Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
La norma consente di estendere al contributo unificato le esenzioni già previste per l'imposta di bollo o per altre spese, purché sussista una specifica previsione legislativa.
Art. 27-bis della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972
Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
Nel caso specifico, il termine "atti" è stato interpretato estensivamente, includendo anche il ricorso giurisdizionale promosso dall'associazione ambientalista.
Art. 18, comma 5, della legge n. 349/1986
La disposizione costituisce il fondamento del ruolo delle associazioni di protezione ambientale nella tutela degli interessi ambientali e deve essere interpretata in modo coerente con l'accesso alla giustizia ambientale.
Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata con legge n. 108/2001
Impone agli Stati di favorire il riconoscimento e il sostegno delle organizzazioni ambientaliste e di garantire un accesso alla giustizia non eccessivamente oneroso, orientando l'interpretazione delle norme interne sulle spese processuali.
Direttiva 2003/4/CE
Rafforza i principi europei di accesso alle informazioni ambientali e di tutela effettiva in materia ambientale.
Direttiva 2003/35/CE
Sostiene la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, contribuendo a escludere costi processuali sproporzionati.
Art. 8 della legge n. 266/1991
Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
La norma è stata richiamata nel contrasto giurisprudenziale per sostenere l'esenzione degli atti connessi all'attività delle organizzazioni di volontariato, ma la decisione si è fondata principalmente sulla disciplina delle ONLUS ambientaliste e sulla normativa europea.
Massime di principio
- Un'associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente può invocare l'esenzione dal contributo unificato quando promuove un giudizio finalizzato alla tutela di interessi collettivi e diffusi in materia ambientale.
- L'esenzione non deriva automaticamente dalla sola qualifica di ONLUS: occorre verificare sia il riconoscimento ministeriale come associazione di protezione ambientale sia il collegamento concreto tra il giudizio e la tutela ambientale.
- In questo specifico orientamento giurisprudenziale, il termine "atti" previsto dalla disciplina dell'imposta di bollo è interpretato in senso estensivo e comprende anche gli atti processuali, incluso il ricorso giurisdizionale.
- Le norme interne sulle spese di giustizia devono essere interpretate, ove possibile, in conformità alla Convenzione di Aarhus e alla normativa europea, evitando che i costi rendano eccessivamente oneroso l'accesso alla giustizia ambientale.
- La decisione si inserisce in un quadro di contrasto giurisprudenziale: pertanto, in casi analoghi, è opportuno verificare la giurisprudenza più recente e la specifica qualificazione dell'associazione e dell'azione proposta.
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