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Sentenza

Sentenza del 11/10/2016 n. 1169 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Imposta di registro - molteplici disposizioni con contenuto economico autonomo nel medesimo atto - applicazione dell'imposta a ciascuna disposizione - art. 21, D.P.R. n. 131/86

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'atto notarile del 16 marzo 2012 conteneva due cessioni autonome di quote di una S.r.l.: una quota del valore nominale di 34.175 euro ceduta a V.A. e una quota del valore di 825 euro ceduta a V.S. Il notaio aveva versato una sola imposta fissa di registro di 168 euro, sostenendo che l'atto fosse unico e che il servizio di registrazione fosse stato utilizzato una sola volta. L'Agenzia delle Entrate aveva invece richiesto ulteriori 336 euro, applicando l'imposta di 168 euro per ciascuna cessione. Il contribuente contestava l'applicazione dell'art. 21 del D.P.R. 131/1986, sostenendo che le cessioni di quote, essendo soggette a imposta fissa indipendentemente dal valore, non esprimessero una distinta capacità contributiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado e l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che le due cessioni costituissero disposizioni negoziali distinte, autonome e non necessariamente derivanti l'una dall'altra, ciascuna dotata di autonomo contenuto economico e quindi assoggettabile a imposta come atto distinto ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 131/1986. L'imposta complessiva dovuta è stata quindi determinata in 336 euro, oltre alla somma già versata, con condanna del notaio al pagamento di 500 euro per le spese del grado di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 21, D.P.R. n. 131/1986

    Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se invece le disposizioni derivano necessariamente le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.

    Le disposizioni negoziali autonome, anche se inserite nello stesso documento, devono essere tassate separatamente. L'imposta unica sulla disposizione più onerosa è applicabile solo quando tra le disposizioni esiste un rapporto di derivazione necessaria.

  • Art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    Atto di cessione di quote sociali soggetto a imposta fissa.

    L'imposta fissa prevista per la cessione di quote si applica a ciascuna distinta disposizione negoziale, non una sola volta per il documento che le contiene.

  • Cassazione, sentenza n. 10180/2009

    L'imposta di registro si commisura all'atto sottoposto a registrazione e trova applicazione in occasione della stipula o formazione di atti a contenuto economico, assunti dal legislatore come indici di capacità contributiva.

    Quando un documento contiene più atti economicamente autonomi, ciascun atto può costituire un distinto indice di capacità contributiva e deve essere tassato separatamente.

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 225/2008

    Ai fini dell'imposta di registro rileva il contenuto economico autonomo delle disposizioni contenute nell'atto; le disposizioni autonomamente valutabili sono soggette a tassazione.

Massime di principio

  • La presenza di un unico documento o di un'unica registrazione non comporta necessariamente l'applicazione di una sola imposta: occorre individuare quante disposizioni negoziali autonome siano contenute nell'atto.
  • Quando più cessioni o altri negozi hanno soggetti, oggetti o effetti economici distinti e non sono necessariamente collegati tra loro, ciascuno viene tassato come atto separato, anche se stipulato contestualmente.
  • L'imposta fissa non esclude di per sé la pluralità di imposizioni: la tariffa fissa si applica a ciascuna disposizione autonoma individuata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 131/1986.
  • L'imposta può essere applicata una sola volta, sulla disposizione più onerosa, soltanto quando le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente l'una dall'altra per la loro intrinseca natura.
  • Per valutare il trattamento fiscale non è decisivo il numero dei documenti o delle registrazioni, ma il numero delle autonome operazioni economicamente rilevanti risultanti dall'atto.

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