Sentenza del 11/10/2016 n. 1164 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Imposta di registro - agevolazione "prima casa" - successiva costruzione su terreno di proprietà - equiparato ad acquisto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la permanenza dell'agevolazione "prima casa" dopo la vendita dell'immobile acquistato con il beneficio, sostenendo che i contribuenti non avessero effettuato un nuovo acquisto, poiché avevano costruito la nuova abitazione su un terreno già di loro proprietà. I contribuenti sostenevano invece che la costruzione di una nuova abitazione principale entro un anno dalla vendita fosse equiparabile al riacquisto richiesto dalla normativa e impedisse la decadenza dall'agevolazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. È stato stabilito che il contribuente non decade dai benefici "prima casa" se, entro un anno dalla vendita dell'immobile agevolato, realizza una nuova abitazione principale su un terreno già di sua proprietà. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500,00 euro.
Norme richiamate
Art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo Unico dell'Imposta di Registro
La disciplina dell'agevolazione "prima casa" è stata interpretata nel senso che il riacquisto dell'abitazione principale entro un anno dalla vendita dell'immobile agevolato può realizzarsi anche mediante costruzione di una nuova abitazione, non essendo indispensabile un acquisto derivativo da terzi.
Cassazione, ordinanza n. 13550 del 2016
Il beneficio è applicabile anche alle ipotesi di "riacquisto" mediante nuova costruzione.
La nuova costruzione destinata ad abitazione principale può impedire la decadenza dall'agevolazione, purché sia realizzata entro un anno dall'alienazione dell'immobile precedentemente agevolato.
Cassazione, sentenza n. 13291 del 2011
È equiparabile all'acquisto anche l'acquisto a titolo originario per accessione al terreno di proprietà del contribuente, quando sul terreno venga realizzata un'abitazione principale.
Cassazione, ordinanza n. 24792 del 2014
Conferma l'orientamento secondo cui la costruzione di una nuova abitazione principale può costituire riacquisto rilevante ai fini del mantenimento dell'agevolazione prima casa.
Cassazione, sentenza n. 24253 del 2015
La previsione dell'acquisto, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, di un terreno sul quale costruire la propria abitazione principale integra semplicemente un dies ad quem.
Il termine annuale stabilisce il limite entro il quale la nuova abitazione deve essere realizzata, ma non richiede che il terreno sia acquistato dopo la vendita dell'immobile agevolato. È sufficiente che sul terreno, anche se già posseduto, venga costruito entro un anno un fabbricato utilizzabile come abitazione principale.
Massime di principio
- Ai fini del mantenimento dell'agevolazione "prima casa", la costruzione di una nuova abitazione principale può essere equiparata al riacquisto di un immobile.
- Il terreno sul quale viene edificata la nuova abitazione può essere già di proprietà del contribuente; non è necessario acquistarlo dopo la vendita dell'immobile agevolato.
- Il requisito temporale è essenziale: la nuova abitazione deve essere realizzata entro un anno dalla vendita dell'immobile acquistato con l'agevolazione.
- La finalità sostanziale della disciplina è assicurare che il contribuente sostituisca l'abitazione agevolata con una nuova abitazione principale, anche mediante un acquisto a titolo originario derivante dalla costruzione.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare la destinazione della nuova costruzione ad abitazione principale e il rispetto del termine annuale, poiché la valutazione dipende dalla concreta realizzazione e utilizzabilità dell'immobile.
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