Sentenza del 11/10/2016 n. 2513 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - imposta - norma incompatibile diritto euro-unitario - rimborso - termine di decadenza - art. 38, d.P.R. n. 602/73 - applicabilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la declaratoria della Corte di giustizia dell'Unione europea, accertando l'incompatibilità della norma impositiva con il diritto euro-unitario, dovesse consentire il rimborso anche oltre il termine ordinario previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. La questione riguardava quindi la decorrenza e l'applicabilità del termine decadenziale quando l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata. L'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di giustizia, analogamente a quella della declaratoria di illegittimità costituzionale, non può incidere sui rapporti ormai esauriti, tra i quali rientrano quelli per i quali sia maturata una decadenza o una prescrizione. La domanda di rimborso tardiva non può quindi essere accolta.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata.
La norma si applica anche quando il tributo sia stato versato in base a una disposizione successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Il contribuente deve quindi presentare la domanda di rimborso entro il termine decadenziale previsto, senza poterlo far decorrere dalla successiva sentenza della Corte di giustizia.
Diritto dell'Unione europea e sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea
Le pronunce della Corte di giustizia hanno efficacia retroattiva quanto all'interpretazione del diritto europeo, ma tale efficacia incontra il limite dei rapporti giuridici esauriti, in particolare quando siano già maturate prescrizioni o decadenze.
Cassazione, sentenza n. 12622/2016
La Corte di cassazione ha affermato che la successiva incompatibilità della norma nazionale con il diritto dell'Unione europea non riapre i termini decadenziali già scaduti per chiedere il rimborso dell'imposta.
Massime di principio
- La successiva dichiarazione di incompatibilità di una norma tributaria con il diritto dell'Unione europea non fa automaticamente decorrere un nuovo termine per chiedere il rimborso.
- Per i rimborsi fiscali occorre verificare il termine previsto dalla disciplina applicabile e calcolarlo, di regola, dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla data della successiva pronuncia europea.
- Una volta maturata la decadenza o la prescrizione, il rapporto tributario può considerarsi esaurito e la pronuncia retroattiva della Corte di giustizia non consente normalmente di riaprirlo.
- La tutela del contribuente richiede di presentare tempestivamente la domanda di rimborso, anche quando sia pendente o prevedibile una questione di compatibilità della norma nazionale con il diritto europeo.
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