Sentenza n. 2435/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del decreto di revoca del nulla osta all''ingresso in Italia per lavoro subordinato (cod. Pratica -OMISSIS-), emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Immigrazione in data 07/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta, disposta dopo che era emerso che l’asseverazione prodotta a corredo della domanda era stata disconosciuta dal professionista indicato quale asseveratore. Ha dedotto la violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, sostenendo che una nuova asseverazione era stata depositata dopo la comunicazione di avvio del procedimento, ma prima della revoca, e che tale produzione avrebbe sanato il disconoscimento della prima asseverazione. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, per omessa indicazione di specifiche ragioni di interesse pubblico prevalenti sull’interesse alla conservazione del nulla osta, nonché la lesione del legittimo affidamento maturato dal lavoratore, che era entrato legittimamente in Italia nelle more del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la revoca. L’art. 44, comma 2, d.l. 73/2022 richiede che il datore di lavoro depositi insieme alla domanda di assunzione l’asseverazione relativa all’esito positivo delle verifiche sulla congruità dei requisiti, comprese capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato e numero dei dipendenti. L’asseverazione non è una mera attestazione documentale, ma l’esito di una verifica tecnico-valutativa riservata a un soggetto professionalmente qualificato. Poiché l’asseverazione originaria era stata disconosciuta dal professionista indicato come autore, il requisito mancava originariamente. La successiva produzione di un’altra asseverazione, formata dopo la presentazione della domanda, non poteva sanare tale carenza, anche se anteriore alla revoca, poiché la verifica deve necessariamente precedere la domanda ed essere svolta in vista della stessa, al fine di prevenire richieste fittizie di nulla osta. È stato ritenuto irrilevante anche l’affidamento del lavoratore, non meritevole di tutela quando riguarda la conservazione di un titolo illegittimamente ottenuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, ed è stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.l. 73/2022
Impone al datore di lavoro di depositare con la richiesta di assunzione del lavoratore straniero un’asseverazione sull’esito positivo delle verifiche di congruità dei requisiti, inclusi gli elementi economico-finanziari dell’impresa; l’asseverazione deve essere formata prima della domanda e non può essere sostituita da una successiva.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
Richiamato nella giurisprudenza cautelare del Consiglio di Stato quale base della revocabilità del nulla osta in presenza di carenza della legittima asseverazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di esplicitare le ragioni di interesse pubblico prevalenti sull’interesse alla conservazione del provvedimento favorevole; la sentenza, ritenendo legittima la revoca per l’originaria mancanza del requisito essenziale, non accoglie tale censura.
art. 136 d.P.R. 115/2002
Consente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il TAR ne ha disposto l’applicazione per la manifesta infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- L’asseverazione richiesta per il rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato costituisce il risultato di una verifica tecnico-valutativa, e non una mera attestazione documentale, poiché deve considerare parametri complessi quali capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato e numero dei dipendenti.
- L’asseverazione prevista dall’art. 44, comma 2, d.l. 73/2022 deve essere formata anteriormente alla presentazione della domanda di nulla osta e in vista di essa; la produzione di un’asseverazione successiva non sana l’originaria mancanza del requisito, anche se avvenuta prima dell’adozione della revoca.
- Il disconoscimento dell’asseverazione da parte del professionista indicato come autore determina una carenza originaria della documentazione essenziale per il nulla osta e può legittimare la revoca del titolo rilasciato.
- Non è meritevole di tutela l’affidamento del destinatario sulla conservazione di un titolo favorevole illegittimamente ottenuto per originaria carenza di un requisito essenziale.
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