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Provvedimento

Deliberazione n. 491 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite Instagram e Telegram. Le misure erano state indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e per conservarne l’eventuale contenuto in chiaro a soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento chiude la fase di urgenza con la ratifica del Garante ai sensi del regolamento interno.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram e Telegram

Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, relativi a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite le piattaforme Instagram e Telegram. Il procedimento è stato gestito nell’ambito della disciplina speciale sul c.d. revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice privacy.

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità per impedire la circolazione del materiale. La norma richiamata attribuisce al Garante il potere di intervenire su registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, qualora possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Il provvedimento richiama altresì la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione, nonché l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica del Collegio.

Misure urgenti adottate il 25 luglio 2024

Con le determinazioni nn. 359 e 360 del 25 luglio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione del materiale.

Le determinazioni sono state poi trasmesse alle società interessate con note del 25 luglio 2024.

Esito del procedimento

Dopo aver esaminato la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure già adottate in via d’urgenza.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

Una persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Il procedimento si inserisce nella disciplina speciale del c.d. revenge porn, che consente al Garante di intervenire in tempi rapidissimi, decidendo entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 359 e 360 del 25 luglio 2024. Tali atti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale su Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale ai fini probatori

Le determinazioni urgenti hanno anche prescritto alle stesse società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica da parte del Garante

Ricevute le note di trasmissione alle piattaforme e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato i provvedimenti urgenti. La ratifica è avvenuta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando integralmente gli atti adottati in via d’urgenza.

Come è indicizzato

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