Sentenza del 25/05/2016 n. 4656 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Legittimità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato affermato che i termini di decadenza tutelano la certezza delle situazioni giuridiche e che l'art. 43, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006 non può essere applicato a termini già scaduti. Non è quindi possibile far rivivere un potere impositivo ormai esaurito dopo la scadenza dei termini ordinari, quando non sia stata presentata tempestivamente una denuncia penale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione retroattiva del raddoppio dei termini ordinari di decadenza previsto dall'art. 43, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, sostenendo che tale disciplina non potesse essere utilizzata per riaprire termini già definitivamente scaduti, in assenza della presentazione di una denuncia penale entro i termini ordinari.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006
Raddoppio dei termini per l'accertamento
La norma non può essere applicata retroattivamente per estendere termini di decadenza già scaduti e non può determinare la reviviscenza di un potere impositivo ormai esaurito.
Termini ordinari di decadenza in materia di accertamento tributario
I termini di decadenza assicurano la certezza dei rapporti giuridici e, una volta scaduti, impediscono all'Amministrazione di esercitare validamente il potere di accertamento, salvo che il raddoppio fosse già applicabile nei tempi previsti.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere usato per riaprire termini ordinari già definitivamente scaduti.
- La presentazione della denuncia penale deve intervenire entro il periodo in cui il potere di accertamento è ancora esercitabile; una denuncia tardiva non può far rivivere il potere impositivo.
- Le norme che prorogano o raddoppiano termini decadenziali devono rispettare il principio di certezza dei rapporti giuridici e non possono avere effetto retroattivo sfavorevole su termini già esauriti.
- In una situazione analoga occorre verificare cronologicamente la scadenza del termine ordinario, la data di presentazione della denuncia penale e l'eventuale entrata in vigore della disciplina sul raddoppio.
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