Circolare numero 29 del 29-1-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per il 2007 le aliquote contributive INPS dovute dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, in applicazione della legge finanziaria 2007. Indica i valori del minimale e del massimale di reddito, i contributi minimi e massimi, le regole per il reddito eccedente, le agevolazioni per giovani collaboratori e pensionati, nonché le modalità e le scadenze di versamento. Per i commercianti è inoltre confermato il contributo aggiuntivo dello 0,09% per l’indennizzo di cessazione dell’attività, differito al 31 dicembre 2009.
Contribuzione 2007 per artigiani ed esercenti attività commerciali
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2007
La circolare illustra la disciplina contributiva INPS per l’anno 2007 degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, adeguando aliquote, minimali, massimali e modalità di versamento alle previsioni della legge finanziaria 2007. Sono inoltre richiamate le agevolazioni già vigenti per alcune categorie di iscritti e le regole per la determinazione della contribuzione sui redditi eccedenti il minimale.
Quadro normativo e aliquote applicabili
L’art. 1, comma 768, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS sono pari al 19,5%, con aumento al 20% dal 1° gennaio 2008. La circolare precisa che tale disposizione supera l’incremento graduale di 0,2 punti percentuali previsto dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997 fino al raggiungimento del 19,00%.
Resta invece invariata l’agevolazione per i lavoratori autonomi già pensionati presso gestioni INPS e con più di 65 anni, per i quali il contributo previdenziale può essere, a richiesta, ridotto della metà. Continuano inoltre ad applicarsi le agevolazioni previste dall’art. 1, comma 2, della legge n. 233/1990 per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni. Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alle aliquote ordinarie si aggiunge lo 0,09% previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 207/1996 per l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, la cui applicazione è differita al 31 dicembre 2009.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Per il 2007 il reddito minimo annuo da assumere ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a € 13.598,00. Il valore deriva dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, che prevede la moltiplicazione per 312 del minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 2007 (€ 41,43) e l’aggiunta dell’importo di € 671,39 previsto dall’art. 6 della legge n. 415/1991.
Le aliquote sul minimale risultano quindi pari a:
- 19,50% per gli artigiani titolari e per i collaboratori di età superiore a 21 anni;
- 16,50% per i collaboratori artigiani di età non superiore a 21 anni;
- 19,59% per i commercianti titolari e per i collaboratori di età superiore a 21 anni;
- 16,59% per i collaboratori commercianti di età non superiore a 21 anni.
La riduzione al 16,50% e al 16,59% si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.
Sulla base di tali aliquote, il contributo minimo annuo è determinato in:
- € 2.651,61 per gli artigiani titolari e i collaboratori over 21;
- € 2.243,67 per i collaboratori artigiani under 21;
- € 2.663,84 per i commercianti titolari e i collaboratori over 21;
- € 2.255,90 per i collaboratori commercianti under 21.
Per i periodi inferiori all’anno, i contributi sono rapportati a mese, con importi mensili minimi pari a € 220,97 e € 186,97 per gli artigiani e a € 221,98 e € 187,99 per i commercianti, rispettivamente per le aliquote ordinarie e ridotte. La circolare precisa che i redditi e i relativi contributi minimi devono essere riferiti a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2007 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2006 per la quota eccedente il minimale di € 13.598,00, fino al limite della retribuzione annua pensionabile pari a € 40.083,00. Per i redditi superiori a tale soglia si applica un incremento di un punto percentuale, previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Le aliquote sul reddito eccedente risultano pertanto pari a:
- artigiani: 19,50% da € 13.598,00 fino a € 40.083,00; 20,50% oltre € 40.083,00 fino al massimale;
- artigiani under 21: 16,50% e 17,50% nelle medesime fasce di reddito;
- commercianti: 19,59% da € 13.598,00 fino a € 40.083,00; 20,59% oltre € 40.083,00 fino al massimale;
- commercianti under 21: 16,59% e 17,59% nelle medesime fasce.
La circolare qualifica tale contributo come “a conguaglio” e precisa che esso, sommato al contributo sul minimale, costituisce un acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2007.
Reddito imponibile massimo e contributo massimo
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990, la quota di reddito eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile è presa in considerazione, ai fini dei contributi, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. Per il 2007 il massimale di reddito annuo imponibile IVS è quindi pari a € 66.805,00, risultante da € 40.083,00 più € 26.722,00.
Ne deriva il seguente contributo massimo annuo:
- artigiani: € 13.294,20 per titolari e collaboratori over 21; € 11.290,00 per collaboratori under 21;
- commercianti: € 13.354,31 per titolari e collaboratori over 21; € 11.350,16 per collaboratori under 21.
Per i periodi assicurativi inferiori all’anno, il massimale va rapportato a mese. Gli importi mensili massimi sono indicati in:
- € 1.107,85 e € 940,84 per gli artigiani, rispettivamente per aliquote ordinarie e ridotte;
- € 1.112,85 e € 945,84 per i commercianti, rispettivamente per aliquote ordinarie e ridotte.
La circolare sottolinea che tali limiti sono individuali e si riferiscono a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso. Precisa inoltre che essi riguardano solo i soggetti iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2007 è pari a € 87.187,00 e non è frazionabile in ragione mensile.
Contribuzione a saldo e redditi di riferimento
La contribuzione IVS dovuta da artigiani e commercianti è calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non soltanto sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione. Inoltre, essa è rapportata ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce; pertanto, per i contributi dell’anno 2007, i redditi di riferimento sono quelli prodotti nel 2007 e denunciati fiscalmente nel 2008.
Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze previste è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi 2007, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Per l’imponibile contributivo la circolare rinvia alle disposizioni generali sul reddito d’impresa contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
Imprese con collaboratori familiari
Nel caso in cui il titolare si avvalga di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati in base alla struttura dell’impresa.
- Nelle imprese familiari legalmente costituite, sia i contributi del titolare sia quelli dei collaboratori sono calcolati sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.
- Nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; tuttavia, il totale delle quote attribuite ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa. Anche in questo caso, i contributi sono calcolati sulla quota attribuita a ciascun soggetto.
Contribuzione di maternità e soggetti esclusi dal minimale
Il contributo per le prestazioni di maternità, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 e successive modificazioni, è fissato in € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione.
Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Per essi è dovuto soltanto il contributo IVS in percentuale sull’effettivo reddito, maggiorato della contribuzione di maternità pari a € 0,62 mensili.
Versamento dei contributi
Il versamento deve essere effettuato con modello F24. Le rate dovute sul minimale di reddito scadono il:
- 16 maggio 2007;
- 16 agosto 2007;
- 16 novembre 2007;
- 16 febbraio 2008.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, relativi a saldo 2006, primo acconto 2007 e secondo acconto 2007, devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Note interpretative richiamate nella circolare
La circolare richiama infine alcune precisazioni già contenute in precedenti atti amministrativi: il differimento al 31 dicembre 2009 dell’obbligo di versamento dell’aliquota aggiuntiva dello 0,09% per i commercianti, il rinvio alla circolare n. 102 del 12 gennaio 2003 per il tema del massimale dei soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e il richiamo alla circolare n. 12 del 22 gennaio 2004 per l’individuazione dei produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
Punti principali
Aliquote contributive 2007
Dal 1° gennaio 2007 le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche di artigiani e commercianti sono fissate al 19,5% per effetto dell’art. 1, comma 768, della legge n. 296/2006. Per i commercianti l’aliquota va aumentata dello 0,09% per la contribuzione aggiuntiva destinata all’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività. Restano ferme le agevolazioni per i pensionati INPS con più di 65 anni, che possono ottenere, su richiesta, il contributo ridotto alla metà, e quelle per i collaboratori under 21 previste dalla legge n. 233/1990.
Minimale di reddito e contributi minimi
Per il 2007 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS è pari a € 13.598,00. Su tale base si applicano le aliquote del 19,50% per artigiani e del 19,59% per commercianti; per i collaboratori con età non superiore a 21 anni le aliquote sono ridotte rispettivamente al 16,50% e al 16,59%. Il contributo minimo annuo risulta pari a € 2.651,61 per artigiani titolari e collaboratori over 21, € 2.243,67 per artigiani under 21, € 2.663,84 per commercianti titolari e collaboratori over 21, € 2.255,90 per commercianti under 21. Per periodi inferiori all’anno i valori sono riproporzionati a mese.
Contributi sul reddito eccedente il minimale
Il contributo 2007 si applica anche alla quota di reddito d’impresa eccedente il minimale di € 13.598,00, fino al limite della retribuzione annua pensionabile pari a € 40.083,00. Oltre tale soglia si aggiunge un punto percentuale: per gli artigiani le aliquote diventano 20,50% e, per gli under 21, 17,50%; per i commercianti diventano 20,59% e, per gli under 21, 17,59%. Il contributo sul reddito eccedente ha natura di acconto e si somma ai versamenti sul minimale.
Massimale di reddito e contributo massimo
Per il 2007 il massimale di reddito imponibile ai fini IVS è pari a € 66.805,00, ottenuto sommando al limite di € 40.083,00 la quota di € 26.722,00. Il contributo massimo annuo è pari a € 13.294,20 per artigiani titolari e collaboratori over 21 e a € 11.290,00 per gli under 21; per i commercianti è pari a € 13.354,31 e a € 11.350,16 per gli under 21. I limiti sono individuali e si riferiscono a ciascun soggetto operante nell’impresa. Per chi è iscritto dal gennaio 1996 o successivamente, senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il massimale annuo è invece € 87.187,00 e non è frazionabile mensilmente.
Saldo contributivo e redditi di riferimento
La contribuzione IVS dovuta da artigiani e commercianti è calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non solo su quello derivante dall’attività che giustifica l’iscrizione. Per i contributi dell’anno 2007 i redditi di riferimento sono quelli prodotti nel 2007, da dichiarare fiscalmente nel 2008. Se la somma dei contributi sul minimale e dei contributi a conguaglio è inferiore al dovuto sulla totalità dei redditi 2007, è necessario versare un saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Imprese con collaboratori
Per le imprese con familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale si determinano in modo differenziato. Nelle imprese familiari legalmente costituite, sia il titolare sia i collaboratori calcolano i contributi sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. Nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato, ma il totale attribuibile non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi sono poi calcolati sulle rispettive quote.
Contribuzione di maternità e casi particolari
La contribuzione per le prestazioni di maternità è fissata in € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione. Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito: per essi si versano soltanto i contributi IVS in percentuale sull’effettivo reddito, aumentati della contribuzione di maternità di € 0,62 mensili.
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati con modello F24. Le quattro rate dovute sul minimale scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2007 e 16 febbraio 2008. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, relativi a saldo 2006, primo acconto 2007 e secondo acconto 2007, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
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