Circolare numero 30 del 30-1-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica gli importi massimi, validi dal 1° gennaio 2007, dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità, dei trattamenti speciali e ordinari di disoccupazione e dell’assegno per attività socialmente utili. Riporta inoltre le soglie retributive per l’applicazione dei massimali, distinguendo il regime ordinario e quello del settore edile/lapideo, e precisa quali importi restano invariati o soggetti a riduzione. Vengono anche richiamati gli importi per i trattamenti di disoccupazione agricola e per i lavori di pubblica utilità.
Importi massimi 2007 per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegno ASU
Importi massimi 2007 per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegno ASU
La circolare definisce gli importi massimi applicabili dal 1° gennaio 2007 ai principali trattamenti di sostegno al reddito gestiti dall’INPS. Vengono inoltre indicate le soglie retributive rilevanti per l’applicazione dei massimali e chiarite le misure spettanti per alcune prestazioni speciali o già consolidate.
Trattamenti di integrazione salariale
Secondo la normativa richiamata, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’art. 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale si applica il secondo massimale, sono incrementati dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
La circolare precisa che, tenuto conto della variazione accertata per il 2006, per il 2007 i massimali risultano fissati, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura del 5,84% a seguito dell’aumento delle aliquote contributive disposto dall’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007):
- primo massimale: euro 844,06 lordo e euro 794,77 netto;
- secondo massimale: euro 1.014,48 lordo e euro 955,23 netto.
Per le imprese del settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, l’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevede un incremento ulteriore del 20%. In tale settore i massimali sono quindi fissati in:
- euro 1.012,87 lordo e euro 953,72 netto per il primo massimale;
- euro 1.217,38 lordo e euro 1.146,29 netto per il secondo massimale.
La soglia di retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato è fissata, dal 1° gennaio 2007, in euro 1.826,07.
Indennità di mobilità
Gli importi massimi mensili dell’indennità di mobilità, da applicare alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi e da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, sono quelli medesimi indicati per l’integrazione salariale, sempre al lordo e al netto della riduzione dell’art. 26 della legge n. 41/1986:
- euro 844,06 lordo e euro 794,77 netto;
- euro 1.014,48 lordo e euro 955,23 netto.
Anche per questa prestazione la retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato è fissata in euro 1.826,07.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
La circolare chiarisce che gli importi massimi dell’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Resta invece invariato, anche per il 2007, l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia disciplinato dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, fissato in euro 579,49; al netto della riduzione del 5,84%, l’importo è pari a euro 545,65.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione dell’art. 26 della legge n. 41/1986, i massimali mensili 2007 sono pari a:
- euro 844,06;
- euro 1.014,48.
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso del 2006, continuano invece ad applicarsi gli importi fissati per tale anno dalla circolare n. 21 del 13 febbraio 2006, pari a euro 830,77 e euro 998,50.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’80% della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per il 2007 l’assegno è pari a euro 503,92 mensili.
La circolare precisa inoltre che a tale prestazione non si applica la riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. 7 agosto 1997, n. 280, non operano né la rivalutazione appena richiamata né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il relativo assegno resta quindi fissato in euro 413,16 mensili.
Punti principali
Trattamenti di integrazione salariale
Per l’anno 2007 i massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale sono aggiornati in base alla variazione ISTAT 2006. Gli importi sono indicati sia al lordo sia al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, pari al 5,84% a seguito dell’aumento delle aliquote contributive introdotto dalla legge finanziaria 2007. Per il settore edile e lapideo, per intemperie stagionali, i massimali sono maggiorati del 20%.
Indennità di mobilità
Gli importi massimi mensili dell’indennità di mobilità, applicabili alla misura iniziale per i primi dodici mesi e per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, coincidono con i massimali ordinari indicati per l’integrazione salariale. Anche in questo caso è fissata la soglia di retribuzione mensile per il massimale più elevato.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
I massimali dell’indennità di mobilità si applicano anche ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia previsti dalla legge n. 223/1991 e dalla legge n. 451/1994. Per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia disciplinato dalla legge n. 427/1975, l’importo resta invece invariato a 579,49 euro, pari a 545,65 euro al netto della riduzione del 5,84%.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Per la disoccupazione non agricola con requisiti normali i massimali mensili 2007 sono fissati nei medesimi importi di 844,06 euro e 1.014,48 euro. Per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, riferite all’attività svolta nel 2006, continuano ad applicarsi gli importi già stabiliti per quell’anno dalla circolare n. 21 del 13 febbraio 2006.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
L’assegno mensile per attività socialmente utili è rivalutato dal 1° gennaio 2007 e passa a 503,92 euro, senza applicazione della riduzione dell’art. 26 della legge n. 41/1986. Per i lavori di pubblica utilità disciplinati dal d.lgs. n. 280/1997 non operano né la rivalutazione né l’aumento dell’art. 45, comma 9, della legge n. 144/1999; l’assegno resta quindi fissato a 413,16 euro mensili.
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