Circolare numero 01 del 31-01-2007 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il rinnovo delle pensioni per il 2007, con applicazione della perequazione automatica previsionale del 2% e conferma del 1,7% definitivo per il 2006. Vengono inoltre riepilogate le nuove regole IRPEF introdotte dalla Legge finanziaria 2007, le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi da pensione, la tassazione degli arretrati, il trattamento dei pensionati non residenti, il cumulo tra più pensioni tramite Casellario, i limiti per integrazione al minimo e per incumulabilità, le addizionali regionale e comunale, nonché le modifiche all’assegno per il nucleo familiare e gli adempimenti relativi ai certificati di pensione e ai CUD.
Rinnovo delle pensioni 2007 e disciplina fiscale correlata
Rinnovo delle pensioni 2007 e disciplina fiscale connessa
La circolare disciplina il rinnovo delle pensioni per l’anno 2007 e gli effetti fiscali e contributivi derivanti dalle nuove disposizioni normative, in particolare dalla Legge finanziaria 2007. Oltre alla perequazione automatica, vengono illustrati i criteri di tassazione IRPEF, le detrazioni d’imposta, le addizionali regionali e comunali, i limiti di reddito rilevanti per integrazioni e incumulabilità, nonché gli adempimenti di certificazione verso i pensionati.
Perequazione automatica delle pensioni
Dal 1° gennaio 2007 viene applicato l’aumento previsionale per perequazione automatica nella misura del 2,0%, disposto dal Decreto Ministeriale 20 novembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2006. Il medesimo decreto conferma anche l’aumento definitivo dell’1,7% per l’anno 2006, già attribuito in via previsionale.
La rivalutazione riguarda tutte le pensioni con decorrenza anteriore all’1/1/2007 ed è effettuata secondo il meccanismo per fasce introdotto dalla Legge n. 388/2000:
- aumento pieno sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- aumento ridotto al 90% sulla fascia compresa tra il triplo e il quintuplo del minimo;
- aumento ridotto al 75% sulla parte eccedente il quintuplo del minimo.
La circolare precisa che, anche per il 2007, viene applicata la perequazione sul cumulo dei trattamenti erogati dall’ENPALS e da altri Enti presenti nel Casellario centrale dei pensionati presso l’INPS. Il trattamento complessivo è rivalutato in via provvisoria sui dati contabili già acquisiti e l’importo spettante viene ripartito in proporzione agli importi delle singole pensioni. I conguagli saranno effettuati quando saranno comunicati i dati definitivi del Casellario.
Nell’allegato A sono riportati gli importi definitivi del trattamento minimo 2006 e quelli previsionali 2007, con le percentuali di perequazione applicabili.
Incremento delle pensioni a 516,46 euro
La circolare richiama la disciplina degli incrementi delle pensioni elevate a 516,46 euro e successivi, precisando che, in base all’interpretazione autentica dell’art. 38, comma 8, della Legge n. 289/2002, l’incremento successivo al 2002 è aumentato in misura pari all’incremento del trattamento minimo dell’A.G.O. rispetto all’anno precedente.
Ne consegue che alle pensioni elevate a 516,46 euro dall’1.1.2007 spetta un aumento pari alla differenza tra l’importo minimo previsto per il 2007 e quello del 2006. Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato B.
Tassazione IRPEF 2007
Le ritenute IRPEF per il 2007 sono state determinate alla luce della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato in modo significativo la disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La circolare evidenzia:
- rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito;
- introduzione delle detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione delle precedenti deduzioni;
- abolizione della no tax area;
- introduzione delle detrazioni per redditi da pensione.
Le nuove disposizioni hanno modificato il TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Determinazione dell’imposta
L’imposta lorda si calcola sul reddito complessivo al netto degli oneri deducibili ex art. 10 TUIR applicando le aliquote seguenti:
- fino a 15.000 euro: 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 27%;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro: 38%;
- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro: 41%;
- oltre 75.000 euro: 43%.
Se il reddito complessivo è formato soltanto da pensioni non superiori a 7.500 euro godute per l’intero anno, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e reddito dell’abitazione principale con pertinenze, l’imposta non è dovuta.
Detrazioni per carichi di famiglia
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano solo se il familiare possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Esse sono rapportate a mese e decorrono dal mese in cui sorgono le condizioni fino a quello in cui cessano.
Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
La detrazione varia in funzione del reddito complessivo:
- 800 euro, diminuiti di un importo proporzionale al reddito, se il reddito non supera 15.000 euro;
- 690 euro, se il reddito supera 15.000 euro ma non 40.000 euro;
- 690 euro, con riduzione proporzionale fino a 80.000 euro, se il reddito supera 40.000 euro ma non 80.000 euro.
Sono previste maggiorazioni puntuali per specifiche fasce di reddito comprese tra 29.000 e 35.200 euro.
Figli a carico
Per ciascun figlio, compresi naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, la detrazione base è pari a 800 euro; sale a 900 euro per i figli di età inferiore a tre anni. L’importo è aumentato di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992. In presenza di più di tre figli a carico, la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
La detrazione è graduata in funzione del reddito complessivo e non spetta se il rapporto di calcolo è pari a zero, minore di zero o uguale a uno. La circolare disciplina inoltre la ripartizione tra genitori, l’affidamento congiunto o esclusivo, il caso di coniuge fiscalmente a carico e l’applicazione, per il primo figlio, delle detrazioni previste per il coniuge quando manchi l’altro genitore o ricorrano le condizioni indicate.
Altre persone a carico
Per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, la detrazione è pari a 750 euro. Anche in questo caso la detrazione è ripartita pro quota e subordinata a un rapporto reddituale che ne condiziona la spettanza.
Detrazioni per redditi da pensione
L’art. 13 TUIR, come modificato dalla Legge finanziaria 2007, introduce le detrazioni per redditi da pensione, intesi come pensioni di ogni genere e assegni equiparati ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR. Tali detrazioni non sono cumulabili con quelle previste per altre tipologie di reddito.
La disciplina distingue tra:
- soggetti con età inferiore a 75 anni, ai quali spetta la detrazione per redditi da pensione;
- soggetti con età pari o superiore a 75 anni, ai quali spetta la detrazione per redditi da pensione ultra75.
Per i soggetti con meno di 75 anni la detrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno, è pari a:
- 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro, con minimo garantito di 690 euro;
- 1.255 euro, aumentata di una quota proporzionale, se il reddito supera 7.500 euro ma non 15.000 euro;
- 1.255 euro, ridotta proporzionalmente, se il reddito supera 15.000 euro ma non 55.000 euro.
Per gli ultra75 la detrazione, sempre rapportata al periodo di pensione, è pari a:
- 1.783 euro se il reddito complessivo non supera 7.750 euro, con minimo garantito di 713 euro;
- 1.297 euro, aumentata di una quota proporzionale, se il reddito supera 7.750 euro ma non 15.000 euro;
- 1.297 euro, ridotta proporzionalmente, se il reddito supera 15.000 euro ma non 55.000 euro.
La tassazione 2007 è stata effettuata applicando la nuova detrazione per redditi da pensione anche ai pensionati che in precedenza beneficiavano della vecchia deduzione, al fine di salvaguardare la progressività del prelievo.
Tassazione separata degli emolumenti arretrati
Le modifiche alla curva IRPEF e alle detrazioni si riflettono anche sulla tassazione separata degli emolumenti relativi ad anni precedenti. L’aliquota continua a essere determinata con riferimento alla metà del reddito complessivo netto del pensionato nel biennio precedente, ai sensi dell’art. 21 del TUIR.
Se nel biennio non vi è stato reddito imponibile, si applica l’aliquota minima del 23%. Per gli arretrati corrisposti nel 2007, il reddito netto del biennio precedente continua a essere considerato al netto delle deduzioni no tax area e no tax family area.
Tassazione dei non residenti e più trattamenti pensionistici
Per i non residenti, l’art. 24 TUIR, come modificato dalla Legge finanziaria 2007, stabilisce che dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’art. 13 e quelle di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), mentre non competono le detrazioni per carichi di famiglia. Dal 1° gennaio 2007, quindi, ai non residenti spettano le detrazioni per redditi da pensione.
Quanto ai titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, la circolare conferma l’assoggettamento all’IRPEF sul complesso dei trattamenti, con applicazione provvisoria dell’aliquota 2007 e successivo aggiornamento in base ai dati del Casellario Centrale delle pensioni. La tassazione congiunta è effettuata in modo proporzionale secondo le modalità della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 22 dicembre 2003.
Limiti di reddito, integrazione al minimo e assegni di invalidità
Sono stati elevati gli importi di riferimento per l’integrazione al minimo delle pensioni, con i nuovi limiti per il 2007 indicati nell’allegato D. Nello stesso allegato sono riportati i limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità, in applicazione dell’art. 1 della Legge n. 222/1984, e contenuti nell’allegato E.
La circolare richiama anche le regole di incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario, secondo l’art. 1, commi 41 e 42, della Legge n. 335/1995. Le riduzioni applicabili sono quelle previste dalle tabelle F e G della legge di riforma, con tutela del trattamento più favorevole per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, da riassorbire sui futuri miglioramenti, inclusi quelli da perequazione automatica.
La circolare precisa inoltre che per il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro non vi sono innovazioni normative e che continuano a valere le precedenti disposizioni applicate in sede di rinnovo.
Tetto di retribuzione annua pensionabile
Per il 2007 il tetto di retribuzione annua pensionabile è fissato in 40.083,00 euro, valutabile in pensione nella misura dell’80%, con corrispondente importo mensile di 2.466,64 euro in presenza di 40 anni di contribuzione.
La circolare ricorda che tale retribuzione costituisce il parametro per la determinazione delle fasce di retribuzione da utilizzare in pensione secondo aliquote decrescenti, per le anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992.
Addizionale regionale e comunale IRPEF
L’addizionale regionale 2007 è calcolata, per i pensionati residenti nelle regioni senza modifiche autonome, applicando l’aliquota dello 0,9% al reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili. Per alcune regioni, tra cui Calabria, Piemonte, Lombardia, Liguria, Puglia, Marche, Molise, Veneto e Umbria, sono applicate le rispettive leggi regionali. Il prelievo è trattenuto in undici rate mensili uguali a partire da gennaio 2007.
L’allegato H contiene il prospetto regionale con scaglioni, aliquote, eventuali correttivi e riferimenti normativi.
Anche l’addizionale comunale viene calcolata per i Comuni che hanno deliberato in base al D.Lgs. n. 360/1998, con trattenuta secondo le stesse modalità dell’addizionale regionale.
Per l’acconto dell’addizionale comunale 2007, la circolare richiama le modifiche introdotte dalla Legge finanziaria 2007:
- l’addizionale è dovuta al Comune del domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- il versamento avviene in acconto e saldo insieme all’IRPEF;
- l’acconto è pari al 30% dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell’anno precedente;
- se la delibera comunale è pubblicata entro il 15 febbraio si applica l’aliquota deliberata per l’anno di riferimento, altrimenti quella dell’anno precedente;
- per redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’acconto è determinato dai sostituti d’imposta e trattenuto in massimo nove rate mensili da marzo;
- il saldo è trattenuto in massimo undici rate dal periodo di paga successivo al conguaglio;
- gli importi trattenuti sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Assegno per il nucleo familiare
L’art. 1, comma 11, della Legge finanziaria 2007 ha modificato la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 2007. La circolare segnala:
- rimodulazione della maggior parte delle tabelle per rendere più graduale il passaggio tra livelli di reddito;
- aumento degli importi della prestazione;
- rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, senza componenti inabili;
- rideterminazione dei livelli reddituali e degli importi per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore, con previsione di un assegno aggiuntivo per nuclei di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore;
- rivalutazione del 15% per le altre tipologie di nuclei con figli;
- invarianza delle restanti tipologie di nuclei.
Gli importi saranno rideterminati dopo l’aggiornamento delle tabelle.
Certificati di pensione e certificazione fiscale
È in corso di spedizione il certificato di pensione Mod. 20/b con lettera esplicativa contenente gli elementi contabili che compongono l’importo erogato. La certificazione fiscale relativa ai redditi conseguiti e alle ritenute operate nel 2006, predisposta secondo la nuova normativa e lo schema approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, sarà inviata entro il 15 marzo 2007.
Per i trattamenti interessati dall’art. 8 del D.Lgs. n. 314/1997 sarà aggiunta una specifica comunicazione con l’indicazione dei trattamenti considerati ai fini della tassazione. I modelli CUD saranno spediti al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.
Allegati e dati di riferimento
La circolare rinvia a diversi allegati tecnici e tabelle operative:
- Allegato A: importi dei trattamenti pensionistici 2006 e 2007 e modalità di perequazione;
- Allegato B: importi aggiornati delle pensioni a 516,46 euro e maggiorazioni sociali;
- Allegato C: prospetti delle nuove aliquote IRPEF e delle detrazioni;
- Allegato D: limiti di reddito per l’integrazione al minimo;
- Allegato E: limiti di reddito che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità;
- Allegato F: importi dell’assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità;
- Allegati G e G/1: tabelle di riduzione per pensioni ai superstiti e assegni di invalidità in caso di cumulo con redditi;
- Allegato H: disciplina dell’addizionale regionale IRPEF per Regione;
- Allegato I: testo esemplificativo del certificato di pensione 2007.
La circolare, in chiusura, invita alla più ampia diffusione del contenuto presso il pubblico interessato.
Punti principali
Perequazione automatica e ricalcolo delle pensioni
Dal 1° gennaio 2007 è applicato l’aumento previsionale del 2,0% sulle pensioni aventi decorrenza anteriore all’1/1/2007, in base al Decreto Ministeriale 20 novembre 2006. È confermato anche l’aumento definitivo del 1,7% per il 2006. La rivalutazione segue il sistema a fasce previsto dalla normativa: aumento pieno fino a tre volte il minimo, ridotto al 90% tra tre e cinque volte il minimo e al 75% oltre il quintuplo. Per i trattamenti cumulati da ENPALS e altri enti, la perequazione è calcolata sul cumulo e ripartita pro quota, con successivi conguagli quando saranno disponibili i dati definitivi del Casellario centrale dei pensionati.
Incremento delle pensioni a 516,46 euro
Per le pensioni elevate a 516,46 euro dall’1.1.2007 è riconosciuto un ulteriore incremento pari alla differenza tra l’importo minimo 2007 e quello 2006, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 38, comma 5, lett. d), della Legge n. 448/2001, come richiamata dalla Legge n. 289/2002. Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato B.
Nuova disciplina IRPEF 2007 e detrazioni fiscali
Le ritenute IRPEF 2007 sono determinate secondo la Legge finanziaria 2007, che ha modificato aliquote e scaglioni, ha sostituito le deduzioni per carichi di famiglia con detrazioni per carichi di famiglia, ha abolito la no tax area e ha introdotto le detrazioni per redditi da pensione. Sono riportate le nuove aliquote progressive e le regole di determinazione dell’imposta lorda e netta, con l’indicazione che non è dovuta imposta se i soli redditi sono pensioni fino a 7.500 euro, terreni entro 185,92 euro e abitazione principale.
Detrazioni per carichi di famiglia
Le detrazioni spettano solo se il familiare ha reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro e sono rapportate a mese. Per il coniuge non separato sono previste detrazioni variabili da 800 euro a 690 euro, con maggiorazioni per specifiche fasce di reddito; per i figli la detrazione base è 800 euro, elevata a 900 euro per i minori di tre anni e incrementata di 220 euro per ogni figlio disabile, oltre all’aumento di 200 euro per ciascun figlio quando i figli a carico sono più di tre. Per ogni altra persona di cui all’art. 433 c.c. la detrazione è di 750 euro. La circolare disciplina anche ripartizione tra genitori, affidamento, casi di separazione e regole di maggior convenienza per il primo figlio in assenza del coniuge.
Detrazioni per redditi da pensione
Per i pensionati sono previste detrazioni specifiche, distinte in base all’età: sotto i 75 anni e ultra75. Per i soggetti con meno di 75 anni la detrazione varia da 1.725 euro a 1.255 euro, con soglia minima garantita di 690 euro; per gli ultra75 la detrazione varia da 1.783 euro a 1.297 euro, con soglia minima garantita di 713 euro. Le detrazioni sono rapportate al periodo di pensione nell’anno e sono applicate in sostituzione delle precedenti deduzioni, per mantenere la progressività del prelievo.
Tassazione separata, non residenti e più trattamenti pensionistici
Per gli emolumenti a tassazione separata relativi ad anni precedenti, l’aliquota continua a essere calcolata sul reddito complessivo netto del biennio precedente, con applicazione dell’aliquota minima del 23% se nel biennio non vi è stato reddito imponibile. Per i non residenti, dal 1° gennaio 2007 competono le detrazioni per redditi da pensione, mentre restano escluse le detrazioni per carichi di famiglia. Per i titolari di più trattamenti pensionistici è stata effettuata la tassazione congiunta, in via provvisoria, in attesa dei dati aggiornati del Casellario centrale.
Limiti di reddito, incumulabilità e cumulo con redditi da lavoro
Sono aggiornati i limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni e i limiti che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità, riportati negli allegati D ed E. La circolare richiama inoltre le regole di incumulabilità per pensioni ai superstiti e assegni di invalidità con i redditi del beneficiario, secondo le percentuali delle tabelle F e G della Legge n. 335/1995, con salvaguardia del trattamento più favorevole per pensioni anteriori al 1° settembre 1995. Per il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro non ci sono novità normative e si applicano le disposizioni già vigenti.
Tetto di retribuzione pensionabile e addizionali IRPEF
Per il 2007 il tetto di retribuzione annua pensionabile è fissato in 40.083,00 euro, pari a 2.466,64 euro mensili in presenza di 40 anni di contribuzione. L’addizionale regionale IRPEF è calcolata, in generale, con aliquota dello 0,9%, salvo le regioni che hanno introdotto discipline proprie; il prelievo è rateizzato in 11 mensilità da gennaio 2007. Anche l’addizionale comunale viene trattenuta secondo le delibere dei Comuni. Per l’acconto dell’addizionale comunale per il 2007 si applica la misura del 30% dell’addizionale ottenuta sul reddito dell’anno precedente, con regole specifiche su pubblicazione delle delibere, trattenuta e conguaglio.
Assegno per il nucleo familiare e certificazioni
Dal 1° gennaio 2007 la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare è stata rimodulata per la maggior parte delle tabelle, con l’obiettivo di rendere più graduale il passaggio tra fasce di reddito e aumentare l’importo della prestazione. Sono stati rideterminati livelli di reddito e importi per nuclei con entrambi o un solo genitore e almeno un figlio minore, mentre per altre tipologie di nuclei con figli gli importi sono stati rivalutati del 15%; le restanti tabelle restano invariate in attesa dell’aggiornamento. Infine, la circolare comunica l’invio del certificato di pensione mod. 20/b e della certificazione fiscale 2006 entro il 15 marzo 2007, con spedizione dei CUD a mezzo POSTEL e con avviso di dare ampia diffusione al contenuto della circolare.
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