Circolare numero 25 del 26-1-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità di definizione e recupero dei contributi sospesi a seguito del sisma che ha interessato alcuni comuni della provincia di Catania nel 2002. In base alla legge n. 296/2006, i datori di lavoro privati rientranti nell’ordinanza OPCM n. 3442/2005 possono chiudere la propria posizione versando, entro il 30 giugno 2007, il debito contributivo residuo ridotto al 50%, al netto di quanto già pagato, secondo le ordinarie modalità di pagamento o rateizzazione. È inoltre chiarito che, per i pagamenti tardivi, si applica il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte e interessi legali, anche in presenza di cartelle esattoriali già notificate.
Recupero dei contributi sospesi per il sisma di Catania 2002
Modalità di recupero dei contributi sospesi a seguito del sisma di Catania 2002
La circolare disciplina la definizione delle posizioni contributive sospese in conseguenza del sisma che ha interessato alcuni comuni della provincia di Catania nel 2002. Il quadro applicativo deriva dall’art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e riguarda i soggetti individuati dall’OPCM 10 giugno 2005, n. 3442.
Base normativa e ambito soggettivo
La disposizione consente ai datori di lavoro privati che, alla data dell’evento sismico, avevano sede legale o operativa nei comuni indicati dall’art. 1 dell’ordinanza n. 3442/2005, di chiudere la propria posizione contributiva sospesa. La circolare richiama espressamente anche la precedente circolare n. 26 del 17 febbraio 2006, che aveva già recepito l’ordinanza.
Importo dovuto e riduzione del debito
Il pagamento richiesto riguarda l’ammontare dovuto a titolo di capitale, calcolato al netto dei versamenti già effettuati sia in conto capitale sia per interessi. Tale debito residuo è ulteriormente ridotto del 50%. Restano ferme le modalità ordinarie di rateizzazione.
Termini di definizione e modalità di versamento
La definizione della posizione deve avvenire entro il 30 giugno 2007. Entro tale data il debito ridotto può essere versato in unica soluzione oppure in rate mensili. La circolare precisa inoltre che, poiché il recupero era stato concesso da marzo 2006 in 17 rate, l’importo da pagare deve essere ricalcolato ripartendo la somma dovuta, già ridotta al 50%, in un massimo di 6 rate, tenuto conto che le rate di luglio e agosto devono essere versate entro giugno.
Ritardato pagamento, sanzioni e interessi
Per i versamenti eseguiti oltre il termine è ammesso il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anche in presenza di cartelle esattoriali già notificate. In caso di regolarizzazione entro trenta giorni dalla commissione della violazione, la sanzione è ridotta a un ottavo del minimo. Il pagamento della sanzione ridotta deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione del tributo o della differenza dovuta, unitamente agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Opzioni operative per i beneficiari
In concreto, i soggetti interessati possono:
- versare entro il 30 giugno 2007 l’importo ridotto del 50%, senza ulteriori oneri;
- oppure versare entro il 30 luglio 2007 il medesimo importo, con applicazione di sanzioni e interessi secondo il ravvedimento operoso.
Punti principali
Base normativa e finalità della circolare
La circolare dà attuazione all’art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consente la definizione del pagamento dei contributi sospesi in conseguenza degli eventi sismici del 2002 nei territori di Catania. L’obiettivo è disciplinare il recupero delle somme dovute da parte dei soggetti interessati.
Soggetti beneficiari
Possono accedere alla definizione i datori di lavoro privati che avevano sede legale o operativa, alla data dell’evento, nei comuni indicati dall’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, richiamata nella precedente circolare n. 26 del 17 febbraio 2006.
Misura del debito da versare
Il pagamento deve avvenire corrispondendo l’ammontare dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti sia a titolo di capitale sia di interessi, con riduzione del 50%. Restano ferme le vigenti modalità di rateizzazione.
Termine di definizione e modalità di pagamento
La posizione contributiva deve essere definita entro il 30 giugno 2007. Il debito residuo, ridotto del 50%, può essere versato con le consuete modalità in unica soluzione oppure in rate mensili. Poiché il recupero era stato concesso da marzo 2006 in 17 rate, la circolare precisa che l’importo delle rate deve essere ricalcolato ripartendo quanto dovuto, già ridotto al 50%, in un massimo di 6 rate, dato che le rate di luglio e agosto devono essere versate entro giugno.
Ritardato pagamento e ravvedimento operoso
Per i pagamenti effettuati oltre il termine ordinario è ammesso il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anche se sono già state notificate cartelle esattoriali. In tali casi la sanzione è ridotta a un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione, con versamento contestuale della sanzione ridotta e degli interessi moratori al tasso legale, maturati giorno per giorno.
Effetti pratici per i beneficiari
I soggetti interessati possono quindi scegliere tra il pagamento dell’importo ridotto al 50% entro il 30 giugno 2007, senza oneri aggiuntivi, oppure il pagamento entro il 30 luglio 2007 del medesimo importo, ma con applicazione di sanzioni e interessi.
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