L.R. Piemonte 15/2009
"Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di paesi esteri".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove i gemellaggi tra comuni del Piemonte e comunità di paesi esteri con forti legami piemontesi o di emigrazione verso il Piemonte. Prevede contributi regionali per attività culturali, borse di studio, viaggi e scambi, demanda alla Giunta i criteri attuativi entro 180 giorni e disciplina un monitoraggio annuale. La copertura finanziaria è prevista soprattutto per il 2009-2011.
Promozione e contributi regionali per i gemellaggi tra comuni piemontesi e comunità estere
Promozione dei gemellaggi tra comunità piemontesi ed estere
La legge regionale del Piemonte promuove le iniziative degli enti locali per sviluppare gemellaggi tra comuni piemontesi, singoli o associati, e comunità istituzionali di paesi esteri. L’intervento è pensato per rafforzare legami sociali, culturali, economici e turistici, con particolare attenzione ai territori in cui è forte la presenza dell’emigrazione piemontese o dove esistono significativi rapporti con la comunità piemontese.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina riguarda i comuni del Piemonte, sia singoli sia associati, che intraprendono o hanno già intrapreso gemellaggi con comuni o comunità istituzionali estere rientranti nei criteri indicati dalla legge. La Regione riconosce il valore sociale, economico e culturale di tali iniziative e ne sostiene lo sviluppo nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Interventi regionali e finalità dei contributi
La Regione può sostenere i gemellaggi anche mediante contributi economici. I contributi sono destinati in particolare a:
- attività culturali legate al gemellaggio, con riferimento al tema dell’emigrazione;
- borse di studio per studenti provenienti dai comuni gemellati esteri che frequentano corsi di formazione professionale in Piemonte;
- borse di studio per docenti impegnati in corsi di aggiornamento della lingua italiana e piemontese in Italia e in percorsi scolastici o di formazione professionale;
- viaggi culturali nei paesi gemellati per giovani residenti e accoglienza di giovani provenienti dall’estero;
- scambi tra corali, gruppi folcloristici e musicali, società sportive, istituzioni scolastiche e altre associazioni, con manifestazioni e iniziative nei comuni gemellati.
L’entità del contributo è determinata tenendo conto dell’importanza dell’iniziativa, del carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio, della situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli enti interessati, della tipologia del comune e del numero dei soggetti coinvolti.
Riparto delle competenze e oneri organizzativi
Le attività istituzionali connesse all’organizzazione, all’accoglienza, all’allestimento e alla gestione delle cerimonie di gemellaggio, nonché i relativi oneri, restano a carico dei comuni singoli o associati che realizzano tali iniziative.
Procedura per la concessione dei contributi
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la concessione dei contributi e le modalità procedurali per la presentazione delle domande da parte dei comuni interessati.
Comunicazioni obbligatorie sulle iniziative di gemellaggio
In attuazione della disciplina statale richiamata dalla legge, i comuni singoli o associati devono comunicare ogni iniziativa di gemellaggio alla Regione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri.
Gemellaggi già esistenti
Possono accedere alle provvidenze anche i comuni che, prima dell’entrata in vigore della legge, avevano già realizzato gemellaggi con le comunità estere considerate dalla norma, purché seguano le procedure previste per la richiesta dei contributi.
Monitoraggio dell’attuazione
La Giunta regionale deve trasmettere ogni anno alla commissione consiliare competente un monitoraggio sullo stato di attuazione della legge.
Disciplina finanziaria e limiti temporali
Per l’anno finanziario 2009 è autorizzata una spesa iniziale di 100.000 euro per contributi ai comuni, in termini di competenza e di cassa. Per il biennio 2010-2011 è previsto un onere di 500.000 euro annui, finanziato con le risorse individuate secondo le regole contabili regionali richiamate dalla legge.
La copertura finanziaria è quindi espressamente riferita ai soli esercizi 2009-2011; il testo fornito non contiene ulteriori previsioni finanziarie successive.
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