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Legge

L.R. Piemonte 17/2009

"Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 17/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Emilia-Romagna 17/2009 modifica due leggi regionali: introduce per i pareri richiesti al Consiglio regionale sui procedimenti di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni un termine di 60 giorni, oltre il quale i pareri si intendono favorevoli, e adegua al 31 luglio il termine del procedimento referendario previsto dalla legge sul referendum abrogativo e consultivo.

Modifiche ai termini per pareri e consultazione nei procedimenti su circoscrizioni comunali e referendum

Modifiche ai procedimenti su circoscrizioni comunali e referendum

La legge regionale Emilia-Romagna n. 17 del 2009 interviene su due discipline regionali già esistenti, aggiornando i termini procedurali relativi ai pareri del Consiglio regionale e a una scadenza connessa al referendum. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio della Regione Emilia-Romagna.

Pareri sul procedimento per circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni

Nel procedimento disciplinato dalla legge regionale n. 51 del 1992, i pareri richiesti dalla Commissione al Consiglio regionale devono essere resi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Se il termine decorre inutilmente, i pareri si considerano favorevoli per silenzio-assenso.

La modifica incide anche sulla sequenza procedurale:

  • non è più previsto che il Consiglio regionale proceda solo dopo aver ricevuto i pareri richiesti, in quanto il testo è stato coordinato con la nuova disciplina del termine;
  • nella fase successiva del procedimento, l’acquisizione dei risultati del referendum avviene dopo la ricezione dei pareri di cui al comma 4, secondo la nuova formulazione.

Termine del 31 luglio nella disciplina referendaria

La legge modifica anche la legge regionale n. 4 del 1973, sostituendo nel comma 1 dell’articolo 34 il termine del 30 giugno con quello del 31 luglio.

La norma opera quindi uno slittamento del termine procedurale, senza introdurre ulteriori condizioni o effetti sostanziali.

Ambito temporale e utilità pratica

L’atto non contiene disposizioni transitorie né limiti di efficacia espressi. Tuttavia, si tratta di una legge di modifica di testi precedenti, quindi rileva come disciplina consolidata solo nella parte in cui ha aggiornato i termini procedurali delle leggi regionali richiamate.

Valutazione di attualità

L’atto non risulta deprecato: continua ad avere utilità come norma di coordinamento della disciplina regionale su pareri, circoscrizioni comunali e referendum, salvo successive modifiche non presenti nel testo fornito.

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