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Legge

L.R. Piemonte 20/2009

" Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 20/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte 20/2009 semplifica procedimenti edilizi e urbanistici, introduce regole su SCIA/DIA, recupero di immobili abbandonati nei piccoli comuni montani o collinari e misure di sicurezza per i lavori in copertura. Contiene inoltre modifiche a leggi regionali su edilizia, paesaggio, beni culturali ed energia, oltre ad abrogazioni puntuali. Alcune misure operative entrano in vigore solo dopo il regolamento attuativo previsto.

Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica

Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica

La legge regionale Piemonte n. 20/2009 interviene per semplificare e razionalizzare varie procedure in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica e di recupero del patrimonio esistente. La disciplina si applica nel territorio della Regione Piemonte e si coordina con la normativa statale su SCIA, DIA e titolo edilizio.

Interventi edilizi assentibili con SCIA e DIA

La legge precisa che le varianti in corso d’opera al progetto assentito possono essere legittimate mediante SCIA quando:

  • non incidono su parametri urbanistici e volumetrie;
  • non modificano la destinazione d’uso;
  • non alterano la sagoma dell’edificio;
  • non violano prescrizioni del titolo abilitativo. Se la SCIA è depositata prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, integra gli atti del procedimento originario ed esclude sanzioni amministrative per tali varianti.

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati con DIA:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia, compresi quelli richiamati dalla normativa regionale previgente;
  • gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, purché la relativa sussistenza sia stata dichiarata dal comune;
  • gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, se la sussistenza è stata dichiarata dal comune.

Procedimento comunale sulla DIA

Quando la DIA riguarda gli interventi ammissibili, il comune:

  • verifica la completezza della documentazione;
  • accerta che l’intervento rientri nei casi previsti;
  • comunica l’importo del contributo di costruzione;
  • notifica eventuali ragioni ostative.

In caso di documentazione incompleta, il comune richiede una sola integrazione, che sospende il termine per l’inizio dei lavori fino al ricevimento degli atti necessari.

La legge affida inoltre ai comuni il controllo di merito delle asseverazioni e della corrispondenza tra progetto e opera eseguita o da eseguire. Il controllo deve avvenire:

  • in corso d’opera e comunque entro sei mesi dalla comunicazione di fine lavori, oppure, se tale comunicazione manca, entro sei mesi dal termine di ultimazione indicato nel titolo;
  • anche a campione;
  • su almeno il 20% degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.

Commissione edilizia e procedure comunali

La disciplina regionale rende facoltativa la nomina della commissione edilizia e demanda al regolamento edilizio la individuazione degli interventi sottoposti al suo parere preventivo, che non è vincolante. Viene anche sostituita la modalità di efficacia della deliberazione comunale, che diviene efficace con la pubblicazione per estratto all’albo pretorio on-line del comune.

Interventi su vincolo idrogeologico e beni culturali/paesaggistici

Per gli interventi su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico viene eliminato il parere della commissione comunale igienico-edilizia.

In materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici:

  • i comuni devono trasmettere immediatamente alla direzione regionale competente del Ministero per i beni e le attività culturali e alla Regione le autorizzazioni rilasciate, con la relativa documentazione;
  • le autorizzazioni non acquistano efficacia finché non sia avvenuta la trasmissione. Inoltre, la competenza relativa all’art. 167 del d.lgs. 42/2004 è delegata ai comuni.

Efficienza energetica e impianti da fonti rinnovabili

La legge adegua la normativa regionale sul rendimento energetico nell’edilizia sostituendo i riferimenti agli impianti fotovoltaici con riferimenti più ampi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche per quanto riguarda l’allacciamento alla rete e le disposizioni tecniche correlate.

Recupero del patrimonio edilizio in comuni montani o collinari sotto i 3.000 abitanti

Nei comuni montani o collinari, secondo classificazione ISTAT, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, la Regione disciplina un meccanismo di recupero degli immobili in stato di abbandono localizzati nelle frazioni o borgate minori.

Il comune individua, tramite PRG o con le modalità previste dalla legge urbanistica regionale, gli immobili abbandonati o pericolanti e forma uno o più ambiti di intervento soggetti a piano di recupero. Nello stesso atto vengono fissati termini perentori per presentare il progetto di piano, comunicati ai proprietari.

Il piano può prevedere:

  • demolizione, anche con ricostruzione, oppure recupero degli immobili;
  • riqualificazione degli ambiti interessati;
  • conferma delle destinazioni d’uso esistenti o attivazione di progetti di ricettività diffusa.

Per gli edifici tradizionali e tipici, ove tecnicamente possibile, sono ammessi restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza demolizione, oltre a un ampliamento una tantum per adeguamento igienico-funzionale fino al 20% della SUL esistente; in ogni caso sono consentiti 25 mq aggiuntivi, oltre agli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Sono definiti “edifici tradizionali e tipici” quelli costruiti con tecniche e materiali tradizionali che caratterizzano i paesaggi collinari e montani.

Se i proprietari non presentano il piano nei termini:

  • il comune li invita a provvedere entro 60 giorni;
  • in caso di ulteriore inerzia, il comune redige il piano d’ufficio. Il progetto di piano e lo schema di convenzione sono notificati ai proprietari, che devono dichiarare l’accettazione entro 30 giorni. In mancanza di accettazione, o su richiesta dei proprietari, il comune può variare il progetto e la convenzione. Dopo l’approvazione del piano, il comune procede all’espropriazione degli immobili dei proprietari non aderenti e può cederli a soggetti privati, con diritto di prelazione degli originari proprietari, previa approvazione degli interventi e stipula della convenzione prevista dalla disciplina urbanistica regionale.

Sicurezza per i lavori in copertura

La legge introduce obblighi specifici per garantire la sicurezza di chi accede alle coperture degli edifici per manutenzione o ispezione, con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall’alto.

Le misure di sicurezza consistono nella predisposizione di:

  • accesso agevole e sicuro alle coperture, prioritariamente da uno spazio interno comune salvo motivata ragione tecnica;
  • dispositivi di protezione collettiva permanenti oppure sistemi di ancoraggio permanenti, da realizzare contestualmente o in alternativa secondo la soluzione progettuale.

Gli obblighi si applicano agli interventi di nuova costruzione con coperture interessate e agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che coinvolgano strutturalmente tali coperture. Per le opere pubbliche la previsione delle misure è dimostrata dal progetto approvato; per le opere private dal progetto allegato al titolo abilitativo. In entrambi i casi l’installazione e il rispetto dei requisiti sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione lavori.

La Giunta regionale deve disciplinare con regolamento i requisiti tecnici operativi, la documentazione da allegare e le modalità di attestazione. Il regolamento deve inoltre prevedere misure preventive e protettive anche per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria non strutturale sulla copertura, inclusa la sostituzione del manto, la manutenzione degli impianti tecnologici e l’installazione di impianti solari termici o di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le disposizioni sui requisiti di sicurezza entrano in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del regolamento attuativo regionale.

Abrogazioni

La legge abroga alcune disposizioni della legge urbanistica regionale e di successive modifiche, tra cui un comma dell’art. 26 e l’art. 56 della l.r. 56/1977, nonché l’art. 52 della l.r. 61/1984. Questo rafforza l’impianto di semplificazione e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale.

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