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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10984/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il decreto del 17/04/2023 della Corte d'appello di Palermo, che disponeva la confisca di alcuni suoi beni. Denunciava un errore di fatto: la Corte d'appello avrebbe confuso la posizione di Ingrassia Angelo con quella di Ingrassia Giuseppe attribuendo ad Angelo una sentenza di condanna riferibile a Giuseppe; tale errore avrebbe fatto dilatare il periodo di pericolosità sociale retrodatandolo ai primi anni '90 e facendo rientrare nei tempi di pericolosità unità immobiliari acquistate/realizzate nel 1994-1995. Contestava dunque la correlazione temporale usata per la confisca e chiedeva l'accoglimento del ricorso; in subordine proponeva la sollevazione di un incidente di costituzionalità rispetto agli artt. 3 e 42 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il rimedio straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) non è applicabile alle decisioni della Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione: per tali decisioni è previsto il distinto rimedio della revoca e il ricorso straordinario è riservato al 'condannato' con giudicato formato. Ha altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 3 Cost. (e implicatamente rispetto all'art. 42). Per questi motivi ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella presentazione, ha inflitto la sanzione equitativa di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario per errore materiale o di fatto disciplinato dall'art. 625-bis è limitato al soggetto 'condannato' e non è applicabile alle decisioni della Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione; per queste ultime è previsto il rimedio della revoca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso straordinario presentato.

  • art. 3 Cost.

    La diversa tutela processuale prevista tra il condannato e il soggetto sottoposto a misura di prevenzione non viola il principio di uguaglianza: la differenza di trattamento è giustificata dalla diversa situazione giuridica e dalla discrezionalità del legislatore.

  • art. 42 Cost.

    Citato dalla difesa in subordine; la Corte non ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità anche con riferimento alla tutela dei diritti patrimoniali soggetti a misure di prevenzione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo se proposto dal 'condannato' nei confronti di decisioni della Cassazione che hanno formato o stabilizzato il giudicato; non è lo strumento adeguato contro decisioni della Cassazione in materia di misure di prevenzione.
  • Le decisioni della Corte di cassazione sulle misure di prevenzione (es. confisca) non possono essere corrette tramite il ricorso straordinario per errore di fatto; il rimedio previsto è la revoca della decisione della Cassazione.
  • Quando si deduce un errore di identificazione o di correlazione temporale (p.es. confusione tra soggetti o fra periodi di pericolosità), l'impugnazione ordinaria deve contenere allegazioni precise: date di acquisto dei singoli beni, elementi probatori che mostrino concretamente il pregiudizio derivante dall'errore e la correlazione tra il periodo contestato e i beni oggetto di confisca.
  • La mera asserzione di un errore percettivo o di una dilatazione temporale non è sufficiente: per l'ammissibilità del ricorso (in particolare in Cassazione) è necessario indicare fatti e date che consentano di verificare l'effettivo pregiudizio.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative alla diversa disciplina dei rimedi tra condannati e soggetti sottoposti a misure di prevenzione sono spesso ritenute manifestamente infondate, salvo che non emergano profili di discriminazione non giustificabili dalla diversità delle situazioni giuridiche.
  • Se si contesta una decisione in materia di misure di prevenzione emessa in via cautelare o comunque in fasi processuali non definitive, occorre considerare che i rimedi straordinari sono limitati e che la strategia processuale più appropriata può essere il ricorso per revoca o altri mezzi impugnatori previsti per le misure di prevenzione.

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