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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05080/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo di prestazioni professionali rese da un architetto come consulente tecnico di parte in un giudizio di divisione ereditaria. I destinatari del decreto proposero opposizione e ottennero in primo grado la revoca dell'ingiunzione, con condanna del professionista alla restituzione di quanto percepito in eccesso. Il giudice di merito ritenne che l'attività svolta fosse sostanzialmente limitata a osservazioni e controdeduzioni rispetto al CTU, che le censure del professionista fossero generiche e non supportate da specifici riferimenti tecnici, e che egli si fosse avvalso di dati già in atti senza svolgere ulteriore attività descrittiva sui beni del compendio ereditario. In appello la decisione fu confermata. In cassazione il professionista dedusse tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c. e, più in generale, delle norme sul contraddittorio, sostenendo che il CTU avesse esorbitato dall'incarico; 2) nullità per violazione degli artt. 112, 194, 195 e 196 c.p.c., lamentando che il CTU non avesse risposto alle osservazioni e che il tribunale avesse respinto l'istanza di riconvocazione del consulente; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., individuato nelle contestazioni rivolte all'elaborato peritale. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo: le asserite nullità della CTU dovevano essere dedotte tempestivamente nel primo atto utile dopo il deposito della consulenza e poi, se del caso, riproposte come specifici motivi di appello; inoltre il ricorso non indicava in modo specifico in quale atto di merito tali censure fossero state effettivamente formulate. Quanto al merito, le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione delle valutazioni tecniche del CTU, attività estranea al giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza d'appello confermativa preclude la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva a sua volta confermato la revoca del decreto ingiuntivo e l'insussistenza del compenso richiesto nei termini pretesi dal professionista. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente; inoltre, poiché il ricorso è stato definito in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., disponendo il pagamento di una somma ulteriore a favore della controparte e una somma in favore della Cassa delle Ammende. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato come norma sullo svolgimento della consulenza tecnica e sui limiti dell'incarico peritale; la sua violazione, se dedotta, va tempestivamente eccepita nel primo momento utile

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato in relazione al contraddittorio sulle operazioni peritali e alle osservazioni delle parti; eventuali nullità devono essere sollevate tempestivamente e con specificità

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla gestione della consulenza tecnica e alla possibilità di chiarimenti o rinnovazioni dell'ausilio tecnico

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte esclude che la censura fosse stata ritualmente portata nei gradi di merito

  • art. 115 c.p.c.

    evocato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sul principio dispositivo e sull'utilizzazione della CTU

  • art. 183 c.p.c.

    evocato dal ricorrente in tema di contraddittorio processuale e preclusioni istruttorie

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    la nullità della consulenza tecnica deve essere dedotta nella prima istanza o udienza successiva al deposito della relazione, altrimenti è sanata

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio, poi seguita da richiesta di decisione della parte ricorrente

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza, ma le censure sono state respinte/inammissibili per difetto di rituale deduzione e per il loro contenuto sostanzialmente valutativo

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per effetto della cd. doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado, è preclusa la censura di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, anche quando si assuma per esorbitanza dal quesito o mancata risposta alle osservazioni di parte, deve essere eccepita tempestivamente nel primo atto utile successivo al deposito della relazione; se non dedotta in quella sede, si sana.
  • Le nullità che incidono sullo svolgimento della CTU si convertono in motivi di impugnazione e devono essere specificamente riproposte in appello; in cassazione non è sufficiente una doglianza generica, ma occorre indicare con precisione dove e come la questione sia stata già dedotta nei gradi di merito.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un nuovo giudizio di merito: le censure che mirano a contestare la correttezza tecnica delle valutazioni del consulente o la ponderazione delle prove sono inammissibili se richiedono una rivalutazione del fatto.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado, operando la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.
  • In sede di legittimità il principio di specificità dei motivi impone di indicare con precisione gli atti processuali in cui le questioni decisive sono state dedotte, specialmente quando esse non emergono dal testo della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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