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Legge

L.R. Sardegna 15/2020

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale

Normativa regionaleL.R. Sardegna 15/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 15/2020 modifica la l.r. n. 11/2015 su agriturismo e ittiturismo: consente l’uso limitato di spezie e ingredienti extraregionali non caratterizzanti, disciplina l’abilitazione degli operatori e riconosce il titolo senza formazione ad alcuni soggetti già iscritti nei ruoli previdenziali/assicurativi alla data di entrata in vigore. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS (11 giugno 2020).

Modifiche alla disciplina regionale sarda su agriturismo, ittiturismo e formazione degli operatori

Modifiche alla disciplina di agriturismo e ittiturismo in Sardegna

La legge regionale della Sardegna n. 15 del 2020 interviene sulla legge regionale n. 11 del 2015, aggiornando in particolare le regole sui prodotti utilizzabili nella somministrazione, sulla qualificazione dell’operatore e su alcuni obblighi amministrativi. La disciplina vale esclusivamente nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.

Prodotti utilizzabili in agriturismo e ittiturismo

Per le lavorazioni e trasformazioni destinate alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande in agriturismo e in ittiturismo, è consentito l’uso di spezie e ingredienti non caratterizzanti il preparato di provenienza extraregionale, ma solo quando:

  • non esista una produzione di tali prodotti in Sardegna, oppure
  • la produzione esista in quantità limitate.

L’Assessore regionale competente in materia di agricoltura deve individuare, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti rientranti in tale deroga.

Disponibilità di un operatore qualificato

Per lo svolgimento delle attività indicate dalla legge regionale n. 11 del 2015 nelle lettere a), b), d) ed e) dell’articolo 2, l’imprenditore, un familiare impiegato nell’impresa, oppure il socio e/o rappresentante legale della società deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • aver già conseguito il certificato di abilitazione all’esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento;
  • oppure impegnarsi a conseguire il certificato entro 24 mesi dalla dichiarazione di avvio.

Se il certificato non viene conseguito entro il termine di 24 mesi dalla dichiarazione di avvio, si verifica la decadenza dal titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività.

Rilascio del certificato di abilitazione senza formazione

Il certificato di abilitazione all’esercizio della specifica attività è rilasciato anche senza necessità di svolgere attività formativa ai soggetti regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla data di entrata in vigore della legge, e cioè:

  • il titolare dell’impresa agricola individuale;
  • il rappresentante legale o i soci dell’impresa agricola societaria o associata;
  • i familiari del titolare dell’impresa agricola individuale.

Per “familiare” si applica la definizione dell’articolo 230-bis, secondo comma, del codice civile: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo.

Obblighi amministrativi e comunicazioni

Tra gli obblighi previsti dalla disciplina regionale viene soppressa una delle lettere del comma 1 dell’articolo 28 della legge n. 11 del 2015. Inoltre, la comunicazione prevista alla lettera i) non è più riferita genericamente “alla Regione”, ma deve essere effettuata in sede di avvio o di variazione dell’attività.

Entrata in vigore e regime temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta l’11 giugno 2020. La norma sul rilascio del certificato senza formazione opera per i soggetti che risultavano regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla data di entrata in vigore della legge.

Aspetti finanziari

Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo integrale

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