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Legge

L.R. Sardegna 19/2020

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

Normativa regionaleL.R. Sardegna 19/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 19/2020 modifica la disciplina dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali: ridefinisce il requisito di residenza, l’impegno lavorativo post-specializzazione e l’ambito di applicazione ai contratti stipulati dall’anno accademico 2019-2020. Aggiorna anche la copertura finanziaria per il triennio 2020-2022 e prevede dal 2023 il finanziamento nei limiti delle risorse di bilancio.

Modifiche ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali in Sardegna

Modifiche ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali

La legge interviene sulla disciplina sarda dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali, contenuta nella legge regionale 6 marzo 2020, n. 6. Le modifiche incidono sui requisiti dei beneficiari, sugli obblighi successivi al conseguimento del diploma, sull’ambito temporale di applicazione e sulla copertura finanziaria.

Requisiti per accedere ai contratti aggiuntivi

Viene precisato il requisito di residenza per l’accesso ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali. Possono accedervi i soggetti che:

  • siano residenti nel territorio della Regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto.

Obbligo di attività lavorativa dopo la specializzazione

È ridefinito anche l’impegno che il beneficiario assume al momento della stipula. Il soggetto si obbliga a svolgere attività lavorativa per almeno tre anni dopo il conseguimento del diploma di specializzazione:

  • nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione autonoma della Sardegna;
  • oppure presso le università dell’Isola, qualora l’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale comunichi il proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione.

Ambito temporale di applicazione

La disciplina si applica ai contratti aggiuntivi stipulati a decorrere dall’anno accademico 2019-2020. Il provvedimento, quindi, estende la sua efficacia anche ai rapporti rientranti in tale annualità accademica e a quelli successivi secondo la legge modificata.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, con copertura tramite incremento delle risorse allocate nella missione 13, programma 07, titolo 1, capitolo SC02.1118 e con corrispondenti variazioni di bilancio indicate dalla legge.

Dal 2023 l’attuazione avviene nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio per la medesima finalità, sempre a valere sulla missione 13, programma 07, titolo 1, capitolo SC02.1118.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

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