L.R. Sardegna 14/2020
Integrazione delle misure di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2015 in materia di ulteriori incentivi all'esodo per il personale della Fluorite di Silius Spa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna integra gli incentivi già previsti per alcuni ex dipendenti della Fluorite di Silius Spa in liquidazione, riconoscendo un ulteriore importo lordo massimo di 1.100 euro al mese per non più di 7 mesi, a favore di chi ha lavorato in sottosuolo, è stato assunto a tempo indeterminato, non si è opposto al licenziamento, è stato licenziato tra 2014 e 2016 e al 30 giugno 2019 non aveva maturato il diritto a pensione. Stanziati 110.000 euro per il 2020.
Integrazione degli incentivi all'esodo per ex lavoratori Fluorite di Silius Spa
Integrazione degli incentivi all’esodo per il personale della Fluorite di Silius Spa
La legge regionale della Sardegna interviene in via integrativa rispetto alla disciplina già prevista dalla legge regionale n. 35 del 2015 per alcuni lavoratori della società regionale Fluorite di Silius Spa in liquidazione. La misura è giustificata da ragioni di equità e parità di trattamento ed è limitata a una platea ristretta di ex dipendenti che non avevano ancora maturato i requisiti pensionistici al termine della mobilità.
Destinatari e condizioni di accesso
L’incentivo integrativo spetta al personale cessato che, cumulativamente:
- sia stato adibito al lavoro in sottosuolo e iscritto alla previdenza speciale per lavoro usurante prevista dalla legge n. 335 del 1995;
- sia stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non si sia opposto al licenziamento;
- sia stato licenziato negli anni 2014-2016 e abbia già ricevuto un’indennità a titolo di incentivazione ai sensi della legge regionale n. 35 del 2015, in vista della maturazione dei requisiti pensionistici entro il periodo di mobilità previsto dalla legge n. 223 del 1991;
- alla data del 30 giugno 2019 non avesse ancora raggiunto i requisiti pensionistici al termine del periodo di mobilità.
Misura dell’incentivo e durata
Per i soggetti che rientrano nella platea indicata, la legge riconosce un incentivo integrativo in conformità agli accordi sindacali assunti nell’ambito delle procedure di mobilità. L’ulteriore trattamento è correlato al periodo trascorso senza mezzi di sostentamento o senza percepire stipendio/salario, trattamento di mobilità o pensione.
L’importo è fissato in:
- massimo 1.100 euro lordi mensili;
- per un periodo massimo di 7 mesi.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono quantificati in 110.000 euro per l’anno 2020. La copertura è assicurata mediante utilizzo di una corrispondente quota di risorse disponibili per il medesimo anno, in conto competenza e cassa, sulla missione 09, programma 02, titolo 1, capitolo SC06.0676 del bilancio di previsione regionale 2020-2022.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 14 maggio 2020.
Testo integrale
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