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Legge

L.R. Emilia-Romagna 29/2002

NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 29/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Emilia-Romagna il programma regionale triennale di orientamento dei consumi ed educazione alimentare, il coordinamento con Province e altri enti, nonché la qualificazione della ristorazione collettiva. Prevede criteri di finanziamento e controlli sulle risorse, e stabilisce requisiti qualitativi per gli appalti di ristorazione, privilegiando prodotti biologici, integrati, tipici e tradizionali.

Orientamento dei consumi, educazione alimentare e ristorazione collettiva

Orientamento dei consumi, educazione alimentare e ristorazione collettiva in Emilia-Romagna

La legge definisce la politica regionale dell’Emilia-Romagna in materia di educazione alimentare, consumo consapevole e qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva. La disciplina è rivolta al territorio regionale e si fonda su programmazione triennale, coordinamento con le Province e valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari.

Finalità e obiettivi dell’intervento regionale

La Regione promuove l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare, oltre alla qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva. Gli obiettivi principali sono:

  • favorire il consumo consapevole, collegando sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile;
  • promuovere corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, anche tramite la conoscenza di prodotti ottenuti nel rispetto della salute e dell’ambiente o legati alla tradizione regionale;
  • diffondere informazioni sugli aspetti storici, culturali e antropologici delle produzioni alimentari e del territorio d’origine.

Competenze regionali e programmazione

Alla Regione spetta definire il programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare, coordinare le attività delle Province e fornire supporti di livello regionale. La Regione cura inoltre l’accesso dei cittadini alle informazioni sulle produzioni e sui consumi alimentari, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori accreditate.

Sono previsti percorsi di educazione alimentare:

  • in ambito scolastico;
  • presso aziende agricolo-alimentari aderenti ai programmi regionali.

La Regione promuove anche attività formative e di aggiornamento professionale per gli operatori della ristorazione, dell’alimentazione e dell’educazione alimentare, anche con Università e istituti specializzati.

Programma regionale triennale

Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il Programma regionale per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare, con durata triennale. Il Programma definisce:

  • le linee di orientamento dei consumi e di educazione alimentare;
  • gli interventi di dimensione regionale;
  • i criteri di riparto delle risorse alle Province.

Modalità di attuazione e soggetti coinvolti

Le attività regionali possono essere svolte direttamente oppure in collaborazione con enti pubblici e privati. Per gli interventi regionali, la Giunta può affidare l’esecuzione a soggetti di comprovata competenza ed esperienza, mediante convenzioni e nel rispetto della normativa regionale sulla selezione dei contraenti.

Gli interventi formativi previsti per operatori del settore sono realizzati attraverso enti di formazione accreditati.

Ruolo delle Province e collaborazione territoriale

Le funzioni di attuazione locale degli interventi spettano alle Province, in coerenza con la normativa regionale richiamata dalla legge. Le Province operano ricercando il coordinamento con:

  • i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende unità sanitarie locali;
  • i Comuni;
  • le associazioni dei consumatori accreditate, soprattutto per la fase informativa.

Riparto delle risorse e rendicontazione

La Giunta regionale assegna annualmente alle Province le risorse necessarie e stabilisce termini e modalità per la relazione annuale conclusiva sugli interventi realizzati, nel rispetto del Programma regionale.

Se gli interventi non sono realizzati o non risultano conformi al Programma, le somme già erogate possono:

  • essere decurtate dalle assegnazioni dell’anno successivo;
  • oppure essere restituite alla Regione.

Commissione regionale di coordinamento

È istituita una Commissione regionale di coordinamento con funzioni di proposta, valutazione e coordinamento degli interventi di orientamento dei consumi e educazione alimentare. In particolare la Commissione:

  • formula proposte per il Programma regionale;
  • valuta i risultati a livello locale e regionale e la loro coerenza con il Programma;
  • coordina e rende organici gli interventi sul territorio.

La Commissione è nominata dalla Giunta ed è composta dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato, con funzioni di presidente, e dagli assessori provinciali competenti o loro delegati. Alle riunioni partecipano, con funzione di supporto tecnico, il dirigente regionale competente in materia di orientamento dei consumi e educazione alimentare e, in relazione agli argomenti trattati, i dirigenti regionali competenti in materia di sanità e di istruzione e formazione professionale.

La Commissione incontra annualmente le organizzazioni regionali dei produttori e dei consumatori per valutare l’attività svolta e le iniziative da intraprendere.

Qualificazione della ristorazione collettiva

La Regione favorisce l’impiego, nei servizi di ristorazione collettiva, di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e integrate, nonché di prodotti tipici e tradizionali riconosciuti dalla normativa vigente.

Ai fini della legge, rientrano nella ristorazione collettiva:

  • la ristorazione prescolastica e scolastica;
  • la ristorazione universitaria;
  • la ristorazione ospedaliera;
  • i servizi di ristorazione per strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e altre categorie svantaggiate, quando gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

La Giunta regionale promuove accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi e gli altri soggetti interessati, per disciplinare le modalità operative volte a favorire il consumo dei prodotti indicati dalla legge.

Appalti e requisiti minimi delle forniture

Per gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva, l’aggiudicazione deve attribuire valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari e agroalimentari offerti.

Le condizioni contrattuali per appalti di servizi o forniture destinate alla ristorazione collettiva devono prevedere che i prodotti per la preparazione dei pasti siano costituiti per almeno il 70% complessivamente da:

  • prodotti da coltivazioni biologiche;
  • prodotti da coltivazioni integrate;
  • prodotti tipici e tradizionali riconosciuti.

Deve inoltre essere data priorità ai prodotti biologici e a quelli per i quali sia garantita l’assenza di organismi geneticamente modificati.

Per nidi d’infanzia, scuole materne ed elementari, le condizioni contrattuali prevedono che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti da prodotti biologici per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato.

Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano tali disposizioni compatibilmente con le esigenze dietologiche e assistenziali dei pazienti.

Aspetti finanziari

Gli oneri della legge sono coperti mediante apposite unità previsionali di base o capitoli già esistenti nel bilancio regionale, con le disponibilità necessarie. Per gli interventi formativi si utilizzano i fondi già stanziati nel bilancio regionale per la formazione professionale.

Disciplina transitoria per il 2002

Per l’anno 2002 è autorizzata una spesa di 260.000 euro per consentire l’immediata attivazione degli interventi di competenza provinciale. Le risorse sono ripartite secondo i seguenti criteri:

  • 25% in misura fissa;
  • 35% in base alla popolazione scolastica;
  • 20% in base alla popolazione residente;
  • 20% in base all’estensione territoriale.

La Giunta fissa termini di utilizzo, modalità di rendicontazione e regole per il recupero delle somme non utilizzate o impiegate in contrasto con la legge.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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