L.R. Emilia-Romagna 29/2002
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna il programma regionale triennale di orientamento dei consumi ed educazione alimentare, il coordinamento con Province e altri enti, nonché la qualificazione della ristorazione collettiva. Prevede criteri di finanziamento e controlli sulle risorse, e stabilisce requisiti qualitativi per gli appalti di ristorazione, privilegiando prodotti biologici, integrati, tipici e tradizionali.
Orientamento dei consumi, educazione alimentare e ristorazione collettiva
Orientamento dei consumi, educazione alimentare e ristorazione collettiva in Emilia-Romagna
La legge definisce la politica regionale dell’Emilia-Romagna in materia di educazione alimentare, consumo consapevole e qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva. La disciplina è rivolta al territorio regionale e si fonda su programmazione triennale, coordinamento con le Province e valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari.
Finalità e obiettivi dell’intervento regionale
La Regione promuove l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare, oltre alla qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva. Gli obiettivi principali sono:
- favorire il consumo consapevole, collegando sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile;
- promuovere corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, anche tramite la conoscenza di prodotti ottenuti nel rispetto della salute e dell’ambiente o legati alla tradizione regionale;
- diffondere informazioni sugli aspetti storici, culturali e antropologici delle produzioni alimentari e del territorio d’origine.
Competenze regionali e programmazione
Alla Regione spetta definire il programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare, coordinare le attività delle Province e fornire supporti di livello regionale. La Regione cura inoltre l’accesso dei cittadini alle informazioni sulle produzioni e sui consumi alimentari, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori accreditate.
Sono previsti percorsi di educazione alimentare:
- in ambito scolastico;
- presso aziende agricolo-alimentari aderenti ai programmi regionali.
La Regione promuove anche attività formative e di aggiornamento professionale per gli operatori della ristorazione, dell’alimentazione e dell’educazione alimentare, anche con Università e istituti specializzati.
Programma regionale triennale
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il Programma regionale per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare, con durata triennale. Il Programma definisce:
- le linee di orientamento dei consumi e di educazione alimentare;
- gli interventi di dimensione regionale;
- i criteri di riparto delle risorse alle Province.
Modalità di attuazione e soggetti coinvolti
Le attività regionali possono essere svolte direttamente oppure in collaborazione con enti pubblici e privati. Per gli interventi regionali, la Giunta può affidare l’esecuzione a soggetti di comprovata competenza ed esperienza, mediante convenzioni e nel rispetto della normativa regionale sulla selezione dei contraenti.
Gli interventi formativi previsti per operatori del settore sono realizzati attraverso enti di formazione accreditati.
Ruolo delle Province e collaborazione territoriale
Le funzioni di attuazione locale degli interventi spettano alle Province, in coerenza con la normativa regionale richiamata dalla legge. Le Province operano ricercando il coordinamento con:
- i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende unità sanitarie locali;
- i Comuni;
- le associazioni dei consumatori accreditate, soprattutto per la fase informativa.
Riparto delle risorse e rendicontazione
La Giunta regionale assegna annualmente alle Province le risorse necessarie e stabilisce termini e modalità per la relazione annuale conclusiva sugli interventi realizzati, nel rispetto del Programma regionale.
Se gli interventi non sono realizzati o non risultano conformi al Programma, le somme già erogate possono:
- essere decurtate dalle assegnazioni dell’anno successivo;
- oppure essere restituite alla Regione.
Commissione regionale di coordinamento
È istituita una Commissione regionale di coordinamento con funzioni di proposta, valutazione e coordinamento degli interventi di orientamento dei consumi e educazione alimentare. In particolare la Commissione:
- formula proposte per il Programma regionale;
- valuta i risultati a livello locale e regionale e la loro coerenza con il Programma;
- coordina e rende organici gli interventi sul territorio.
La Commissione è nominata dalla Giunta ed è composta dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato, con funzioni di presidente, e dagli assessori provinciali competenti o loro delegati. Alle riunioni partecipano, con funzione di supporto tecnico, il dirigente regionale competente in materia di orientamento dei consumi e educazione alimentare e, in relazione agli argomenti trattati, i dirigenti regionali competenti in materia di sanità e di istruzione e formazione professionale.
La Commissione incontra annualmente le organizzazioni regionali dei produttori e dei consumatori per valutare l’attività svolta e le iniziative da intraprendere.
Qualificazione della ristorazione collettiva
La Regione favorisce l’impiego, nei servizi di ristorazione collettiva, di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche e integrate, nonché di prodotti tipici e tradizionali riconosciuti dalla normativa vigente.
Ai fini della legge, rientrano nella ristorazione collettiva:
- la ristorazione prescolastica e scolastica;
- la ristorazione universitaria;
- la ristorazione ospedaliera;
- i servizi di ristorazione per strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e altre categorie svantaggiate, quando gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.
La Giunta regionale promuove accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi e gli altri soggetti interessati, per disciplinare le modalità operative volte a favorire il consumo dei prodotti indicati dalla legge.
Appalti e requisiti minimi delle forniture
Per gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva, l’aggiudicazione deve attribuire valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari e agroalimentari offerti.
Le condizioni contrattuali per appalti di servizi o forniture destinate alla ristorazione collettiva devono prevedere che i prodotti per la preparazione dei pasti siano costituiti per almeno il 70% complessivamente da:
- prodotti da coltivazioni biologiche;
- prodotti da coltivazioni integrate;
- prodotti tipici e tradizionali riconosciuti.
Deve inoltre essere data priorità ai prodotti biologici e a quelli per i quali sia garantita l’assenza di organismi geneticamente modificati.
Per nidi d’infanzia, scuole materne ed elementari, le condizioni contrattuali prevedono che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti da prodotti biologici per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato.
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano tali disposizioni compatibilmente con le esigenze dietologiche e assistenziali dei pazienti.
Aspetti finanziari
Gli oneri della legge sono coperti mediante apposite unità previsionali di base o capitoli già esistenti nel bilancio regionale, con le disponibilità necessarie. Per gli interventi formativi si utilizzano i fondi già stanziati nel bilancio regionale per la formazione professionale.
Disciplina transitoria per il 2002
Per l’anno 2002 è autorizzata una spesa di 260.000 euro per consentire l’immediata attivazione degli interventi di competenza provinciale. Le risorse sono ripartite secondo i seguenti criteri:
- 25% in misura fissa;
- 35% in base alla popolazione scolastica;
- 20% in base alla popolazione residente;
- 20% in base all’estensione territoriale.
La Giunta fissa termini di utilizzo, modalità di rendicontazione e regole per il recupero delle somme non utilizzate o impiegate in contrasto con la legge.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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