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Legge

L.R. Emilia-Romagna 40/2002

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 40/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per l’Emilia-Romagna, contributi e agevolazioni per imprese, enti pubblici e soggetti non profit nel turismo: riqualificazione di strutture ricettive, turismo montano e termale, progetti finalizzati/innovativi, nonché garanzie e contributi in conto interessi tramite Consorzi Fidi. Prevede vincoli di destinazione, regole sul cumulo e abroga la previgente disciplina del 1993.

Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale in Emilia-Romagna

Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale

La legge regionale dell’Emilia-Romagna definisce un sistema di agevolazioni per sostenere la qualificazione, l’ammodernamento e la diversificazione dell’offerta turistica nel territorio regionale. La disciplina riguarda investimenti in strutture turistiche, progetti specifici e strumenti di garanzia creditizia, con limiti e condizioni collegati alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Finalità e principi generali

L’intervento regionale è finalizzato a migliorare competitività, qualità e fruibilità del sistema turistico, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle diverse vocazioni territoriali. La legge incentiva sia il recupero e l’incremento del patrimonio ricettivo sia la realizzazione di strutture e attrezzature complementari al turismo, anche per favorire l’allungamento della stagione turistica.

Le agevolazioni sono riservate alle imprese che applicano le condizioni normative e salariali dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative: il mancato rispetto di tale requisito comporta l’inammissibilità o la revoca del contributo. Gli interventi finanziati devono essere ubicati in Emilia-Romagna.

Quadro europeo degli aiuti di Stato

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei regolamenti CE n. 70/2001 e n. 69/2001. Non possono essere concessi singoli aiuti oltre le soglie previste dal regolamento n. 70/2001. Ai fini della legge, la piccola e media impresa è quella definita dalla Commissione europea.

Programmazione regionale e ruoli istituzionali

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un atto di programmazione che stabilisce criteri generali, priorità e modalità applicative delle agevolazioni. Tale atto individua, tra l’altro, le aree territoriali da finanziare, le iniziative incentivabili, le categorie di soggetti ammessi, gli importi minimi e massimi di spesa, la misura dei contributi, i criteri di riparto delle risorse tra Province, le modalità di concessione ed erogazione, le ipotesi di revoca e il vincolo di destinazione.

La Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, consulta Province e associazioni imprenditoriali turistiche regionalmente più rappresentative. Le Province svolgono funzioni di programmazione territoriale e le attività amministrative di istruttoria, concessione, erogazione e vigilanza, definendo a loro volta criteri e priorità provinciali sulla base degli indirizzi regionali.

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici:

  • imprese singole o associate;
  • enti locali territoriali, loro forme associative e altri enti pubblici;
  • associazioni e persone giuridiche private senza carattere commerciale;
  • centri di servizio e assistenza tecnica promossi dall’associazionismo economico e sindacale delle imprese e cooperative turistiche, per specifici interventi previsti dalla legge.

Interventi a favore delle imprese turistiche

Alle imprese possono essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture, impianti o strutture di servizio, nonché per ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di strutture esistenti. Sono escluse le spese per l’acquisto di aree e immobili.

Gli investimenti ammissibili riguardano:

  • strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
  • complessi ricettivi all’aria aperta;
  • stabilimenti balneari;
  • strutture di servizio e complementari alla ricettività, incluse alcune strutture di pubblico esercizio di interesse turistico individuate nei criteri regionali;
  • strutture ricreative, sportive, culturali, spettacolari e congressuali, o comunque utili a prolungare la stagione turistica e a diversificare l’offerta.

Sono inoltre finanziabili:

  • la certificazione di qualità delle strutture e delle agenzie di viaggio e turismo, incluse le spese per studi e analisi preliminari;
  • studi di fattibilità e progettazione strutturale collegati all’intervento;
  • sistemi informatici per controllo di gestione e soluzioni innovative per la gestione delle attività;
  • sistemi informatici per la gestione dei servizi e per il commercio elettronico;
  • l’abbattimento dei costi dei finanziamenti, anche a medio-lungo termine.

Interventi per soggetti pubblici ed enti non commerciali

Per enti pubblici, loro forme associative e soggetti privati non commerciali possono essere concessi contributi per nuove strutture o per interventi su strutture esistenti, sempre con esclusione dell’acquisto di aree e immobili. Gli interventi riguardano:

  • strutture e attrezzature per migliorare la qualità delle località turistiche e la fruibilità dei parchi naturali e delle aree naturalistiche;
  • strutture ricreative, sportive, culturali, spettacolari e congressuali, nonché strutture ricettive non alberghiere.

Turismo montano

La legge promuove il turismo montano per valorizzare e salvaguardare l’equilibrio socioeconomico delle aree appenniniche, nel rispetto dell’ambiente. I contributi possono finanziare, per i soggetti ammessi dalla legge, la realizzazione o la riqualificazione di strutture e impianti destinati alla fruizione turistica della montagna, compresi impianti e attrezzature, nonché strutture sportive e ricreative.

I bandi possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture situate su proprietà private attraversate dalla Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna (REER).

Turismo termale

La Regione incentiva il turismo termale per diversificare l’offerta e valorizzare i territori termali. Possono ottenere contributi i soggetti individuati dalla legge, proprietari o gestori di stabilimenti termali, per interventi di ristrutturazione, ampliamento, riqualificazione e ammodernamento di:

  • stabilimenti termali destinati all’uso pubblico;
  • strutture alberghiere ubicate in aree definite “termali” dagli strumenti urbanistici, limitatamente ai servizi termali;
  • edifici situati in aree termali, se strettamente funzionali all’attività termale primaria.

Restano escluse, tra le altre, le spese per nuove captazioni e opere di adduzione delle acque minerali, gli studi e le ricerche in idrologia medica applicata, le apparecchiature mediche e l’acquisto di aree e immobili.

Tipologia e limiti dei contributi sugli investimenti

Per le imprese, i contributi possono essere concessi in conto capitale entro i limiti dei regolamenti CE n. 69/2001 e n. 70/2001 e dei criteri regionali e provinciali. Se il beneficiario non è una PMI, l’aiuto è possibile solo nei limiti del de minimis.

Se l’intervento è già iniziato al momento della domanda, ma non oltre i 12 mesi precedenti, il contributo è concedibile solo in regime de minimis; nella prima applicazione della legge il termine è elevato a 18 mesi.

Per soggetti pubblici e non commerciali, il contributo in conto capitale non può superare il 50% della spesa ammessa, salvo che il progetto configuri aiuto di Stato, nel qual caso si applicano i limiti previsti per le imprese.

Per i centri di servizio e assistenza tecnica e per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 6, i contributi sono concessi nei limiti del regolamento de minimis.

Progetti finalizzati e progetti innovativi

La Regione sostiene la valorizzazione di particolari territori e prodotti turistici mediante “progetti finalizzati” e “progetti innovativi”. I progetti finalizzati sono finanziati con contributi ai soggetti ammessi dalla legge; se riguardano imprese o aiuti diretti alle imprese, il contributo è concesso in de minimis e fino al 50% della spesa ammessa.

La Regione può inoltre realizzare direttamente, anche tramite soggetti esterni, progetti innovativi caratterizzati da sperimentalità e innovazione per il settore turistico.

È prevista anche una specifica facoltà, introdotta successivamente, di concedere contributi a fondo perduto o ristori a imprese operanti in settori turistici strategici colpiti da gravi eventi climatici nel territorio regionale, tramite bandi approvati dalla Giunta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Un’ulteriore disposizione, anch’essa successiva, prevede un bonus una tantum di 350 euro per il personale sanitario proveniente da fuori Regione che abbia prestato assistenza in Emilia-Romagna nella fase di emergenza Covid-19, con rimborso alle strutture ricettive aderenti; la misura è stata prevista entro il limite complessivo di 90.000 euro nell’esercizio 2020.

Associazionismo e cooperazione creditizia

La Regione sostiene Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia per facilitare l’accesso al credito delle imprese turistiche. A tali soggetti conferisce un fondo per rilasciare garanzie fideiussorie e un ulteriore fondo per contributi in conto interessi attualizzati sui finanziamenti assistiti dalle garanzie.

Possono accedere ai contributi i consorzi fidi e le cooperative di primo o secondo grado, di ambito provinciale o regionale, che:

  • siano beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
  • associno qualunque impresa turistica che ne faccia richiesta a parità di condizioni;
  • concedano garanzie e contributi sugli interessi a qualunque operatore turistico avente titolo;
  • prevedano nello statuto la comunicazione preventiva alla Regione in caso di scioglimento.

Possono farne parte anche operatori di altri settori produttivi.

Riparto dei fondi e utilizzo delle risorse dei Consorzi Fidi

I contributi in conto capitale destinati ai fondi di garanzia sono ripartiti con una quota non superiore al 20% tra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale e con la restante parte in proporzione alle garanzie in essere alla chiusura dell’esercizio precedente.

Lo stesso criterio vale, con gli opportuni adattamenti, per i contributi in conto interessi, considerando i finanziamenti effettivamente erogati e in essere nell’esercizio precedente.

Le somme assegnate devono essere destinate a soci e consorziati per interventi non iniziati o iniziati da non oltre 12 mesi, secondo i criteri regionali e con atti formali. Le somme non impiegate nei termini comportano decadenza dal contributo e recupero da parte della Regione, salvo compensazione con nuove concessioni.

Gli interessi maturati sulle somme assegnate devono essere destinati prioritariamente a incrementare il fondo di garanzia; una quota può essere utilizzata per le spese di gestione degli organismi, secondo i criteri applicativi regionali.

Misura dell’agevolazione creditizia

Per i contributi in conto interesse attualizzati, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia stipulano convenzioni con gli istituti di credito. Il contributo si considera concesso ai soci o associati nel momento della formalizzazione dell’assegnazione ed è in regime de minimis; la Giunta definisce periodicamente l’abbattimento del tasso di interesse, che non può in nessun caso scendere sotto l’1% a carico del mutuatario.

La garanzia fideiussoria è anch’essa considerata aiuto in de minimis, calcolato secondo i criteri della comunicazione della Commissione europea sulle garanzie; l’aiuto si considera concesso al momento del rilascio della garanzia.

Vigilanza sui Consorzi Fidi e sulle Cooperative di Garanzia

Ai fini della vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia devono trasmettere alla Regione le convenzioni con gli istituti di credito, le loro modifiche e una rendicontazione sull’utilizzo delle risorse regionali, firmata dal presidente, entro un mese dall’approvazione del bilancio. La mancata trasmissione comporta decadenza dei contributi concessi.

In caso di scioglimento, alla Regione spettano i contributi regionali ancora giacenti presso tali enti e gli interessi maturati su di essi.

Vincolo di destinazione

I beni e le strutture finanziati ai soggetti privati sono vincolati alla destinazione d’uso indicata nel provvedimento di concessione e al mantenimento della piena funzionalità per un periodo non inferiore a cinque anni. I criteri regionali disciplinano durata, modalità di garanzia del vincolo, eventuale trascrizione presso la Conservatoria, garanzie sostitutive, vigilanza, controlli, revoca e sanzioni.

Il vincolo quinquennale non si applica ai beni oggetto degli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 6.

Per i soggetti pubblici, se non proprietari dell’immobile finanziato, è richiesta la disponibilità giuridicamente valida del bene per almeno cinque anni.

Cumulo delle agevolazioni

Le agevolazioni per le imprese sono cumulabili con altre agevolazioni nei limiti dei regolamenti europei applicabili, purché il cumulo non superi il 50% della spesa ammessa. Per soggetti pubblici e privati non commerciali, il cumulo è ammesso alle stesse condizioni solo per interventi che non configurino aiuti di Stato. In ogni caso, le agevolazioni sono cumulabili con ulteriori contributi pubblici non qualificabili come aiuti di Stato.

Disposizioni transitorie e finanziamento di interventi pregressi

I procedimenti relativi a domande o programmi già presentati o approvati prima dell’entrata in vigore della legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente fino alla conclusione. Ciò vale sia per la legge regionale n. 3 del 1993 sia per gli interventi dell’articolo 43 della legge regionale n. 32 del 1988.

Le risorse giacenti nei fondi di garanzia e nei fondi per l’abbattimento degli interessi dei Consorzi Fidi e delle Cooperative di Garanzia già operanti ai sensi della legge del 1993 possono essere utilizzate secondo la nuova disciplina del titolo IV. Inoltre, la Regione è autorizzata a finanziare con fondi propri alcuni progetti ammessi ai sensi della legge statale n. 424 del 1989, non conclusi entro il 31 dicembre 2001: tali interventi dovevano essere realizzati entro il 31 dicembre 2003, mantenendo fermi importi ammessi e contributi già concessi.

Abrogazioni

La legge abroga la legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3, e alcune disposizioni della legge regionale n. 32 del 1988 relative alle acque minerali e termali. Restano però salvi i procedimenti in corso secondo la disciplina previgente fino alla loro conclusione.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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