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Legge

L.R. Emilia-Romagna 30/2002

NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 30/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge estende alla localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche la disciplina regionale già prevista dalla L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000, mantenendo applicabili anche le norme urbanistiche ed edilizie regionali. Prevede regole transitorie per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore e una diversa decorrenza per la dichiarazione di asseverazione. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Localizzazione di impianti radio-TV e telefonia mobile in Emilia-Romagna

Localizzazione di impianti radio-TV e telefonia mobile

La legge regionale dell’Emilia-Romagna disciplina l’applicazione della normativa regionale in materia di inquinamento elettromagnetico anche alle infrastrutture di telecomunicazioni qualificate strategiche. Il provvedimento interviene inoltre su profili procedurali e transitori relativi alla localizzazione degli impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e degli impianti per la telefonia mobile.

Ambito di applicazione e coordinamento con la disciplina regionale vigente

Le disposizioni della L.R. Emilia-Romagna 31 ottobre 2000, n. 30, relative alla tutela della salute e dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico, si applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal d.lgs. 4 settembre 2002, n. 198.

Per la localizzazione e la realizzazione di tali infrastrutture continuano inoltre ad applicarsi:

  • le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica;
  • le disposizioni regionali in materia di trasformazione edilizia.

Profili procedurali e funzionamento degli organi tecnici

Le funzioni previste dall’articolo 20, comma 2, della L.R. 30/2000 sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l’emittenza radio e televisiva quando sia presente almeno cinque dei suoi componenti.

Disposizioni transitorie per i procedimenti in corso

Ai procedimenti di localizzazione di impianti fissi per l’emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile già in corso alla data di entrata in vigore della legge si applica la disciplina della L.R. 30/2000, come richiamata e integrata dal nuovo articolo 1.

Per i medesimi procedimenti:

  • la dichiarazione di asseverazione prevista dall’articolo 8, comma 9, della L.R. 30/2000 deve essere presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • le previsioni dell’articolo 8, comma 9-ter, della L.R. 30/2000 trovano applicazione decorsi 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di asseverazione.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Trattandosi di una disciplina del 2002, riferita a procedimenti già in corso e a una fase transitoria ormai esaurita, il provvedimento è oggi sostanzialmente privo di applicazione pratica autonoma.

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