Cassazione Civile, Ordinanza n. 31949/2025 del 08/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione promossa dal creditore per ottenere la declaratoria di inefficacia, o in subordine la simulazione, dell'atto con cui un debitore, insieme alla moglie, aveva costituito un fondo patrimoniale conferendovi alcuni immobili. In primo grado la domanda era stata accolta; dopo una fase di appello e di rinvio, la Corte d'appello aveva confermato la decisione, dichiarando inefficace ex art. 2901 c.c. il fondo patrimoniale. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 83 c.p.c., sostenendo la nullità della procura rilasciata dalla controricorrente perché priva dell'indicazione del procedimento, nonostante fosse congiunta telematicamente all'atto di intervento; 2) omesso esame e violazione degli artt. 1189, 1260 e 2901 c.c., per avere la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, trascurato la questione della validità della cessione del credito e della legittimazione del cessionario, nonché per averne impedito la contestazione; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 167 c.c., assumendo che la costituzione del fondo patrimoniale non fosse necessariamente atto gratuito ma potesse, secondo la causa concreta, avere natura onerosa, con conseguente necessità di prova orale sul punto e diverso requisito soggettivo dell'azione revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, infondato o inammissibile il secondo per difetto di omesso esame e per erronea lettura della ratio decidendi, e infondato il terzo, ribadendo che la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, privo di sinallagma e di corrispettivo. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, dando altresì atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
La procura è valida se congiunta materialmente o telematicamente all'atto cui accede; nel processo civile telematico l'inserimento nella stessa busta dell'atto equivale alla congiunzione richiesta dalla norma, anche se la procura non indica espressamente il numero di ruolo del procedimento.
artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c.
Il requisito di specialità della procura non richiede contestualità con la redazione dell'atto, ma solo congiunzione all'atto e temporalità coerente rispetto al provvedimento da impugnare o all'atto processuale cui accede.
art. 342 c.p.c.
Richiamato solo per chiarire che la precedente pronuncia aveva ritenuto specifici i motivi di appello e che il giudice del rinvio doveva esaminare il merito della questione devoluta.
art. 1189 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla cessione del credito, ma la Corte rileva che la sentenza impugnata ha deciso nel merito sulla prova della cessione e della notifica, escludendo l'omesso esame.
art. 1260 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la cessione del credito; la Corte osserva che la Corte di merito ha esaminato la prova della cessione e della notifica al debitore ceduto.
art. 2901 c.c.
La costituzione del fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria quando pregiudichi il creditore; ai fini dell'azione revocatoria, l'atto è qualificato come gratuito e non richiede il medesimo livello di consapevolezza richiesto per gli atti onerosi.
art. 167 c.c.
La costituzione del fondo patrimoniale è atto di destinazione dei beni per i bisogni della famiglia e non un contratto di scambio; il conferimento dei beni nel fondo non ha corrispettivo e resta gratuito.
art. 58 t.u.b.
La Corte richiama la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco quale modalità idonea a rendere nota al debitore la cessione del credito.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo civile telematico la specialità della procura deve essere verificata in modo funzionale: è sufficiente la congiunzione, anche digitale, all'atto processuale cui si riferisce, senza che sia indispensabile l'indicazione espressa del numero di ruolo del procedimento.
- L'eccezione di omesso esame è infondata quando la sentenza impugnata abbia in realtà affrontato la questione nel merito, anche se con esito non favorevole alla parte che la ripropone in cassazione.
- La costituzione di un fondo patrimoniale è qualificata, in via generale, come atto a titolo gratuito, poiché consiste nella destinazione di beni al soddisfacimento dei bisogni familiari senza corrispettivo e senza reciprocità di prestazioni.
- Ai fini della revocatoria ordinaria, la natura gratuita dell'atto incide sul requisito soggettivo richiesto per l'inefficacia, rendendo irrilevante sostenere una pretesa onerosità del fondo patrimoniale in assenza di un effettivo sinallagma.
- La cessione del credito può essere provata anche mediante la documentazione e la pubblicazione prevista per la cessione in blocco, e il giudice di merito non incorre in omesso esame se valuta espressamente tale prova e la relativa notifica al debitore ceduto.
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