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Ordinanza

Ordinanza n. 1981/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto sulla richiesta di somministrazione, a cura e spese del Servizio sanitario nazionale, di un trattamento riabilitativo cognitivo-comportamentale con metodo ABA per il minore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori hanno impugnato il silenzio-rifiuto dell’ASP di Crotone sulla richiesta di presa in carico e somministrazione del trattamento riabilitativo ABA prescritto al figlio minore. Hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere il trattamento direttamente dall’ASP, tramite strutture accreditate o mediante rimborso delle spese sostenute presso strutture private, nella misura indicata di 40 ore settimanali per sei giorni e fino a quando clinicamente necessario; hanno inoltre chiesto la condanna dell’azienda alla presa in carico e al risarcimento dei danni, oltre al rimborso delle spese di cura sostenute e da sostenere.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del silenzio, il diritto del minore alle terapie, le domande di condanna né quelle risarcitorie. Ha rilevato che il ricorso, pur introdotto con il rito speciale sul silenzio ex art. 117 c.p.a., cumula la domanda relativa al silenzio con domande di accertamento del diritto alla prestazione sanitaria, di condanna alla sua somministrazione e di risarcimento. In applicazione dell’art. 32, comma 1, c.p.a., ha disposto il mutamento del rito e la trattazione secondo il rito ordinario all’udienza pubblica del 17 febbraio 2027. Ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    Ritenuto che, in caso di cumulo delle domande, il ricorso deve essere trattato con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.

    Il cumulo, nel ricorso introdotto con il rito sul silenzio, di domande di accertamento del diritto, di condanna alla prestazione e di risarcimento comporta la trattazione con rito ordinario.

  • art. 117 c.p.a.

    Osservato che il ricorso, introdotto con il rito ex art. 117 c.p.a., contiene non solo la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, ma anche quella di accertamento del diritto al trattamento sanitario indicato e di condanna alla sua somministrazione, oltre che una domanda di risarcimento del danno sotto diversi profili;

    Il rito sul silenzio era stato utilizzato per una controversia contenente anche domande di accertamento, condanna e risarcimento; tale cumulo ha condotto, per effetto dell’art. 32, comma 1, c.p.a., al mutamento del rito.

Massime di principio

  • Quando un ricorso introdotto con il rito speciale sul silenzio cumula alla domanda relativa all’inerzia amministrativa domande di accertamento di un diritto, di condanna alla prestazione e di risarcimento, il giudizio deve essere trattato con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo

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