Cassazione Civile, Sentenza n. 24305/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'avviso di pagamento per accise (e relative sanzioni/accessori) pari a euro 3.920.915,80 relativo a spedizioni 2010 in regime sospensivo ritenute irregolari. Il ricorso principale deduceva la violazione dell'art. 12 comma 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) per mancato rispetto del termine di 60 giorni e, più in generale, la violazione del contraddittorio preventivo, sostenendo di non essere stata messa in condizione di dimostrare la propria estraneità all'operazione fraudolenta e di aver adempiuto correttamente alle procedure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, già con verbale del 6.5.2011 e successive attività di cooperazione amministrativa (riscontro dell'autorità maltese), era stata accertata l'irregolarità e quindi era sorto l'interesse e il termine per il contraddittorio: il PVC del 2015 non ha introdotto novità che potessero far ritenere violato il termine di 60 giorni. La sentenza conferma la responsabilità del titolare del deposito/speditore quale garante dell'accisa in caso di svincolo irregolare e richiama il regime probatorio che impone al depositario di provare la regolarità dell'operazione. Sono inoltre considerate inammissibili le censure non sollevate in primo grado e non riproposte in appello (rinuncia ex art. 56 d.lgs. 546/1992). La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 20.000,00 a favore dell'Agenzia oltre alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 374/1990 art. 11 comma 4
Riferita dal primo giudice quale norma doganale sul contraddittorio; la Corte ha però ritenuto che la fattispecie riguardasse il regime accise e non trovasse applicazione per sopravvenienze procedurali nel caso concreto
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) art. 12 comma 7
La ricorrente invocava il termine di 60 giorni per il contraddittorio previsto da questa norma; la Corte ha ritenuto che il termine fosse decorso già in epoca anteriore in ragione del verbale di constatazione del 2011 e delle comunicazioni tra autorità, per cui non è stata rilevata violazione
TUA (Testo Unico Accise) art. 2
Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione"; "L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo
Stabilisce nascita dell'obbligazione d'accisa e che lo svincolo irregolare equivale ad immissione in consumo, quindi a esigibilità dell'accisa nei confronti del titolare del deposito
TUA art. 6
Attribuisce al titolare del deposito/shipper l'onere di garanzia per il pagamento dell'accisa nei trasferimenti in regime sospensivo e disciplina il meccanismo di svincolo collegato alla prova di presa in carico del destinatario
TUA art. 7
Prevede la responsabilità del garante (depositario/speditore/proprietario/trasportatore) in caso di irregolarità durante la circolazione in regime sospensivo e stabilisce il regime probatorio e i presupposti di riscossione in Italia
D.M. n. 210/1996 art. 3 e art. 4
"Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo è appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA..."; "In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di tre mesi dalla data di spedizione, comunica all'ufficio finanziario il mancato arrivo dell'esemplare n.3 del DAA"
Definisce gli obblighi dello speditore/depositario per l'appuramento del buon esito della spedizione e la procedura da seguire in caso di mancato arrivo del DAA; il mancato rispetto comporta lo svincolo irregolare
Direttiva 92/12/CEE (n.12/92) artt. 6 e 19
Richiamata per il principio che lo svincolo irregolare è equiparato ad immissione in consumo e per il termine massimo di 3 mesi per informare le autorità in caso di mancato appuramento della spedizione
D.Lgs. 546/1992 art. 56
Richiamato per il principio che le questioni non dedotte nel primo grado e non riproposte in appello si considerano rinunciate; le doglianze sul merito non esaminate dalla CTP e non riproposte sono state dichiarate inammissibili
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater (come inserito dalla L. n. 228/2012 art.1 comma 17)
Richiamato in relazione all'accertamento dei presupposti procedurali (menzione di atto e relativa annotazione formale nella sentenza); la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti previsti
Massime di principio
- Il titolare del deposito autorizzato o lo speditore che presta garanzia per prodotti in regime sospensivo risponde in via oggettiva per l'accisa in caso di svincolo irregolare, salvo prova di completa estraneità alla condotta fraudolenta
- La prova del buon fine della spedizione (terzo esemplare del DAA) è centrale: spetta al depositario/speditore appurare la presa in carico dal destinatario e, in mancanza, segnalare il mancato arrivo del DAA entro i termini previsti (max 3 mesi)
- Il termine per il contraddittorio (statutario o specifico) può considerarsi decorso se precedenti atti amministrativi (verbali, PVC, cooperazione internazionale) hanno già fatto nascere l'interesse e la conoscenza dell'irregolarità da parte del contribuente
- Le contestazioni non sollevate in primo grado e non riproposte in appello si considerano rinunciate: è essenziale sollevare tutte le difese sin dal primo grado o riproporle tempestivamente
- L'attività di cooperazione amministrativa internazionale (richieste/risposte tra autorità doganali) può integrare la prova dell'irregolarità della spedizione e giustificare l'emissione dell'atto impositivo
- In casi simili, il contribuente deve conservare e poter produrre la documentazione completa del DAA e delle comunicazioni con destinatari/trasportatori per poter contestare efficacemente la responsabilità
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