Provvedimento del 27/11/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento definisce come utilizzare in compensazione, tramite modello F24 telematico, il credito d’imposta spettante alle imprese che assumono detenuti o internati o svolgono attività formative nei loro confronti. Stabilisce inoltre il flusso di comunicazioni tra Ministero della giustizia e Agenzia delle entrate, i controlli automatici sugli F24, la decorrenza dal 1° gennaio 2016 e la soppressione del precedente codice tributo 6741, con regole transitorie per i crediti maturati fino al 31 dicembre 2015.
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta per l’assunzione di detenuti o internati
Modalità di fruizione del credito d’imposta per l’assunzione di detenuti o internati
Il provvedimento disciplina le modalità e i termini di utilizzo del credito d’imposta previsto dall’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni. L’obiettivo è consentire alle imprese beneficiarie la compensazione del credito tramite modello F24, assicurando al tempo stesso il controllo dell’effettiva capienza del credito concesso.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori:
- detenuti o internati;
- ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.
Il beneficio spetta anche alle imprese che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei medesimi soggetti.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La fruizione avviene esclusivamente mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento.
Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da indicare nel modello F24 e sono fornite le istruzioni per la compilazione.
Procedura di controllo automatizzato
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno e con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie del credito per l’anno successivo, con l’importo concesso a ciascuna di esse.
Le successive variazioni e le revoche sono comunicate con le stesse modalità entro 15 giorni da quando il Dipartimento ha conoscenza dell’evento che le determina.
Per i casi di variazione o revoca:
- il modello F24 può essere presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni o revoche all’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati su ciascun F24 ricevuto. Il modello è scartato se:
- l’importo del credito utilizzato supera il credito residuo;
- l’impresa non risulta nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia.
Decorrenza e abrogazione del precedente codice tributo
Le disposizioni del provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2016.
Dalla stessa data è soppresso il codice tributo 6741, istituito con risoluzione n. 182/E dell’11 giugno 2002.
Regime transitorio
I crediti d’imposta maturati fino al 31 dicembre 2015 e non ancora interamente utilizzati in compensazione continuano a essere fruiti dal 1° gennaio 2016 secondo le nuove disposizioni.
La fruizione avviene nei limiti dell’importo residuo, determinato come differenza tra:
- i crediti comunicati all’Agenzia delle entrate dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
- l’ammontare dei crediti già fruiti in compensazione con il codice tributo 6741, rilevati dall’Agenzia attraverso i modelli F24 presentati successivamente alle comunicazioni del Dipartimento.
Motivazione del provvedimento
Il provvedimento dà attuazione al decreto ministeriale 24 luglio 2014, n. 148, che ha regolato gli sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti.
Viene precisato che la disciplina è adottata anche per garantire che il credito sia utilizzato entro il limite dell’importo complessivamente concesso dal Ministero della giustizia. A tal fine l’Agenzia verifica, per ogni F24, che il credito utilizzato non superi il beneficio residuo; in caso contrario il modello è scartato e i relativi pagamenti si considerano non effettuati.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i principali riferimenti normativi citati figurano:
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e seguenti;
- legge 22 giugno 2000, n. 193;
- decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, articolo 3-bis;
- decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, articolo 7, comma 8;
- decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 24 luglio 2014, n. 148.
Il provvedimento precisa inoltre che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 27 nov 2015Provvedimento del 27/11/2015
- Provvedimento · 1 dic 2015Provvedimento del 01/12/2015
- Provvedimento · 1 dic 2015Provvedimento del 01/12/2015
- Provvedimento · 4 dic 2015Provvedimento del 04/12/2015
- Provvedimento · 12 nov 2015Provvedimento del 12/11/2015
- Provvedimento · 10 nov 2015Provvedimento del 10/11/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →