Provvedimento del 01/12/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina modalità, contenuto dell’istanza, documentazione, svolgimento, verifica, violazione, modifica e rinnovo dell’accordo preventivo relativo al regime Patent Box per i redditi da beni immateriali. Definisce inoltre i riferimenti normativi e le regole specifiche per utilizzo diretto, concessione in uso e cessione infragruppo dei beni immateriali, con particolare attenzione ai termini, alle sospensioni e alle semplificazioni per micro, piccole e medie imprese.
Accesso alla procedura di accordo preventivo per il Patent Box
Disposizioni sull’accesso alla procedura di accordo preventivo per il Patent Box
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate disciplina le modalità di accesso alla procedura di accordo preventivo collegata al regime agevolativo sui redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali. Vengono definiti i soggetti interessati, il contenuto dell’istanza, la documentazione richiesta, le fasi istruttorie e gli effetti dell’accordo, nonché le ipotesi di modifica, rinnovo e violazione.
Quadro normativo e finalità
L’atto dà attuazione alla disciplina introdotta dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. La misura istituisce un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni giuridicamente tutelabili, con la finalità di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Il provvedimento richiama inoltre il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2015, che costituisce il testo attuativo di riferimento, e le norme generali sull’organizzazione dell’Agenzia delle entrate e sulla disciplina tributaria applicabile.
Definizioni rilevanti
Ai fini del provvedimento:
- per "decreto" si intende il decreto ministeriale 30 luglio 2015;
- per titolari di reddito di impresa si intendono i soggetti di cui all’articolo 2 del decreto;
- per "ufficio" si intende l’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, con sedi indicate in Roma e Milano;
- per microimprese, piccole e medie imprese si intendono i soggetti qualificabili secondo la Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- per "Linee guida OCSE" si intendono le Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento approvate il 22 luglio 2010 e successive versioni.
Presentazione dell’istanza di accordo preventivo
Per accedere alla procedura, i soggetti titolari di reddito di impresa presentano all’ufficio un’istanza in carta libera, da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento oppure da consegnare direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di ricezione.
La copia dell’istanza e della documentazione deve essere prodotta anche su supporto elettronico.
L’istanza deve contenere almeno:
- denominazione dell’impresa, sede legale o domicilio fiscale, codice fiscale e/o partita IVA, nonché eventuale domiciliatario nazionale per le comunicazioni;
- per imprese non residenti, indirizzo della stabile organizzazione in Italia e generalità del rappresentante per i rapporti tributari, che di regola è considerato domiciliatario nazionale salvo diversa indicazione;
- indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo, che può riguardare uno dei tre ambiti previsti:
- definizione dei metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali;
- definizione dei metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni in operazioni infragruppo;
- definizione dei metodi e criteri di calcolo delle plusvalenze realizzate in operazioni infragruppo;
- indicazione della tipologia di bene immateriale, secondo l’elencazione dell’articolo 6 del decreto, e dell’eventuale vincolo di complementarietà tra beni;
- indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta, secondo l’elencazione dell’articolo 8 del decreto, e del collegamento diretto con sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali;
- firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.
Documentazione per l’utilizzo diretto dei beni immateriali
Quando l’istanza riguarda la preventiva determinazione dei metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, la documentazione deve consentire di:
- individuare analiticamente i beni immateriali da cui deriva la quota di reddito agevolabile;
- descrivere il vincolo di complementarietà, se esistente, tra i beni utilizzati congiuntamente come un unico bene immateriale;
- fornire una chiara descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo svolta e del suo collegamento diretto con sviluppo, mantenimento e accrescimento di valore dei beni;
- illustrare dettagliatamente i metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito o della perdita e le ragioni della loro selezione.
La determinazione del contributo economico deve avvenire sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE, con particolare riferimento alle linee guida sui prezzi di trasferimento.
Per microimprese, piccole e medie imprese la documentazione è semplificata: devono essere fornite solo le informazioni relative all’individuazione dei beni, al vincolo di complementarietà e alla descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo. In tali casi non è obbligatorio illustrare i metodi e criteri di calcolo né le ragioni della loro selezione; tali elementi possono essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura.
Documentazione per l’utilizzo dei beni in operazioni infragruppo
Se l’istanza riguarda la preventiva definizione dei metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali in ipotesi diverse dall’utilizzo diretto, realizzate nell’ambito di operazioni con società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, la documentazione deve:
- individuare analiticamente i beni immateriali concessi in uso;
- indicare il vincolo di complementarietà, se esistente, tra i beni concessi in uso congiuntamente;
- indicare le società coinvolte nelle operazioni infragruppo;
- fornire l’indicazione analitica dei canoni derivanti dalla concessione in uso e dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti connessi ai beni;
- descrivere dettagliatamente l’attività di ricerca e sviluppo svolta e il relativo collegamento con i beni immateriali;
- illustrare metodi e criteri di calcolo del reddito o della perdita e le ragioni della loro scelta.
Anche in questo caso i metodi e criteri devono essere determinati sulla base degli standard OCSE, con particolare riferimento alle linee guida sui prezzi di trasferimento.
Documentazione per le plusvalenze da cessione infragruppo
Se l’istanza riguarda la preventiva definizione dei metodi e criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 10 del decreto, realizzate in operazioni con società del gruppo, la documentazione deve:
- individuare analiticamente i beni immateriali ceduti da cui deriva la plusvalenza esclusa dal reddito d’impresa;
- indicare il vincolo di complementarietà, se esistente, tra i beni ceduti che hanno generato la plusvalenza;
- indicare le società coinvolte nell’operazione;
- illustrare dettagliatamente i metodi e criteri di calcolo della plusvalenza e le ragioni della loro scelta.
Anche per questa fattispecie la plusvalenza è determinata sulla base degli standard internazionali OCSE e delle relative linee guida sui prezzi di trasferimento.
Integrazione della documentazione
La documentazione prevista per le ipotesi di cui ai punti relativi a utilizzo diretto, utilizzo in operazioni infragruppo e plusvalenze può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. L’integrazione deve essere accompagnata da memorie integrative che illustrino e completino l’istanza, e deve essere trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente all’ufficio.
Rigetto dell’istanza
L’istanza è rigettata entro trenta giorni dal ricevimento quando manca uno degli elementi essenziali indicati per il contenuto dell’istanza, salvo che tali elementi possano essere desunti con ulteriore attività istruttoria.
Se l’ufficio svolge attività istruttoria ulteriore, il termine per il rigetto resta sospeso per il tempo necessario al completamento delle verifiche.
Il rigetto è comunicato con provvedimento motivato inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Per le istanze presentate entro il 30 giugno 2016, il termine per il rigetto è ampliato a 180 giorni.
Svolgimento della procedura istruttoria e contraddittorio
Terminata l’attività istruttoria sugli elementi essenziali e comunque non prima della conclusione delle eventuali verifiche conseguenti alla documentazione integrativa, l’ufficio invita l’impresa a comparire tramite il legale rappresentante o un procuratore.
L’incontro serve a:
- verificare la completezza delle informazioni fornite;
- richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria;
- definire i termini del procedimento in contraddittorio, che può articolarsi in più incontri.
Durante la procedura i funzionari dell’Agenzia possono accedere alle sedi in cui si svolge l’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, previo accordo sui tempi, per acquisire direttamente elementi informativi utili. Di ogni attività svolta in contraddittorio viene redatto processo verbale, di cui una copia è rilasciata al contribuente.
Se per completare l’istruttoria occorre attivare strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali, la procedura resta sospesa per il tempo necessario a ottenere le informazioni richieste.
Perfezionamento dell’accordo e durata
La procedura si conclude con la sottoscrizione dell’accordo tra il responsabile dell’ufficio competente e il legale rappresentante, o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza dell’impresa.
Nell’accordo sono definiti:
- i metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni;
- i metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni in operazioni infragruppo;
- i metodi e criteri di calcolo delle plusvalenze realizzate in operazioni infragruppo.
L’accordo è vincolante per entrambe le parti e resta in vigore per il periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza e per i quattro periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto.
Se non si raggiunge l’intesa, ciò viene attestato con processo verbale.
Verifica dell’accordo
La parte diversa dall’ufficio deve:
- mettere a disposizione, su richiesta, la documentazione e gli elementi informativi necessari a verificare il rispetto dell’accordo o il mutamento delle condizioni di fatto o di diritto su cui esso si fonda;
- consentire ai funzionari dell’ufficio l’accesso alla sede di svolgimento delle attività, previo accordo sui tempi, per prendere visione dei documenti e acquisire ulteriori elementi informativi.
Violazione totale o parziale dell’accordo
Se dall’esame della documentazione e degli elementi acquisiti emerge una violazione dei termini dell’accordo, l’ufficio lo comunica all’impresa con atto motivato notificato via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, invitando la stessa a presentare memorie difensive entro trenta giorni dalla notifica.
Se le memorie sono ritenute inidonee a smentire la violazione, oppure se il termine di trenta giorni decorre inutilmente, l’accordo si considera risolto, anche parzialmente:
- dalla data in cui è stato accertato il comportamento che integra la violazione;
- oppure, se tale data non è accertabile, dalla data di efficacia originaria dell’accordo.
Modifica dell’accordo
Se, a seguito delle verifiche dell’ufficio, risultano mutate le condizioni di fatto o di diritto poste a base dell’accordo, l’ufficio invita l’impresa alla sottoscrizione della modifica. Se il contraddittorio non conduce a una decisione condivisa sulla revisione, l’accordo perde efficacia dalla data del mutamento delle condizioni o, se tale data non è accertabile, dalla data di notifica dell’invito.
L’impresa può anche chiedere la modifica durante il periodo di validità dell’accordo, con istanza motivata inviata con raccomandata A/R o consegnata direttamente all’ufficio, quando sopravvengano circostanze non previste o non prevedibili, oppure mutamenti sostanziali delle condizioni iniziali, anch’essi non previsti né prevedibili, idonei a incidere significativamente sulla validità delle conclusioni raggiunte.
Anche in questo caso, se il contraddittorio non porta a una decisione comune, l’accordo perde efficacia dalla data del mutamento delle condizioni oppure, se non accertabile, dalla data di ricezione della richiesta del contribuente.
Nella fase istruttoria per la modifica si applicano le regole sull’accesso e sulla cooperazione internazionale previste per la procedura ordinaria.
Rinnovo dell’accordo
L’impresa può chiedere il rinnovo dell’accordo almeno novanta giorni prima della scadenza, a pena di decadenza della facoltà di rinnovo, mediante istanza inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all’ufficio.
L’ufficio comunica il proprio assenso o rigetta la richiesta con provvedimento motivato almeno quindici giorni prima della scadenza.
Per valutare il rinnovo, l’ufficio può:
- richiedere documentazione, dati e informazioni;
- invitare la parte istante a comparire tramite legale rappresentante o procuratore per ottenere documenti, dati, informazioni o chiarimenti;
- effettuare accessi secondo le modalità previste per l’istruttoria ordinaria e avvalersi di strumenti di cooperazione internazionale.
Pubblicazione e riferimenti finali
Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sono inoltre elencate le principali fonti normative richiamate, tra cui il DPR n. 633/1972, il DPR n. 600/1973, il DPR n. 917/1986, il d.lgs. n. 472/1997, la legge n. 212/2000, il d.lgs. n. 196/2003, la legge n. 190/2014, il d.l. n. 3/2015, il decreto ministeriale 30 luglio 2015 e il d.lgs. n. 147/2015.
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