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Provvedimento

Provvedimento del 27/11/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento individua nel Centro operativo di Pescara l’ufficio competente per le istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta dal 10 novembre 2015, disciplinando anche le modalità di interlocuzione istruttoria, le eccezioni per Bolzano e l’invio dell’opzione per l’aliquota unica del 5% sulle prestazioni LPP svizzere.

Competenza del Centro operativo di Pescara sulle istanze di collaborazione volontaria dal 10 novembre 2015

Competenza sulla procedura di collaborazione volontaria dal 10 novembre 2015

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate stabilisce quale articolazione è competente a gestire le istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria previste dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, con specifico riguardo alle istanze presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015. Esso completa il Provvedimento del 6 novembre 2015 e dà attuazione alle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

Articolazione competente dell’Agenzia delle entrate

La competenza alla gestione delle istanze presentate per la prima volta dal 10 novembre 2015 e all’emissione dei relativi atti, inclusi gli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni, è attribuita al Centro operativo di Pescara. La competenza riguarda tutte le annualità oggetto delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Modalità di instaurazione delle fasi istruttorie

Il contribuente può chiedere di instaurare le fasi istruttorie del procedimento, compreso l’eventuale contraddittorio, presso:

  • il Centro operativo di Pescara;
  • una Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate;
  • la Direzione provinciale di Trento.

Nella richiesta deve essere indicata la disponibilità a comparire personalmente oppure a mezzo di rappresentanti, nominati ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 63 del DPR 23 settembre 1973, n. 600.

Invio della richiesta e documentazione

La richiesta può essere trasmessa via posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara, all’indirizzo vd.cop@postacert.agenziaentrate.it. L’invio può avvenire anche unitamente alla relazione di accompagnamento alla domanda di accesso alla procedura e alla documentazione.

La richiesta può comunque essere inviata via PEC fino a 10 giorni prima della data fissata nell’invito al contraddittorio, secondo le modalità previste dall’allegato 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 gennaio 2015.

La richiesta e la procura di cui all’articolo 63 del DPR n. 600 del 1973 devono essere esibite in originale su richiesta dell’ufficio.

Riservatezza e gestione delle attività istruttorie

Il Centro operativo di Pescara, le Direzioni regionali e la Direzione provinciale di Trento devono adottare idonee misure organizzative per garantire un elevato livello di riservatezza nella gestione delle informazioni e della privacy dei contribuenti durante le attività istruttorie. Tali attività possono essere svolte anche in collegamento telematico con il Centro operativo di Pescara.

Regola speciale per la Direzione provinciale di Bolzano

Per i contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione di competenza della Direzione provinciale di Bolzano, la competenza alla gestione delle istanze e all’emissione degli atti relativi alle annualità oggetto della procedura resta attribuita alla medesima Direzione, anche se le istanze sono presentate per la prima volta dal 10 novembre 2015. Il richiamo normativo è agli articoli 31 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e 40 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Opzione per l’aliquota unica del 5% sulle prestazioni previdenziali svizzere

Il provvedimento disciplina anche le modalità di invio dell’opzione del contribuente per assoggettare, ai fini delle imposte dirette, all’aliquota unica del 5% le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), incluse quelle corrisposte dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento, in qualunque forma erogate.

L’opzione è trasmessa mediante posta elettronica certificata, anche insieme al corredo informativo e documentale dell’istanza, secondo le modalità previste dall’allegato 3 del Provvedimento del 30 gennaio 2015. Per le istanze presentate per la prima volta dal 10 novembre 2015, l’invio avviene alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it.

Motivazioni del provvedimento

Il provvedimento chiarisce che l’intervento si rende necessario per completare il quadro regolatorio del precedente Provvedimento del 6 novembre 2015 e per recepire le modifiche normative introdotte dalla legge di conversione del decreto legge n. 153 del 2015.

Viene precisato che, in deroga agli articoli 31 del DPR n. 600 del 1973 e 40 del DPR n. 633 del 1972, la competenza per le istanze presentate per la prima volta dal 10 novembre 2015 e per gli atti relativi a tutte le annualità della procedura è concentrata presso una specifica articolazione dell’Agenzia, identificata nel Centro operativo di Pescara. Il provvedimento richiama inoltre l’esigenza di agevolare il rapporto con i contribuenti e di assicurare adeguati livelli di riservatezza.

Riferimenti normativi richiamati

Tra le principali fonti richiamate figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • decreto legge 28 giugno 1990, n. 167;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  • decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  • decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • legge 15 dicembre 2014, n. 186;
  • decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
  • decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

Pubblicazione ed efficacia

È indicato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 27 novembre 2015.

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