Sentenza n. 931/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: della sentenza n. 284 del 12/07/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Pistoia, Sezione Lavoro, all’esito del giudizio iscritto al n. 153/2024 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pistoia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all’attribuzione della Carta elettronica del docente, per un importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero l’8 ottobre 2024, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e risultava passata in giudicato. Nonostante ciò, non risultava intervenuta l’esecuzione del titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo giudiziale era stato notificato, era decorso il termine di 120 giorni per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e la sentenza era passata in giudicato. Nel merito, ha accertato l’inesecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza se anteriore, le somme riconosciute dal giudice ordinario, comprese quelle accessorie. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza del termine concesso al Ministero. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso inutilmente del termine dilatorio per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione rende ammissibile l’azione esecutiva e di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica del docente
Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudice ordinario e posto in esecuzione nel giudizio di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
maggior somma tra interessi o rivalutazione
La sentenza ottemperanda aveva previsto la corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’attribuzione del beneficio.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha novellato la disciplina della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., consentendone la decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale esecutivo è stato notificato all’amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e il titolo è passato in giudicato.
- L’accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, anche quando l’obbligo consiste nel pagamento di somme o nell’attribuzione di un beneficio economico.
- In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato e di pagare le somme dovute.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza fino all’effettivo saldo.
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