Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4584/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione, - del verbale del 16 giugno 2026 recante la valutazione finale della ricorrente nella parte in cui la medesima è risultata INIDONEA al conseguimento dell'abilitazione, nonché nella parte relativa alla valutazione della prova orale (lezione simulata), nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso il Decreto del Rettore dell’Università eCampus dell'8 giugno 2026 per la parte relativa alla nomina della commissione di esame del 16 giugno 2026 per la sede di Firenze.

Giustizia amministrativa202603074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale del 16 giugno 2026 di valutazione finale, nella parte in cui ha dichiarato la candidata inidonea all'abilitazione e ha valutato la prova orale, nonché decreto rettorale dell'8 giugno 2026 di nomina della commissione per la sede di Firenze

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione, del giudizio di inidoneità all'abilitazione e della valutazione della prova orale consistente nella lezione simulata, nonché degli atti connessi, compresa la nomina della commissione d'esame. Il TAR ha rilevato d'ufficio un vizio della notificazione del ricorso: la notifica all'Università è stata inviata via PEC a due indirizzi che non risultano da pubblici elenchi, non indicati neppure nelle relazioni di notificazione. L'Università non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulle, ma non inesistenti, le notificazioni, poiché gli indirizzi PEC utilizzati presentano comunque un collegamento con il destinatario. In applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale richiamata, ha ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione all'Università, a mezzo di ufficiale giudiziario o del servizio postale, entro sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova della rinnovazione entro i successivi tre giorni, entrambi perentori. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 novembre 2026; non è stata quindi decisa la domanda cautelare né il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

    La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi (…)

    La notificazione telematica tramite PEC richiede che gli indirizzi PEC del destinatario e del notificante risultino da pubblici elenchi; nel caso in esame l'assenza di riscontro negli elenchi e la mancata indicazione di questi ultimi nella relazione hanno determinato la nullità della notifica.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 44, comma 4 c.p.a., per come risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148, va fissato alla parte ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica nei confronti dell’intimata Università, da effettuarsi a mezzo di ufficiale giudiziario o del servizio postale;

    Quando la notificazione è nulla ma non inesistente, il giudice assegna un termine perentorio per rinnovarla; nel caso concreto la rinnovazione deve avvenire nei confronti dell'Università tramite ufficiale giudiziario o servizio postale.

Massime di principio

  • La notificazione telematica eseguita dall'avvocato è valida soltanto se l'indirizzo PEC del destinatario e quello del notificante risultano da pubblici elenchi, che devono essere indicati nella relazione di notificazione.
  • La notificazione a un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi, ma comunque collegato al destinatario, è nulla e non inesistente; la nullità comporta l'assegnazione di un termine perentorio per rinnovare la notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.