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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24392 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

S.G. aveva indicato nella dichiarazione dei redditi 2004 l'IRAP dovuta, senza però versarla. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, una cartella di pagamento di Euro 2.608. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la cartella potesse essere contestata solo per vizi propri, poiché l'imposta era stata dichiarata dallo stesso contribuente. In Cassazione, il contribuente ha inoltre impugnato il diniego dell'istanza di definizione agevolata della lite fiscale pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e ha esaminato prioritariamente quello contro il diniego di condono. Ha ritenuto che una cartella emessa ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non preceduta da un atto di accertamento, costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente. Pertanto, essa può essere impugnata anche per questioni attinenti al merito dell'imposizione e rientra tra le liti definibili in via agevolata. Il diniego dell'Agenzia è stato annullato e il giudizio sulla cartella è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, a seguito dell'adesione al condono. Le spese di entrambi i giudizi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Controllo automatizzato della dichiarazione

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, quando non è preceduta da un atto di accertamento, può rappresentare il primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    La Commissione tributaria regionale aveva interpretato la norma nel senso che la cartella fosse impugnabile soltanto per vizi propri. La Cassazione ha invece chiarito che, quando la cartella è il primo atto impositivo ricevuto dal contribuente, può essere contestata anche nel merito.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

    La disposizione consente la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti rientranti nel relativo ambito applicativo. La controversia sulla cartella ex art. 36-bis è stata ritenuta definibile.

  • L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3

    La giurisprudenza richiamata considera lite pendente definibile anche la controversia relativa a una cartella emessa ex art. 36-bis, non preceduta da accertamento, quando la cartella costituisce il primo atto di comunicazione della pretesa fiscale.

  • Codice di procedura civile, art. 274

    Consente la riunione di cause connesse per soggetti o oggetto, applicata dalla Corte ai due ricorsi proposti dal contribuente.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 19

    Norme richiamate dal contribuente per contestare la debenza dell'IRAP in assenza di autonoma organizzazione; la Corte non ha deciso nel merito tale questione, poiché il giudizio è stato estinto per definizione agevolata.

Massime di principio

  • Una cartella emessa tramite controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, se non preceduta da un avviso di accertamento o da altro atto impositivo, può essere contestata anche per ragioni attinenti al merito della pretesa fiscale e non soltanto per vizi formali propri della cartella.
  • Il fatto che il contribuente abbia indicato un'imposta nella dichiarazione non impedisce necessariamente di contestare, impugnando la prima cartella ricevuta, l'esistenza o la corretta quantificazione del presupposto tributario.
  • Ai fini dei condoni o delle definizioni agevolate, la nozione di lite pendente può comprendere le controversie relative a cartelle da controllo automatizzato quando esse costituiscono il primo e unico atto con cui l'Amministrazione comunica la pretesa.
  • Se il diniego dell'Amministrazione alla definizione agevolata è illegittimo e il contribuente ha validamente aderito al condono, il diniego deve essere annullato e il giudizio tributario può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La Corte non ha stabilito se il promotore finanziario fosse effettivamente soggetto a IRAP per autonoma organizzazione: tale questione è rimasta assorbita dall'estinzione del giudizio conseguente al condono.

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