L.R. Umbria 10/2021
Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra disciplina l’autorizzazione e la gestione di sperimentazioni sanitarie innovative, anche con soggetti privati e società miste pubblico-private, nel rispetto dell’art. 9-bis del d.lgs. 502/1992. Stabilisce requisiti dei progetti, procedura a evidenza pubblica, controlli regionali e una specifica misura transitoria per l’Istituto Prosperius Tiberino S.p.A., limitata a 12 mesi dall’entrata in vigore.
Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi in ambito sanitario regionale
Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi
La legge disciplina, per la Regione Umbria, l’autorizzazione e il governo di programmi di sperimentazione gestionale in ambito sanitario, con possibilità di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche mediante società miste a capitale pubblico e privato. La disciplina si colloca nell’alveo dell’art. 9-bis del d.lgs. 502/1992.
Finalità e ambito delle sperimentazioni
Le sperimentazioni sono finalizzate all’adozione di nuovi modelli gestionali per erogare prestazioni sanitarie di eccellenza, improntate a economicità ed efficienza. Devono essere coerenti con le finalità istituzionali della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale, con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale e con il miglioramento della qualità dell’assistenza.
È previsto che possano riguardare tutte le attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, attraverso:
- riqualificazione dei servizi;
- ammodernamento delle strutture;
- utilizzo di nuovi modelli organizzativi.
Programmi e approvazione regionale
I programmi di sperimentazione, corredati dai relativi progetti attuativi, sono adottati dalla Giunta regionale. La legge attribuisce quindi all’organo esecutivo regionale il compito di valutare e formalizzare i programmi proposti dalle Aziende sanitarie regionali, anche associate tra loro.
Contenuto necessario dei progetti
I progetti attuativi devono essere adeguatamente motivati e dimostrare:
- le ragioni di convenienza economica;
- il miglioramento della qualità dell’assistenza;
- la coerenza con le previsioni del piano sanitario regionale;
- gli elementi di garanzia, con particolare riferimento ai criteri dell’art. 9-bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992.
Ai fini dell’ammissibilità, il progetto deve contenere almeno:
- l’indicazione dell’oggetto e delle principali caratteristiche funzionali, prestazionali, tecnico-organizzative ed economico-finanziarie;
- la qualificazione del privato e l’assenza di cause di esclusione o incompatibilità;
- la descrizione delle forme di collaborazione tra enti del SSR e altri soggetti pubblici e privati, compresa la regolazione contrattuale;
- la definizione di competenze, funzioni e obblighi dei soggetti partecipanti;
- gli elementi essenziali di garanzia finanziaria, qualitativo-prestazionale e contrattuale;
- la durata della sperimentazione e i casi/modalità di cessazione, anche anticipata.
Modalità di attivazione
L’attivazione della sperimentazione deve garantire il perseguimento dei fini istituzionali delle Aziende sanitarie coinvolte e avviene mediante procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, secondo la normativa vigente.
Controlli regionali
La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, le modalità di controllo sull’andamento delle sperimentazioni sia nella fase istitutiva sia nella gestione operativa. La legge rinvia quindi a un successivo atto regionale per la definizione concreta delle verifiche.
Disposizione speciale sull’Istituto Prosperius Tiberino S.p.A.
La legge contiene una previsione specifica per assicurare continuità al servizio sanitario e mantenere/sviluppare un servizio specialistico di eccellenza nel campo della riabilitazione. In tale cornice, la Regione autorizza l’Azienda USL Umbria n. 1 ad adeguare la propria quota di partecipazione azionaria nella società Istituto Prosperius Tiberino S.p.A., nel rispetto dell’art. 9-bis del d.lgs. 502/1992.
Questa autorizzazione opera fino all’individuazione di nuove forme di gestione conformi alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
Aspetti finanziari
Le operazioni previste dalla legge sono svolte senza oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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