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Legge

L.R. Umbria 11/2021

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

Normativa regionaleL.R. Umbria 11/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Umbria 1/2018 su programmazione, osservatorio del lavoro, accreditamento/autorizzazione degli operatori e assetto di ARPAL Umbria. Istituisce l’albo regionale delle agenzie autorizzate per il lavoro e il Buono Umbro per il Lavoro, con norme transitorie sull’assetto degli organi e supporto regionale fino al 31 dicembre 2022.

Modifiche alla disciplina regionale umbra del mercato del lavoro e di ARPAL Umbria

Modifiche alla disciplina umbra del mercato del lavoro e di ARPAL Umbria

La legge regionale Umbria 7 luglio 2021, n. 11 interviene in modo esteso sulla l.r. 14 febbraio 2018, n. 1, aggiornando la governance delle politiche attive del lavoro, il sistema di programmazione regionale e l’organizzazione di ARPAL Umbria. Vengono inoltre introdotti un albo regionale delle agenzie autorizzate per il lavoro e il Buono Umbro per il Lavoro.

Ambito di applicazione e soggetti della rete per il lavoro

La disciplina regionale amplia e precisa i soggetti che partecipano al sistema integrato per il mercato del lavoro. Tra i soggetti rilevanti sono ricomprese le agenzie per il lavoro, i soggetti autorizzati ex d.lgs. 276/2003 o ai sensi dell’art. 11 bis, gli operatori pubblici e privati accreditati, i patronati e le associazioni regionali maggiormente rappresentative che tutelano i diritti delle persone con disabilità.

Programmazione regionale delle politiche del lavoro

La programmazione regionale non è più descritta come meramente annuale: diventa triennale e costituisce la base degli obiettivi dell’azione regionale, che orientano il piano annuale di attività di ARPAL Umbria. La Giunta regionale trasmette la programmazione all’Assemblea legislativa per l’approvazione.

Osservatorio regionale sul mercato del lavoro

La Regione svolge, tramite ARPAL Umbria, le funzioni di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. L’Osservatorio analizza il mercato del lavoro, rileva i fabbisogni professionali e formativi, monitora e valuta l’efficacia delle politiche del lavoro, con attenzione all’inserimento delle fasce deboli e delle persone con disabilità.

L’attività è svolta in collaborazione con le strutture regionali competenti in statistica e ricerca, con la partecipazione delle parti sociali e dei rappresentanti delle associazioni regionali per la disabilità. I compiti dell’Osservatorio comprendono anche:

  • l’orientamento dell’offerta formativa, in particolare di quella sostenuta o finanziata dalla Regione;
  • l’aggiornamento dei repertori regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione;
  • il monitoraggio dei servizi delle reti di cui agli articoli 5 e 6, anche per verificarne efficacia, efficienza e rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
  • la diffusione dei risultati con cadenza almeno annuale;
  • il raccordo con l’Osservatorio del mercato del lavoro previsto dal d.l. 34/2020;
  • la comunicazione annuale ai soggetti delle reti dei risultati dell’elaborazione dei dati raccolti, anche per individuare attività formative, di accompagnamento al lavoro, di orientamento e di sostegno alle imprese.

Accreditamento e autorizzazione degli operatori

La legge semplifica la documentazione per l’accreditamento: gli organismi già autorizzati o accreditati, anche in altre regioni, possono richiedere l’accreditamento in Umbria senza ripresentare la documentazione sui requisiti comuni già valutati, nel rispetto dell’art. 12 del d.lgs. 150/2015.

Viene inoltre istituito l’albo regionale delle agenzie per il lavoro autorizzate ad operare esclusivamente nel territorio regionale. L’iscrizione all’albo comporta l’iscrizione nella corrispondente sub-sezione regionale dell’albo nazionale nelle sezioni III, IV e V.

La Giunta regionale, previo confronto con le parti sociali, disciplina con propria deliberazione:

  • i criteri e le modalità per l’autorizzazione regionale ai servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione;
  • l’eventuale sospensione e revoca dell’autorizzazione.

I requisiti per tali autorizzazioni sono quelli previsti dal d.lgs. 276/2003 e dal decreto ministeriale richiamato dalla legge. Gli organismi accreditati che possiedono tali requisiti possono chiedere l’autorizzazione senza dover produrre la documentazione già verificata.

Organizzazione e funzioni di ARPAL Umbria

La legge rafforza il ruolo di ARPAL Umbria come soggetto centrale per l’attuazione delle politiche attive del lavoro, la gestione dei sistemi informativi e il coordinamento tra pubblico e privato.

Tra le funzioni attribuite all’Agenzia figurano:

  • la gestione e lo sviluppo del Sistema informativo regionale;
  • la cura del sistema di analisi, monitoraggio e valutazione e della funzione di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro;
  • il raccordo con le strutture nazionali competenti;
  • la definizione delle modalità tecniche e operative di integrazione con i soggetti della rete;
  • il coordinamento e la promozione dell’integrazione operativa e strategica del sistema pubblico e privato;
  • la definizione dei meccanismi di vigilanza sull’efficacia dell’attività dei soggetti privati;
  • la gestione del Centro di Formazione Professionale Regionale con sedi a Terni, Orvieto e Narni.

È inoltre previsto che ARPAL possa stipulare convenzioni:

  • con organismi accreditati per affiancare i Centri per l’impiego nell’erogazione dei servizi, in ottica di sussidiarietà;
  • con agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro accreditate, per favorire l’inserimento o reinserimento di lavoratori svantaggiati percettori di ammortizzatori sociali.

La Giunta regionale individua, con propria deliberazione e previo confronto con le parti sociali, le caratteristiche dei lavoratori e i contenuti delle convenzioni. È prevista una specifica disciplina anti-conflitto di interessi per gli organismi convenzionati; il mancato rispetto delle condizioni comporta la revoca della convenzione.

Organi di ARPAL Umbria e durata degli incarichi

Gli organi dell’Agenzia sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Direttore e il Collegio dei revisori.

Il Presidente:

  • è scelto tra personalità con elevate competenze organizzative e amministrative e almeno cinque anni di esperienza in ambito pubblico o privato;
  • è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta;
  • dura in carica tre anni, rinnovabile una sola volta, comunque non oltre la legislatura;
  • rappresenta legalmente ARPAL Umbria e presiede il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due membri, nominati per tre anni, rinnovabili una sola volta e comunque non oltre la legislatura. I membri sono scelti con comprovata esperienza, uno nel campo dei servizi e delle politiche del lavoro e l’altro nella formazione professionale. Il Consiglio definisce gli obiettivi dell’Agenzia e delibera, su proposta del Direttore, su regolamento di organizzazione, piano annuale delle attività, dotazione organica, piano triennale dei fabbisogni, articolazione organizzativa, regolamento di contabilità, bilancio preventivo, assestamento, conto consuntivo e relazione annuale.

Il Direttore:

  • è nominato tra soggetti con laurea magistrale o vecchio ordinamento e competenze elevate in organizzazione, amministrazione e nelle materie della legge, con almeno cinque anni di incarichi dirigenziali;
  • ha incarico di diritto privato, esclusivo e a tempo pieno, per non oltre cinque anni, rinnovabile;
  • dirige e controlla internamente l’Agenzia, ne organizza e gestisce l’attività, cura le relazioni sindacali e coordina i dirigenti;
  • predispone annualmente una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

Poteri, collaborazione e conflitti di interesse

La Giunta regionale approva l’articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali di ARPAL Umbria e disciplina le modalità di coordinamento e cooperazione con le proprie strutture. Può anche definire procedure di mobilità del personale tra la Giunta e l’Agenzia.

La legge stabilisce che, nel rispetto della normativa nazionale, ARPAL può stipulare convenzioni e avvalersi di organismi accreditati per l’erogazione dei servizi ai Centri per l’impiego. In caso di organismi convenzionati che abbiano rapporti di controllo o influenza in imprese a fini di lucro, è vietato avvalersi di tali imprese per la formazione professionale finanziata dalla Regione o per i servizi oggetto della convenzione.

Sistema regionale integrato di erogazione delle politiche per il lavoro e Buono Umbro per il Lavoro

La legge ridefinisce il sistema regionale integrato di erogazione delle politiche e dei servizi per il lavoro, introducendo il Buono Umbro per il Lavoro (BUL).

Il BUL è lo strumento sostenuto dalla Regione Umbria per la fruizione dei servizi per l’impiego erogati dalla rete regionale, finalizzato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e ad accrescere l’occupabilità di disoccupati o soggetti a rischio di disoccupazione.

Le principali caratteristiche sono:

  • può essere utilizzato, a scelta del lavoratore, presso i Centri per l’impiego o presso organismi accreditati ai sensi dell’art. 11; per le sole misure formative, anche presso organismi accreditati ai sensi dell’art. 12;
  • la remunerazione è prevalentemente a risultato occupazionale, con meccanismi di premialità;
  • il valore economico dipende dalla tipologia contrattuale dell’assunzione e dalla profilazione qualitativa e quantitativa del lavoratore;
  • la Giunta regionale stabilisce destinatari, modalità, criteri di erogazione e valore economico;
  • il BUL può essere integrato da incentivi all’occupazione, indennità di frequenza per misure formative e di tirocinio extracurriculare e misure di conciliazione vita-lavoro;
  • i programmi possono prevedere anche misure per l’accompagnamento al lavoro autonomo, alla creazione d’impresa e alla quiescenza.

Politiche per l’inclusione lavorativa, disabilità e soggetti svantaggiati

La Regione promuove la presa in carico e l’attivazione di persone svantaggiate e/o con disabilità, con elevato deficit di occupabilità, anche tramite intese con ASL, Comuni e zone sociali.

È inoltre previsto che:

  • la Regione promuova le convenzioni previste dalla l. 68/1999 per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, sottoscritte dagli uffici competenti di ARPAL e dalle imprese obbligate;
  • ARPAL possa stipulare convenzioni quadro territoriali con i soggetti dell’art. 14 del d.lgs. 276/2003 per il conferimento di commesse a cooperative sociali e imprese sociali;
  • tali inserimenti possano essere considerati utili per la copertura della quota di riserva, nei limiti e alle condizioni fissate dalla convenzione quadro;
  • la Regione favorisca percorsi di acquisizione di competenze professionali delle persone svantaggiate, con particolare riguardo alle disabilità, anche nelle cooperative sociali di tipo B.

Clausola valutativa e trasparenza

La legge rafforza la clausola valutativa. L’Assemblea legislativa valuta la legge in termini di efficacia delle politiche attive del lavoro e del sistema regionale integrato per l’apprendimento.

La Giunta regionale deve trasmettere annualmente una relazione sull’attuazione della legge, con dati su:

  • Centri per l’impiego e utenti presi in carico;
  • operatività del Buono Umbro per il Lavoro ed esiti occupazionali;
  • convenzioni con organismi accreditati;
  • assunzioni stabili favorite dagli incentivi;
  • iniziative formative e interventi di inclusione;
  • misure per autoimpiego, lavoro autonomo, creazione di impresa, responsabilità sociale, passaggio generazionale, rientro dei giovani e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Alla fine di ogni periodo di programmazione la relazione è integrata con dati sull’efficacia delle azioni e sulla coerenza rispetto agli obiettivi del triennio precedente. I risultati delle valutazioni devono essere pubblicati sui siti istituzionali di Assemblea, Giunta e ARPAL.

Disposizioni finanziarie

Le risorse regionali sono riallocate e precisate in relazione al personale, al funzionamento dei servizi e al rafforzamento delle politiche attive del lavoro. È previsto inoltre che i relativi oneri di funzionamento siano ricompresi negli stanziamenti di bilancio richiamati dalla legge.

ARPAL Umbria adotta ogni anno il bilancio di previsione e il conto consuntivo nel rispetto dei termini di settore.

Regime transitorio e decorrenza

Gli organi dell’ARPAL Umbria già in carica alla data di entrata in vigore della legge continuano ad operare fino alla nomina e all’insediamento dei nuovi organi, comunque non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore.

Fino al 31 dicembre 2022 la Regione assicura il necessario supporto ad ARPAL per le attività relative alla gestione del personale. Nelle more dell’attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego, ARPAL può inoltre chiedere collaborazione alle strutture della Giunta regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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