Tribunale, Ordinanza T-358/24
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 13 February 2025. — Reckitt Benckiser Finish BV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for an EU figurative mark representing a cleaning capsule – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-358/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge in via di ordinanza il ricorso di Reckitt Benckiser Finish BV contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva negato la registrazione di un marchio figurativo rappresentante una capsula per lavastoviglie. La Corte ritiene che il segno non si discosti significativamente dalla consueta forma dei prodotti del settore e che la sfera rossa non svolga funzione distintiva, ma sia percepita come elemento del prodotto. Viene anche ribadito che la prassi amministrativa precedente dell’EUIPO non vincola il giudizio di legittimità della decisione impugnata.
Marchio UE figurativo raffigurante una capsula per la pulizia: conferma del diniego per mancanza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se un segno figurativo che rappresenta la forma di una capsula per il lavaggio, composta da segmenti colorati e da una sfera rossa, possieda un carattere distintivo sufficiente per essere registrato come marchio UE, oppure se sia correttamente escluso per assenza di distintività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; in via accessoria, se il richiamo a precedenti registrazioni di segni simili possa incidere sulla legittimità del diniego.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un marchio figurativo che riproduce l’aspetto di una capsula per la pulizia, quando non si discosti in modo significativo dalle forme comunemente presenti sul mercato, è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La mera visibilità di un elemento colorato o tridimensionale, se percepito dal pubblico come parte funzionale del prodotto e non come indicatore dell’origine التجارية, non basta a rendere distintivo l’insieme; inoltre, eventuali decisioni precedenti dell’EUIPO favorevoli non vincolano la legalità della decisione impugnata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
Marchio UE figurativo rappresentante una capsula per la pulizia: diniego per mancanza di carattere distintivo
Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO, in materia di registrazione di un marchio dell’Unione europea costituito dalla rappresentazione figurativa di una capsula per lavastoviglie. Il Tribunale decide con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente privo di fondamento giuridico.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti di classe 3 della classificazione di Nizza, tra cui detergenti per lavastoviglie, preparazioni sbiancanti e sostanze per il lavaggio. L’esaminatore aveva respinto la domanda per tutti i prodotti, applicando l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, per difetto di carattere distintivo. La Commissione di ricorso ha confermato il rigetto, osservando che il segno rappresentava l’aspetto esterno del prodotto, ossia una capsula composta da segmenti in bianco, blu e rosso, e che tale configurazione costituiva una semplice variante di forme già presenti sul mercato.
Questione giuridica esaminata
L’unico motivo dedotto dalla ricorrente riguardava la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza, la ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse erroneamente negato valore distintivo alla sfera rossa raffigurata nel segno e che l’EUIPO avesse in passato registrato altri marchi figurativi simili, dai quali sarebbe derivato almeno un minimo di distintività.
Normativa e criteri applicabili
Il Tribunale ricorda che, per avere carattere distintivo, un marchio deve consentire al pubblico di identificare l’origine commerciale del prodotto e distinguerlo da quelli di altre imprese. Tale valutazione va compiuta in relazione ai prodotti interessati e alla percezione del pubblico di riferimento. Per i marchi tridimensionali o figurativi che riproducono l’aspetto del prodotto, la giurisprudenza è più rigorosa: soltanto un segno che si discosti significativamente dalle norme o consuetudini del settore può superare il filtro dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale richiama, tra le altre, le sentenze Henkel e Birkenstock Sales.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva che la ricorrente non contesta in modo efficace l’accertamento centrale della Commissione di ricorso, ossia che il segno è una rappresentazione grafica di una capsula per la pulizia la cui forma non si discosta in modo significativo da quelle usualmente commercializzate. Il solo argomento sviluppato dalla ricorrente riguarda la sfera rossa, considerata visibile e tridimensionale: tuttavia, il Tribunale ritiene che ciò non sia sufficiente, poiché la sfera viene percepita come parte integrante della capsula, destinata a indicare uno degli ingredienti attivi o componenti funzionali del prodotto.
Quanto al richiamo a precedenti registrazioni di marchi simili, il Tribunale ribadisce due principi consolidati:
- le decisioni dell’EUIPO in materia di registrazione non sono espressione di discrezionalità libera, ma di poteri vincolati dalla normativa;
- la legalità di una decisione deve essere valutata soltanto sulla base del regolamento 2017/1001, come interpretato dalla giurisprudenza, e non sulla base di eventuali prassi precedenti dell’Ufficio. Inoltre, la funzione della Commissione di ricorso, quale organo di controllo, impedisce di considerarla vincolata dalle decisioni adottate da organi inferiori dell’EUIPO.
Decisione e spese
Il Tribunale conclude che il motivo unico è infondato e che il ricorso, nel suo complesso, è manifestamente privo di fondamento giuridico. L’azione viene quindi respinta. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, circostanza che non si è verificata.
Principio affermato
Un segno figurativo che rappresenta la forma di un prodotto del settore, come una capsula per lavastoviglie, non è registrabile come marchio UE se non si discosta in modo significativo dalla norma del settore; elementi grafici o cromatici che il pubblico percepisce come funzionali o decorativi, e non come indicazioni d’origine, non bastano a conferire distintività. Le precedenti registrazioni dell’EUIPO non possono fondare da sole l’annullamento di un diniego conforme al regolamento 2017/1001.
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