Corte di giustizia, Sentenza C-244/23
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 febbraio 2025. — Commissione europea e a. contro Carpatair SA. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore aereo – Misure attuate dall’aeroporto internazionale di Timișoara (Romania) a favore della Wizz Air e di altre compagnie aeree che ne fanno uso – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di annullamento – Articolo 263 TFUE – Ricevibilità – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere direttamente e individualmente interessato – Obbligo di motivazione – Snaturamento degli elementi di prova. — Cause riunite da C-244/23 P a C-246/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di Carpatair contro la decisione della Commissione sugli accordi tra l’aeroporto di Timișoara e Wizz Air. Secondo la Corte, il Tribunale non ha sufficientemente giustificato la conclusione secondo cui Carpatair era direttamente e individualmente interessata dalla decisione e ha inoltre snaturato taluni elementi di prova. La causa viene rinviata al Tribunale per un nuovo esame, con spese riservate.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato aeroportuali: la Corte annulla la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione e snaturamento delle prove sulla legittimazione ad agire della concorrente Carpatair.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente riconosciuto a Carpatair la legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE contro la decisione della Commissione che escludeva la sussistenza di aiuti di Stato, in particolare verificando: a) la sua qualità di soggetto direttamente e individualmente interessato dalla parte della decisione relativa agli accordi del 2008 e del 2010; b) la sua qualità di soggetto direttamente interessato dalla parte relativa alla AIP del 2010; c) se il Tribunale abbia motivato adeguatamente e senza snaturare gli elementi di prova la conclusione sulla concorrenza con Wizz Air e sulla lesione sostanziale della posizione concorrenziale di Carpatair.
Principio di diritto
In materia di impugnazione contro una decisione della Commissione sugli aiuti di Stato, il ricorrente che contesta il merito della decisione deve dimostrare di essere direttamente e, se l’atto è individuale, anche individualmente interessato; tale dimostrazione può risultare da una lesione sostanziale e prima facie della sua posizione concorrenziale, ma il Tribunale deve motivare in modo sufficiente le proprie valutazioni e non può integrare d’ufficio il ricorso ricercando negli allegati elementi essenziali non sviluppati nel testo dell’atto. Quando il Tribunale omette di rispondere agli argomenti contrari, snatura prove manifeste o fonda la ricevibilità su elementi non adeguatamente dedotti nel ricorso, la sentenza va annullata.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
Impugnazione in materia di aiuti di Stato aeroportuali
La pronuncia riguarda tre impugnazioni proposte contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato parzialmente una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato relativi all’aeroporto internazionale di Timișoara. Il contenzioso concerneva, da un lato, gli accordi stipulati nel 2008 e modificati nel 2010 tra l’aeroporto e Wizz Air e, dall’altro, il regime di diritti aeroportuali contenuto nella AIP del 2010.
Fatti e procedimento amministrativo
L’aeroporto di Timișoara è gestito da AITTV, società partecipata per l’80% dallo Stato rumeno. Carpatair, compagnia aerea regionale rumena, vi aveva stabilito il proprio hub; Wizz Air, compagnia low cost ungherese, aveva iniziato a operare dallo stesso aeroporto nell’ottobre 2008.
Nel 2010 Carpatair ha presentato una denuncia alla Commissione per presunto aiuto di Stato illegale a favore di Wizz Air. Nel 2011 la Commissione ha avviato il procedimento formale di indagine ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, esaminando sia gli accordi del 2008 e del 2010 sia gli sconti e le riduzioni sui diritti aeroportuali previsti dalle AIP del 2007, 2008 e 2010.
La decisione controversa del 24 febbraio 2020 ha escluso la natura di aiuto di Stato sia per i diritti aeroportuali contenuti nella AIP sia per gli accordi tra AITTV e Wizz Air, ritenendo che un operatore privato in economia di mercato avrebbe stipulato tali accordi in quanto redditizi per l’aeroporto.
La sentenza del Tribunale
Carpatair ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale, che le ha dato ragione su due profili: ha ritenuto che la Commissione avesse omesso di verificare la selettività della riduzione dei diritti aeroportuali della AIP 2010 e che non avesse giuridicamente fondato la conclusione sulla mancanza di vantaggio economico per Wizz Air derivante dagli accordi del 2008 e del 2010. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato l’articolo 2 della decisione controversa nei limiti indicati.
Questioni sollevate in impugnazione
La Commissione, Wizz Air e AITTV hanno impugnato la sentenza del Tribunale. I loro motivi principali riguardavano:
- la legittimazione ad agire di Carpatair ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE;
- l’esistenza di una concorrenza effettiva tra Carpatair e Wizz Air;
- la lesione sostanziale della posizione concorrenziale di Carpatair;
- il difetto di motivazione della sentenza del Tribunale;
- il preteso snaturamento di elementi di prova, in particolare dell’allegato A.7.
Ricevibilità dei motivi di impugnazione
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate da Carpatair. Quanto al motivo della Wizz Air, osserva che esso non si limitava a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, ma denunciava anche violazioni di forme sostanziali e snaturamento delle prove. Quanto ai motivi dell’AITTV, la Corte rileva che non erano così vaghi da essere incomprensibili e che non si trattava di una mera ripetizione di argomenti di primo grado, poiché criticavano la sentenza impugnata per difetto di motivazione e mancata considerazione di prove.
Quadro giuridico sulla legittimazione ad agire
La Corte ricorda che, quando il ricorrente contesta una decisione adottata nell’ambito del controllo sugli aiuti di Stato, esso deve dimostrare di essere direttamente e individualmente interessato. La qualità di soggetto individualmente interessato può risultare, in particolare, da una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato. Tuttavia, tale lesione va dimostrata in modo prima facie e non attraverso un’analisi definitiva dei rapporti concorrenziali.
Per la parte della decisione relativa agli accordi del 2008 e del 2010, che è un atto individuale, Carpatair doveva essere sia direttamente sia individualmente interessata. Per la parte relativa alla AIP del 2010, qualificata come atto regolamentare privo di misure di esecuzione, era sufficiente la sola incidenza diretta.
Valutazione della Corte sulla concorrenza tra Carpatair e Wizz Air
La Corte censura il Tribunale per non aver sufficientemente motivato l’affermazione secondo cui Carpatair e Wizz Air erano concorrenti su cinque rotte in partenza da Timișoara. Il Tribunale non ha infatti risposto agli argomenti dell’AITTV secondo cui le due compagnie avevano modelli commerciali e flotte diverse e operavano su rotte in gran parte differenti.
La Corte sottolinea che, pur non essendo necessario un esame esaustivo di tutti gli argomenti, il giudice dell’Unione deve spiegare perché respinge quelli rilevanti. Nel caso di specie, mancava una motivazione sufficiente per sorreggere la constatazione della concorrenza, elemento centrale ai fini della legittimazione di Carpatair.
Lesione sostanziale della posizione concorrenziale e snaturamento delle prove
La Corte contesta inoltre al Tribunale di aver fondato la propria conclusione su un presunto mancato guadagno di Carpatair relativo a due rotte verso il nord Italia, pur non essendo tale argomento stato adeguatamente dedotto nel ricorso di primo grado. Il Tribunale non poteva integrare il ricorso ricercando negli allegati gli elementi essenziali mancanti nel testo dell’atto introduttivo.
Quanto all’allegato A.7, la Corte rileva uno snaturamento: i dati ivi contenuti non dimostravano la percentuale di diminuzione dei rendimenti sulle rotte, ma il rapporto tra i rendimenti del 2010 e quelli del 2008. Inoltre, il Tribunale ha trascurato che anche le rotte sulle quali non era stata dimostrata la concorrenza con Wizz Air avevano subito cali analoghi o superiori.
Di conseguenza, la valutazione secondo cui gli accordi del 2008 e del 2010 potevano essere una delle cause della lesione sostanziale della posizione concorrenziale di Carpatair non era adeguatamente giustificata.
Status particolare e interesse diretto
La Corte esamina anche l’argomento del Tribunale secondo cui Carpatair sarebbe stata caratterizzata da uno status speciale, poiché traeva il 90% del suo fatturato dall’aeroporto di Timișoara. Tale considerazione non bastava, tuttavia, a dimostrare la legittimazione ad agire in assenza di una dimostrazione sufficiente della concorrenza con Wizz Air.
Per la parte relativa alla AIP del 2010, la Corte conferma che il Tribunale aveva applicato correttamente il criterio dell’incidenza diretta in astratto, ma rileva comunque un difetto di motivazione nella parte in cui esso si basava di nuovo, senza adeguata confutazione degli argomenti contrari, sulla presunta concorrenza tra Carpatair e Wizz Air.
Esito del giudizio e rinvio
La Corte conclude che il Tribunale non ha sufficientemente giustificato la propria conclusione sulla legittimazione ad agire di Carpatair. Per questo motivo accoglie il primo motivo della Wizz Air e il primo e il quinto motivo dell’AITTV nella parte relativa alla legittimazione, senza esaminare gli altri motivi né l’impugnazione della Commissione nel merito.
La sentenza impugnata viene annullata e la causa rinviata al Tribunale, poiché lo stato degli atti non consente alla Corte di statuire definitivamente: sono infatti necessarie ulteriori valutazioni di fatto. Le spese sono riservate.
Principi rilevanti per la pratica
La pronuncia ribadisce che:
- la legittimazione ad agire del concorrente in materia di aiuti di Stato richiede una dimostrazione concreta, seppur prima facie, della lesione sostanziale della posizione concorrenziale;
- il Tribunale deve motivare in modo puntuale il rigetto degli argomenti contrari quando la concorrenza è contestata;
- non è consentito colmare lacune del ricorso facendo riferimento solo agli allegati;
- uno snaturamento della prova sussiste quando il giudice attribuisce al documento un contenuto diverso da quello effettivo;
- in sede di impugnazione, i vizi di motivazione e di snaturamento delle prove costituiscono motivi di diritto pienamente censurabili davanti alla Corte.
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