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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-472/23

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2025. — Lexitor sp. z o.o. contro A.B. S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Obbligo di informazione – Tasso annuo effettivo globale – Modifica delle spese e delle commissioni – Articolo 23 – Norme nazionali relative alle sanzioni – Principio di proporzionalità. — Causa C-472/23

Giurisprudenza europea62023CJ0472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’ambito dell’obbligo informativo nei contratti di credito ai consumatori. Ha escluso che un TAEG sovrastimato per effetto della successiva declaratoria di abusività di alcune clausole integri, di per sé, una violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48. Ha invece richiesto che le condizioni di aumento delle spese siano presentate in modo sufficientemente chiaro e verificabile, e ha ritenuto compatibile con l’articolo 23 una sanzione nazionale unica consistente nella perdita di interessi e spese, se la violazione può incidere sulla valutazione dell’impegno del consumatore.

Credito al consumo: un TAEG sovrastimato per effetto di clausole abusive non integra, di per sé, violazione dell’obbligo informativo; le clausole sulle variazioni delle spese devono essere chiare e verificabili; la sanzione nazionale della gratuità del credito può essere conforme al principio di proporzionalità.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiede se: 1) l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48 imponga di considerare errato il TAEG indicato nel contratto quando esso risulti superiore a quello calcolato espungendo clausole abusive successivamente dichiarate non vincolanti; 2) l’articolo 10, paragrafo 2, lettera k), richieda che le condizioni di modifica delle spese siano formulate in modo tale da consentire al consumatore di verificare realmente il verificarsi degli eventi che determinano l’aumento; 3) l’articolo 23 osti a una sanzione nazionale uniforme che priva il creditore di interessi e spese indipendentemente dalla gravità concreta della violazione informativa.

Principio di diritto

Nel contratto di credito il TAEG è correttamente indicato quando è calcolato secondo la direttiva 2008/48 sulla base del costo totale del credito esistente al momento della conclusione, anche se in seguito alcune clausole risultano abusive e non vincolanti; la loro successiva espunzione non rende di per sé inesatto il TAEG. Le clausole che prevedono l’aumento delle spese devono essere formulate in modo chiaro e tale da consentire al consumatore medio di prevedere le modifiche e il loro nesso con eventi verificabili; se ciò non avviene e l’informazione compromette la valutazione della portata dell’impegno, vi è violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera k). L’articolo 23 non osta a una sanzione nazionale uniforme di perdita di interessi e spese, purché la violazione sia idonea a incidere sulla capacità del consumatore di valutare il proprio impegno.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 10, paragrafo 2, lettere g) e k), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 19, paragrafi 1-3, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 23, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 3, lettere g) e i), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

TAEG, clausole abusive e sanzioni nel credito ai consumatori

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, riguarda un contratto di credito ai consumatori nel quale il consumatore aveva contestato la correttezza del TAEG indicato e la trasparenza delle clausole sulle modifiche delle spese. La Corte si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettere g) e k), e dell’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE.

Fatti e procedimento principale

La controversia opponeva Lexitor sp. z o.o., cessionaria dei diritti di un consumatore, alla banca A.B.S.A. Il contratto di credito prevedeva capitale, interessi corrispettivi e una commissione; il TAEG indicato era pari all’11,18%. Secondo il giudice del rinvio, la banca avrebbe applicato interessi anche sulle somme destinate a coprire i costi del credito; inoltre, il contratto e il tariffario allegato prevedevano molteplici condizioni per l’aumento di spese e commissioni, legate a indicatori economici e ad altri fattori normativi o organizzativi.

Lexitor chiedeva, sulla base dell’articolo 45 della legge polacca sul credito ai consumatori, la restituzione di interessi e costi sostenendo che la banca aveva violato gli obblighi informativi di recepimento dell’articolo 10, paragrafo 2, lettere g) e k), della direttiva 2008/48. Il giudice nazionale dubitava anche della proporzionalità della sanzione interna che prevede la gratuità del credito in caso di violazione degli obblighi informativi.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 10, paragrafo 2, lettere g) e k), della direttiva 2008/48, relativo alle informazioni da inserire nel contratto di credito;
  • l’articolo 19 della medesima direttiva, sul calcolo del TAEG;
  • l’articolo 23 della direttiva 2008/48, sulle sanzioni;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, sulle clausole abusive.

Prima questione: TAEG sovrastimato e clausole abusive

La Corte ha ricordato che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 realizza un’armonizzazione totale degli elementi da includere nel contratto di credito e che il TAEG ha funzione essenziale per consentire al consumatore di valutare la portata economica del proprio impegno.

Ha però precisato che l’obbligo di indicare il TAEG non è violato solo perché, in seguito, alcune clausole vengano dichiarate abusive ai sensi della direttiva 93/13 e quindi espunte. Il TAEG deve essere calcolato, al momento della conclusione del contratto, sulla base del costo totale del credito esistente in quel momento, comprensivo dei costi dovuti in forza delle clausole contrattuali, anche se successivamente tali clausole risultano non vincolanti. Ne deriva che un TAEG sovrastimato per questa ragione non costituisce, di per sé, una violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera g).

Seconda questione: condizioni di modifica delle spese

Quanto all’articolo 10, paragrafo 2, lettera k), la Corte ha ribadito che le informazioni contrattuali devono essere chiare, concise e idonee a consentire al consumatore di conoscere i propri diritti e obblighi e di prevedere le conseguenze economiche del contratto. Le clausole che disciplinano l’aumento delle spese devono quindi esporre in modo trasparente il motivo e le modalità della variazione.

Applicando tali criteri, la Corte ha affermato che vi è violazione quando il contratto elenca circostanze che possono giustificare un aumento delle spese, ma lo fa in termini tali che un consumatore medio non è in grado di verificare se tali circostanze si siano effettivamente verificate e quale incidenza abbiano sulle spese, purché questa carenza informativa sia idonea a compromettere la capacità del consumatore di valutare la portata del suo impegno. La Corte ha poi demandato al giudice nazionale la verifica concreta della chiarezza delle clausole controverse.

Terza questione: sanzione uniforme e proporzionalità

Quanto all’articolo 23 della direttiva 2008/48, la Corte ha ricordato che gli Stati membri dispongono di un margine nella scelta delle sanzioni, ma queste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la perdita del diritto agli interessi e alle spese può sanzionare la violazione di obblighi informativi essenziali.

La Corte ha quindi ritenuto che il principio di proporzionalità non osta, in linea di principio, a una sanzione uniforme che privi il creditore di interessi e spese per la violazione degli obblighi informativi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, anche se la gravità delle singole violazioni può variare. La condizione decisiva è che la violazione sia tale da compromettere la capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno.

Dispositivo

La Corte ha concluso che:

  • il TAEG sovrastimato per effetto della successiva declaratoria di abusività di alcune clausole non integra, di per sé, una violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera g);
  • le clausole sulle modifiche delle spese sono illegittime se non permettono al consumatore medio di verificare gli eventi rilevanti e le loro conseguenze economiche;
  • l’articolo 23 non ostacola una sanzione nazionale uniforme di perdita di interessi e spese, a condizione che la violazione sia idonea a incidere sulla valutazione del contratto da parte del consumatore.

Implicazioni pratiche

La decisione è rilevante per gli operatori del credito e per i professionisti che assistono consumatori e intermediari. Conferma che il TAEG va valutato alla luce dei costi contrattuali esistenti al momento della stipula, ma rafforza l’esigenza di trasparenza sulle clausole di variazione delle spese, soprattutto quando la banca mantiene ampia discrezionalità nella modifica dei costi. Sul piano sanzionatorio, la Corte ammette misure severe, purché collegate a violazioni effettivamente significative per la comprensione del contratto da parte del consumatore.

Come è indicizzato

Materiecredito al consumotutela dei consumatoriinformazione precontrattualeclausole abusivesanzioni nazionali e proporzionalità

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