R.R. Puglia 4/2001
Art. 1 e 2. lett a della l.r. 24/99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita. (•) (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento pugliese definisce indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, con classificazioni per tipologie e limiti dimensionali, nonché regole sui centri commerciali. È stato implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003; inoltre alcune disposizioni sull’art. 5 risultano sospese solo per periodi ormai conclusi tra il 2001 e il 2003.
Programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in Puglia
Programmazione delle medie e grandi strutture di vendita
Il regolamento regionale della Puglia disciplina gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, integrando le direttive regionali con indicazioni operative per i comuni in attuazione della riforma del commercio. La disciplina è riferita al territorio regionale pugliese ed è oggi da considerarsi superata, perché il regolamento risulta implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003.
Finalità e durata della disciplina
Il testo nasce per dare attuazione alla l.r. 24/1999 in materia di commercio, con riferimento specifico alla programmazione delle medie e grandi strutture di vendita. È previsto, nel testo originario, che le disposizioni avessero validità per tre anni dall’entrata in vigore, con possibilità per la Giunta regionale di aggiornarle entro sei mesi. Tale assetto va però letto alla luce della successiva abrogazione implicita operata dalla l.r. 11/2003.
Definizioni e parametri applicativi
Ai fini della disciplina, il regolamento definisce:
- il riferimento al D.Lgs. 114/1998 come “decreto”;
- la l.r. 24/1999 come “legge regionale”;
- l’“area sovracomunale” come il territorio di ciascuna provincia, considerato unico bacino d’utenza;
- i comuni di classi I, II, III e IV secondo la classificazione demografica prevista dalla legge regionale;
- i “generi di largo e generale consumo” come le merci ricomprese in specifiche tabelle merceologiche del D.M. 375/1988;
- la popolazione residente come quella risultante dal più recente dato anagrafico disponibile.
Classificazione delle strutture di vendita
Le medie e grandi strutture di vendita, sia come esercizio unico sia come insieme di più esercizi, sono suddivise in quattro tipologie dimensionali:
- M1 - medie strutture inferiori: da 251 a 900 mq nei comuni di classe I e II; da 151 a 600 mq nei comuni di classe III e IV;
- M2 - medie strutture superiori: da 901 a 2.500 mq nei comuni di classe I e II; da 601 a 1.500 mq nei comuni di classe III e IV;
- G1 - grandi strutture inferiori: da 2.501 a 7.500 mq nei comuni di classe I e II; da 1.501 a 4.500 mq nei comuni di classe III e IV;
- G2 - grandi strutture superiori: oltre 7.500 mq fino a 10.000 mq nei comuni di classe I e II; oltre 4.500 mq fino a 7.500 mq nei comuni di classe III e IV.
In ogni caso, si applicano i limiti dimensionali dei comuni di classe I e II:
- nei centri storici, come individuati dai comuni o, in mancanza, dagli strumenti urbanistici comunali;
- nei comuni fino a 10.000 abitanti confinanti con comuni di oltre 50.000 abitanti, purché appartenenti alla stessa provincia.
Classificazione merceologica e centri commerciali
Le tipologie dimensionali sono ulteriormente distinte in base al settore merceologico autorizzato:
- A: strutture abilitate al solo settore alimentare oppure a entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
- B: strutture abilitate al solo settore non alimentare.
Per i centri commerciali, il regolamento introduce criteri specifici. Sono considerati centri commerciali di vicinato quelli in cui gli esercizi, singolarmente considerati, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salva l’eventuale presenza di una media struttura; in tali casi la superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve rappresentare almeno il 30% della superficie complessiva del centro. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio presenti.
Per i centri commerciali classificabili come G2, il limite massimo di superficie è fissato in 20.000 mq, fermo restando il rispetto dei limiti dimensionali previsti per i singoli esercizi interni al centro.
Indirizzi per i comuni e programmi integrati
I comuni sono chiamati a promuovere programmi di intervento integrato e accordi di programma per favorire la diffusione dei centri commerciali di vicinato, secondo le procedure previste dalla legge regionale. I comuni possono inoltre promuovere centri commerciali al dettaglio diretto di tipo G2/B non alimentare, concepiti come parte integrante di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero, aree di parcheggio adeguate e finalità anche culturali o ricreative.
Nei programmi integrati con forte contenuto occupazionale, e limitatamente alle sub-aree classificate come soggette a intervento prioritario, i centri commerciali possono essere autorizzati in conferenza dei servizi a partire dal secondo semestre di vigenza del regolamento, assorbendo un solo punto di disponibilità per il settore interessato.
Sospensione degli effetti su specifiche disposizioni
Per l’art. 5 e le norme ad esso collegate, il testo segnala sospensioni temporanee degli effetti disposte da successivi regolamenti regionali. Tali sospensioni sono però riferite a periodi ormai conclusi:
- regolamento n. 11/2001: fino al 30 giugno 2002;
- regolamento n. 5/2002: fino al 31 dicembre 2002;
- regolamento n. 10/2002: fino al 30 gennaio 2003;
- regolamento n. 1/2003: fino al 30 aprile 2003;
- regolamento n. 3/2003: fino al 31 maggio 2003;
- regolamento n. 4/2003: fino al 30 giugno 2003;
- regolamento n. 5/2003: fino al 31 luglio 2003;
- regolamento n. 8/2003: fino al 31 agosto 2003.
Stato di vigenza e utilità pratica
Pur essendo stato pubblicato come regolamento regionale in materia di commercio, il testo è oggi privo di utilità applicativa autonoma, perché risulta implicitamente abrogato dalla l.r. 11/2003. Le disposizioni transitorie e sospensive richiamate nel testo riguardano comunque scadenze già da tempo superate.
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