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Regolamento

R.R. Puglia 2/2001

Art. 23 l.r. 4 agosto 1999, n. 24. Regolamento sulle modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica. (•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 2/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento pugliese che disciplina, ai sensi della l.r. 24/1999, la costituzione, la struttura e le attività dei Centri di assistenza tecnica alle imprese del commercio. È però oggi implicitamente abrogato per effetto dell’abrogazione della legge regionale presupposto disposta dalla l.r. 11/2003, con conseguente inutilità pratica dell’atto.

Autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica (CAT) in Puglia

Autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica in Puglia

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, le modalità di costituzione e di autorizzazione dei Centri di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese. L’atto è oggi privo di utilità applicativa perché risulta implicitamente abrogato in conseguenza dell’abrogazione della l.r. 4 agosto 1999, n. 24.

Finalità dell’intervento

La disciplina mira a favorire la nascita di strutture di supporto tecnico alle imprese del commercio, orientate a:

  • diffondere strumenti, metodologie e sistemi per l’ammodernamento della rete distributiva;
  • migliorare l’organizzazione aziendale e agevolare il conseguimento di certificazioni di qualità;
  • elevare il livello tecnologico;
  • semplificare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese.

Soggetti promotori e composizione dei Centri

I Centri possono essere promossi, anche in forma consortile, da:

  • organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel CNEL;
  • Camere di commercio, anche tramite la loro Unione regionale.

Le associazioni di categoria che intendono ottenere l’autorizzazione devono essere costituite e operanti in Puglia, con adeguate strutture organizzative e sedi operative decentrate sul territorio.

Possono inoltre partecipare ai Centri:

  • enti e società di formazione professionale;
  • consorzi e cooperative di garanzia fidi;
  • enti pubblici e privati con finalità prevalente o esclusiva di sviluppo, promozione e ricerca economica;
  • altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;
  • istituti di credito e società finanziarie.

Attività svolte dai Centri

Ai fini dell’autorizzazione regionale, i Centri devono svolgere attività di assistenza tecnica in condizioni di parità per tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell’area di operatività, indipendentemente dall’adesione alle associazioni di categoria. Le attività previste comprendono:

  • assistenza tecnica;
  • formazione e aggiornamento su innovazione tecnologica e organizzativa;
  • consulenza e assistenza economico-finanziaria e per l’accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
  • consulenza sugli adempimenti e procedimenti amministrativi connessi all’attività commerciale, per favorire trasparenza, semplificazione e migliore rapporto con le amministrazioni;
  • sicurezza e tutela dei consumatori;
  • tutela ambientale;
  • igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto;
  • attività per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali secondo criteri UNI-EN ISO 9000, con particolare attenzione agli esercizi di vicinato;
  • formazione e consulenza in materia di commercio elettronico.

Sono considerate prioritarie, anche ai fini della disciplina regionale richiamata, le attività di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese relative alle lettere su assistenza, formazione, consulenza economico-finanziaria, adempimenti amministrativi, sicurezza e commercio elettronico.

Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dei Centri, tramite apposite convenzioni, per agevolare il rapporto con le imprese.

Struttura territoriale e organizzazione

I Centri devono dimostrare l’esistenza di una pluralità di strutture operative riconducibili ad essi, operanti nel territorio di almeno tre province.

Per potenziare la propria attività, possono stipulare convenzioni con:

  • società private di consulenza e assistenza alle imprese;
  • società di servizi al terziario;
  • professionisti, docenti ed esperti.

Regime di efficacia e obsolescenza

Il regolamento è stato pubblicato nel 2001 ed è oggi da considerarsi obsoleto/deprecato ai fini applicativi, poiché risulta implicitamente abrogato per effetto dell’abrogazione della l.r. 4 agosto 1999, n. 24 disposta dalla l.r. 11/2003. Pertanto non fornisce più una base utile per l’attività amministrativa o contenziosa attuale.

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