Sentenza del 30/11/2015 n. 9691 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Nota di credito - Mancata indicazione delle fatture stornate - Credito Iva - Configurabilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di riconoscere il credito IVA risultante da una nota di credito priva dell’indicazione delle fatture cui si riferiva. L’Amministrazione finanziaria riteneva che l’omessa specificazione delle fatture stornate impedisse di verificare il collegamento tra la variazione e le operazioni originarie. Il contribuente sosteneva invece che tale collegamento fosse comunque ricostruibile attraverso la documentazione contabile e fiscale disponibile.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata ritenuta fondata, a condizione che il collegamento tra la nota di credito e le fatture originarie sia ricostruito in modo puntuale, dettagliato e documentalmente verificabile. La sola mancata indicazione delle fatture nella nota di credito non è quindi sufficiente, di per sé, a negare il credito IVA, quando l’effettiva riferibilità della variazione alle operazioni originarie risulti provata da ulteriori elementi documentali.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile e dell’imposta
La variazione in diminuzione e il conseguente recupero dell’IVA sono ammissibili quando sia dimostrata l’effettiva esistenza dell’operazione originaria, la causa della variazione e il collegamento tra la nota di credito e le fatture interessate.
Principio di neutralità dell’IVA e di prevalenza della sostanza sulla forma
Un’irregolarità formale, quale l’omessa indicazione delle fatture stornate nella nota di credito, non comporta automaticamente la perdita del diritto al credito se l’Amministrazione può verificare con certezza l’operazione e l’importo dell’IVA.
Massime di principio
- L’assenza di un’indicazione formale in un documento fiscale non determina automaticamente la perdita del diritto sostanziale, se l’operazione può essere ricostruita con precisione mediante documenti contabili, contratti, registri, corrispondenza e pagamenti.
- Per ottenere il riconoscimento di una variazione IVA è essenziale dimostrare in modo analitico il collegamento tra la nota di credito e le fatture originarie, indicando importi, date, controparti e causa dello storno.
- La ricostruzione documentale deve essere puntuale e verificabile: una prova generica o meramente presuntiva potrebbe non essere sufficiente.
- Il principio non esonera dall’obbligo di redigere correttamente la nota di credito; consente soltanto di superare una carenza formale quando la sostanza dell’operazione e il credito IVA siano comunque certi e controllabili.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare una documentazione coerente e completa che consenta di collegare senza ambiguità ogni nota di credito alle fatture oggetto di storno.
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