Sentenza del 30/11/2015 n. 1323 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - Revoca agevolazioni fiscali "prima casa".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dichiarandola decaduta dalle agevolazioni fiscali "prima casa" per non aver trasferito la residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. L'acquisto derivava da una sentenza di scioglimento della comunione, ma l'immobile era occupato dall'ex coniuge e la sentenza era stata impugnata. In primo grado la contribuente aveva sostenuto inizialmente che la sentenza fosse inefficace perché ancora sub iudice e, successivamente, aveva invocato la forza maggiore per l'impossibilità di ottenere la disponibilità dell'immobile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto inammissibile la nuova deduzione della forza maggiore formulata solo in una memoria successiva, perché introduceva una causa petendi diversa da quella del ricorso originario. In ogni caso, ha escluso la forza maggiore: l'occupazione dell'immobile da parte di terzi e la possibile impugnazione della sentenza di assegnazione erano circostanze prevedibili ed evitabili con ordinaria diligenza. Il mancato trasferimento della residenza ha quindi determinato la decadenza dalle agevolazioni e il recupero delle maggiori imposte. Le spese dei due gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, Parte Prima, e Nota II-bis
L'acquirente deve avere la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile oppure impegnarsi a trasferirla entro diciotto mesi.
Il trasferimento della residenza entro il termine di 18 mesi è un elemento costitutivo del beneficio prima casa e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente. L'agevolazione è concessa provvisoriamente al momento della registrazione e diviene definitiva solo con l'adempimento dell'obbligo.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, come modificato dalla Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 12
La disciplina subordina l'agevolazione all'acquisto di un'abitazione nel Comune di residenza, di svolgimento dell'attività lavorativa o nel quale il contribuente si impegni a trasferire la residenza entro 18 mesi.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37
Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta di registro anche quando siano impugnati o ancora impugnabili; la pendenza dell'impugnazione non fa venir meno, di per sé, gli effetti fiscali dell'atto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
Nel processo tributario i motivi del ricorso possono essere modificati o integrati tramite motivi aggiunti solo nei casi previsti dalla legge, tra cui il deposito di documenti non conosciuti o disposto dalla commissione. Memorie illustrative non possono introdurre una nuova causa petendi.
Codice di procedura civile, art. 346
Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello dalla parte interessata, altrimenti si intendono rinunciate.
Codice di procedura civile, artt. 404 e seguenti
Le sentenze possono essere impugnate anche da determinati terzi; pertanto, la possibilità di un'impugnazione da parte di terzi non è stata ritenuta imprevedibile.
Massime di principio
- Il termine di 18 mesi per trasferire la residenza ai fini dell'agevolazione prima casa è perentorio; il mancato rispetto comporta normalmente la decadenza dal beneficio e il recupero delle imposte ordinarie.
- La forza maggiore richiede un evento sopravvenuto rispetto all'acquisto, non imputabile al contribuente, imprevedibile e inevitabile, capace di impedire oggettivamente il trasferimento della residenza. Non sono sufficienti difficoltà personali, contenziosi prevedibili o la semplice indisponibilità materiale dell'immobile.
- Chi acquista un immobile occupato da terzi o assegnato mediante una sentenza non definitiva deve considerare il rischio di opposizioni, impugnazioni e ritardi nell'esecuzione; tali circostanze, se ragionevolmente prevedibili, non escludono la decadenza.
- Nel processo tributario il contribuente deve indicare già nel ricorso introduttivo tutti i motivi posti a fondamento della contestazione. Una memoria successiva può chiarire o argomentare i motivi già dedotti, ma non introdurre una nuova causa di giustificazione.
- La pendenza di un'impugnazione contro una sentenza civile non rende automaticamente inesistente o fiscalmente irrilevante l'atto giudiziario né sospende, di per sé, gli obblighi connessi all'agevolazione prima casa.
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