Sentenza del 30/11/2015 n. 6328 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Società immobiliare - Finanziamenti concessi da istituti di credito - Costruzione complesso immobiliare - Detrazione di interessi passivi - Finanziamenti garantiti da ipoteca - Legge finanziaria 2008 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata riconosciuta la legittimità della deduzione degli interessi passivi relativi ai finanziamenti ipotecari, poiché gli immobili erano destinati alla locazione. La norma non richiede ulteriori condizioni rispetto all'esistenza del finanziamento garantito da ipoteca e alla destinazione locativa degli immobili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il recupero fiscale relativo alla deduzione degli interessi passivi maturati su finanziamenti bancari garantiti da ipoteca, utilizzati per la costruzione di un complesso immobiliare destinato alla locazione. Sosteneva che l'art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007 consentisse la deduzione in presenza dei soli requisiti espressamente previsti: finanziamento garantito da ipoteca e destinazione degli immobili ipotecati alla locazione.
Norme richiamate
Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), art. 1, comma 36
La disposizione consente alla società immobiliare di dedurre gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca sugli immobili destinati alla locazione. I requisiti rilevanti sono l'esistenza del finanziamento ipotecario e la destinazione degli immobili alla locazione; non possono essere imposti ulteriori vincoli non previsti dalla norma.
Massime di principio
- Per applicare la disciplina agevolativa, occorre verificare concretamente che il finanziamento sia garantito da ipoteca e che gli immobili gravati siano destinati alla locazione.
- In presenza dei requisiti previsti dalla norma, l'Amministrazione non può negare la deduzione sulla base di condizioni ulteriori non espressamente stabilite dalla legge.
- La destinazione alla locazione deve risultare da elementi documentali e contabili coerenti, quali contratti, programmi immobiliari, registrazioni contabili e caratteristiche del finanziamento.
- La deducibilità riguarda gli interessi passivi collegati ai finanziamenti ipotecari e non implica automaticamente la deducibilità di qualsiasi altro costo o finanziamento privo dei requisiti richiesti.
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