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Sentenza

Sentenza del 30/11/2015 n. 789 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IVA - Anticipata fatturazione - Violazione di legge - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'emissione anticipata della fattura ai fini IVA, prima del verificarsi degli ordinari presupposti dell'operazione o del pagamento integrale del corrispettivo. La questione era se tale comportamento costituisse una violazione della disciplina IVA, giustificasse una ripresa fiscale o l'applicazione di sanzioni, oppure integrasse il reato previsto dall'art. 11 del d.lgs. 74/2000.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. L'art. 6, comma 4, del d.P.R. 633/1972 prevede espressamente che, se la fattura viene emessa o il corrispettivo viene pagato anteriormente al verificarsi degli eventi rilevanti, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento. Pertanto, l'anticipata fatturazione è lecita, non costituisce di per sé violazione di legge, non giustifica automaticamente una ripresa fiscale o sanzioni e non integra, per il solo fatto di essere anticipata, il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. 74/2000.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 4, d.P.R. 633/1972

    Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.

    La norma ammette espressamente la fatturazione anticipata e anticipa, limitatamente all'importo fatturato, il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA.

  • Art. 11 d.lgs. 74/2000

    La mera emissione anticipata della fattura, in assenza di ulteriori elementi costitutivi, non integra il reato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • In materia IVA, l'emissione anticipata della fattura è generalmente lecita perché la legge disciplina espressamente tale eventualità.
  • La fattura anticipata rende l'operazione rilevante ai fini IVA, limitatamente all'importo fatturato, alla data della sua emissione; occorre quindi considerare correttamente il momento di esigibilità e gli adempimenti conseguenti.
  • La sola anticipazione della fatturazione non costituisce automaticamente né un illecito fiscale né una causa sufficiente per recuperi d'imposta o sanzioni.
  • Per configurare una responsabilità sanzionatoria o penale sono necessari ulteriori elementi, come l'inesistenza dell'operazione, l'intento fraudolento o la presenza degli specifici presupposti richiesti dalla norma penale.
  • La liceità della fatturazione anticipata non esclude la necessità che la fattura rappresenti un'operazione reale e che siano rispettati gli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento dell'IVA.

Testo integrale

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