Provvedimento del 16/02/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2011". L’allegato tecnico disciplina struttura dei record, regole di compilazione, controlli, casi di scarto e contenuti dei quadri dichiarativi NR, NE, NC, MR, ME, MC, NX, MX, NI, CK, CS e CN, oltre alle modalità per le dichiarazioni integrative.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello Consolidato nazionale e mondiale 2011
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello Consolidato nazionale e mondiale 2011
Il documento approva le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello "Consolidato nazionale e mondiale 2011". L’atto dà attuazione al provvedimento del 31 gennaio 2011 che aveva approvato il modello, rinviando a un successivo provvedimento la definizione delle modalità tecniche di invio.
Oggetto del provvedimento e ambito applicativo
Il provvedimento stabilisce che gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello "Consolidato nazionale e mondiale 2011", approvato il 31 gennaio 2011, da presentare nell’anno 2011 per:
- i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti;
- i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.
Le specifiche tecniche sono contenute nell’Allegato A. Eventuali correzioni tecniche saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, con relativa comunicazione.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con i riferimenti alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
- lo Statuto dell’Agenzia delle entrate e il Regolamento di amministrazione;
- il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- il DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- il DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- il decreto 31 luglio 1998 sulle modalità tecniche di trasmissione telematica;
- i decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001 sugli altri soggetti abilitati alla trasmissione;
- il provvedimento 31 gennaio 2011 di approvazione del modello.
È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce quella nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Struttura dell’invio telematico
Le forniture telematiche sono composte da record a lunghezza fissa di 1.900 caratteri. I tipi di record previsti sono:
- A: record di testa, con i dati della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio;
- B: frontespizio del modello;
- C: record contenenti i dati dei quadri del modello;
- Z: record di coda, con dati riepilogativi della fornitura.
La sequenza deve rispettare regole precise:
- un solo record di tipo A, come primo record;
- per ogni dichiarazione, un solo record B e tanti record C quanti necessari;
- i record C della stessa dichiarazione devono essere ordinati per progressivo modulo;
- un solo record Z, come ultimo record.
Se la dimensione complessiva supera il limite di 3 MB compressi, occorre predisporre più forniture, mantenendo nella stessa fornitura i dati della singola dichiarazione. Se la singola dichiarazione supera il limite:
- essa deve essere frazionata in più invii esclusivamente ad essa riservati;
- ciascun invio deve contenere record A, B e Z;
- ogni invio deve essere identificato da un progressivo invio/totale invii tramite i campi 7 e 8 del record A;
- i record B degli invii frazionati devono avere il medesimo contenuto;
- i dati riepilogativi del record Z si riferiscono al singolo invio e non all’intera dichiarazione.
Regole di formattazione dei dati
Il documento distingue tra:
- campi posizionali, presenti nei record A, B, Z e nella prima parte dei record C;
- campi non posizionali, contenuti nella tabella della seconda parte dei record C.
Per i campi posizionali:
- i campi NU sono numerici, i campi AN alfanumerici;
- sono previsti formati specifici per date, percentuali e altri dati particolari;
- l’errato allineamento o la formattazione difforme determina lo scarto della dichiarazione.
Per i campi non posizionali:
- la seconda parte del record C è una tabella di 75 elementi;
- ciascun elemento è formato da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri;
- il codice identifica quadro, rigo e colonna.
Le regole generali prevedono inoltre che:
- tutti gli elementi della tabella variabile siano inizializzati con spazi;
- gli importi siano espressi in euro interi, con arrotondamento per eccesso o difetto in base alla parte decimale;
- per importi negativi va inserito il segno meno nella posizione immediatamente precedente la prima cifra;
- i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo;
- se il dato supera i 16 caratteri, va inserito un ulteriore elemento con lo stesso campo-codice e il primo carattere del campo-valore impostato a "+".
Codici fiscali e cause di scarto
Il documento impone che:
- il codice fiscale del contribuente sia riportato in duplica su ogni record della dichiarazione;
- i codici fiscali siano formalmente corretti;
- il codice fiscale del contribuente, anche se formalmente corretto, se non registrato in Anagrafe Tributaria comporti lo scarto della dichiarazione;
- il codice fiscale del rappresentante e quelli delle società consolidate siano registrati in Anagrafe Tributaria, pena lo scarto.
Controlli generali sui dati e dichiarazione confermabile
È precisato che:
- nei record a struttura variabile devono essere inseriti solo dati diversi da zero e da spazi;
- la barratura di una casella relativa a un quadro nel frontespizio implica la compilazione di almeno un dato del relativo quadro;
- la dichiarazione viene scartata se i dati non sono conformi alle specifiche tecniche;
- se l’anomalia riguarda un controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione, la dichiarazione può essere comunque trasmessa impostando a 1 il "Flag conferma" del record B.
Per i calcoli che includono moltiplicazioni o divisioni è prevista una tolleranza di 1 euro, salvo diversa indicazione.
Criteri generali per il credito d’imposta ex art. 165 TUIR
Il documento dedica una tabella ai quadri che possono essere compilati nei diversi casi di:
- solo consolidato nazionale;
- solo consolidato mondiale;
- concorso tra consolidato nazionale e mondiale.
In particolare, disciplina quali sezioni di NR, NE, NC, MR, ME e MC possono comparire e precisa che i controlli sono bloccanti.
Quadro NR – credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, comma 1 art. 165 TUIR
Per il quadro NR, il documento disciplina:
- la sezione I, con i dati relativi al credito d’imposta per redditi esteri;
- la sezione II, con la determinazione del credito per i singoli anni di produzione del reddito.
Tra i principali controlli:
- se l’anno di colonna 3 coincide con l’anno del campo 62 del record B, il reddito complessivo globale non può essere inferiore a CN004001, l’imposta lorda deve coincidere con CN005001 e l’imposta netta con CN007001;
- in presenza di più righi con lo stesso anno, gli importi di alcune colonne devono essere uguali in tutti i righi;
- l’imposta estera non può superare l’imposta italiana teorica calcolata sul reddito estero applicando l’aliquota vigente (27,5% dal 2008; 33% per gli anni fino al 2007);
- la quota di imposta lorda e il credito massimo spettante sono determinati con formule che tengono conto del rapporto tra reddito estero e reddito complessivo e dell’eventuale credito già utilizzato.
Nella sezione II, per ogni anno di produzione del reddito estero, gli importi della colonna 12 della sezione I devono essere ricondotti ai limiti dell’imposta netta, considerando quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni. Deve esserci un solo rigo per ogni anno.
Quadro NE – credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, comma 6 art. 165 TUIR
Il quadro NE è articolato in tre blocchi:
- sezione I-A, per la determinazione del credito;
- sezione I-B, per il credito riferito alle eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
- sezione I-C, per il credito riferito alle eccedenze maturate nella precedente dichiarazione.
Le regole principali prevedono che:
- il codice fiscale della società partecipante al consolidato è obbligatorio se compilati i righi da NE2 a NE27;
- per lo stesso anno di produzione del reddito gli importi di reddito complessivo e imposta lorda devono coincidere nei righi corrispondenti;
- sono definite formule specifiche per l’eccedenza di imposta nazionale e per l’eccedenza di imposta estera, distinguendo reddito estero positivo, negativo e casi in cui il reddito complessivo è negativo o pari a zero;
- nei casi di eccedenze residue, il credito già utilizzato va riportato secondo le istruzioni per le colonne 15, 16 e 17.
Nella sezione I-B:
- per ogni Stato estero indicato nella sezione I-A deve essere presente un singolo rigo;
- le colonne 2 e 3 raccolgono i totali delle eccedenze nazionali e estere;
- il credito è pari al minore tra le due eccedenze, solo se entrambe positive;
- le colonne 5 e 6 riportano le eccedenze residue.
Nella sezione I-C:
- per ogni rigo della I-B con eccedenze residue deve essere compilata una singola sezione I-C riferita al medesimo Stato estero;
- sono previste caselle per "Casi particolari" e per gli anni di imposta dal 2004 al 2011;
- la determinazione dei valori nelle colonne successive segue meccanismi di compensazione e riporto delle eccedenze, con istruzioni distinte se la colonna finale del riepilogo è o meno zero.
Quadro NC – riepilogo crediti art. 165 TUIR
Il quadro NC è un riepilogo dei crediti ex art. 165 TUIR. Il documento precisa che:
- i quadri NC e MC non possono essere entrambi presenti;
- il quadro MC può esistere solo nel caso di consolidato mondiale senza consolidato nazionale.
I righi NC1-NC4 sono determinati da somme di altri quadri:
- NC1 deriva dai righi NR9-NR11;
- NC2 somma valori provenienti da NE, ME e relativi riepiloghi;
- NC3 somma crediti già utilizzati e eccedenze residue;
- NC4 è dato da NC001001 + NC002001 - NC003001.
Quadro MR – credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, comma 1 art. 165 TUIR
Il quadro MR è la corrispondente disciplina per il consolidato mondiale. È articolato in:
- sezione I-A (righi MR1-MR3);
- sezione I-B (righi MR4-MR8);
- sezione II (righi MR9-MR11).
Le regole principali sono analoghe a quelle del quadro NR, con differenze strutturali legate alla presenza del codice identificativo estero nei righi MR4-MR8. In sintesi:
- se l’anno coincide con quello del record B, reddito complessivo globale, imposta lorda e imposta netta devono rispettare i valori di riferimento;
- l’imposta estera ha un limite massimo collegato all’aliquota IRES teorica sul reddito estero;
- la quota di imposta lorda e il credito massimo seguono formule analoghe a quelle del quadro NR;
- la sezione II aggrega, per anno, gli importi spettanti e li riporta nei limiti dell’imposta netta residua.
Quadro ME – credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, comma 6 art. 165 TUIR
Il quadro ME disciplina il credito d’imposta nel consolidato mondiale e presenta una struttura analoga a quella del quadro NE, ma riferita alla società controllante e alla società controllata.
È suddiviso in:
- sezione I-A, per la determinazione del credito della società controllante;
- sezione I-B, per le eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
- sezione I-C, per le eccedenze maturate nella precedente dichiarazione;
- sezione II-A, per la determinazione del credito della società controllata;
- sezione II-B, per il riepilogo delle eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
- sezione II-C, per le eccedenze maturate nella precedente dichiarazione.
Le regole principali includono:
- obbligo di compilazione della sezione solo nel caso di consolidato mondiale;
- formule distinte per eccedenza di imposta nazionale ed estera in funzione del segno del reddito estero e del reddito complessivo;
- distinzione tra casi con e senza compilazione di determinate colonne di riepilogo;
- riepiloghi per anno, con limiti e compensazioni analoghi a quelli del quadro NE;
- nelle sezioni II-A, II-B e II-C sono previste regole parallele a quelle della sezione I, ma riferite alla società controllata.
Quadro MC – riepilogo crediti art. 165 TUIR
Il quadro MC è il riepilogo per il consolidato mondiale e segue la stessa logica del quadro NC, con l’ulteriore precisazione che può essere presente solo se il campo 20 del record B vale 1 e il campo 19 vale 0.
I righi principali sono:
- MC1, credito di cui al comma 1 dell’art. 165;
- MC2, credito di cui al comma 6;
- MC3, credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sezione I-A;
- MC4, credito, pari a MC001001 + MC002001 - MC003001.
Massimo credito spettante per singolo anno di produzione del reddito
Il documento stabilisce un controllo generale per ciascun anno di produzione del reddito estero, volto a evitare che la somma del credito spettante e delle eccedenze di imposta nazionale superi l’imposta netta del periodo.
Il controllo riguarda gli anni indicati in:
- quadro NR;
- quadro MR;
- quadro NE;
- quadro ME.
Il totale delle componenti da sommare comprende:
- il credito di cui al comma 1 o al comma 6, a seconda del quadro;
- le eccedenze nazionali;
- gli importi positivi di alcune colonne dei quadri NE e ME.
Quadro NX – trasferimenti al gruppo e oneri/crediti collegati
Il quadro NX contiene una pluralità di sezioni.
Sezione X – oneri detraibili / spese per risparmio energetico
- Nel rigo NX63 e nei righi NX64-NX68 sono previsti limiti complessivi per importi con codice tributo diverso da 6780, con soglia massima di 516.457.
- Il controllo richiama anche il paragrafo 3.10 della parte generale.
Sezione II – crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento
- NX8 e NX9-NX13 disciplinano il credito d’imposta, con riepilogo al rigo NX14.
Sezione III – crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
- NX15-NX20 disciplinano crediti d’imposta per redditi esteri, con totale al rigo NX21.
Sezione IV – crediti d’imposta immobili Abruzzo e altri crediti
- NX22-NX27 raccolgono credito Abruzzo e altri crediti; il totale è al rigo NX28.
Sezione V – ritenute
- NX29-NX34 riportano importi e soggetti collegati; il totale è al rigo NX35.
Sezione VI – crediti d’imposta concessi alle imprese attribuiti dalle società del gruppo
- NX36-NX40 disciplinano codici credito, anno di riferimento, società cedente e importi ricevuti.
- Il rigo NX36 richiede codici credito appartenenti a un elenco dettagliato e anno non superiore a quello di fine periodo d’imposta.
Sezione VII – eccedenze IRES da precedenti dichiarazioni
- NX41-NX46 disciplinano eccedenze utilizzate da soggetti diversi; NX47 è il totale.
Sezione VIII – trasferimenti di eccedenze infragruppo
- NX48-NX53 disciplinano importi trasferiti; NX54 è il totale.
- NX55 dettaglia eccedenza precedente dichiarazione, totale disponibile, utilizzi ai fini IRES ed eccedenza a credito.
Sezione IX – acconti versati
- NX56-NX61 disciplinano eccedenze utilizzate e acconti; NX62 ne rappresenta il totale.
Sezione X – eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo
- NX63-NX68 prevedono codici tributo, codici fiscali e importi, con limite di 516.457 per i codici diversi da 6780.
Sezione XI – eccedenza d’imposta ex art. 165, comma 6 TUIR
- NX69-NX73 disciplinano codici fiscali, anno, codice stato estero, eccedenza nazionale ed estera.
- Gli anni ammessi vanno dal 2004 all’anno di inizio del periodo d’imposta.
- Non sono ammesse duplicazioni di codice fiscale/anno/codice stato estero nello stesso insieme di righi.
Quadro NI – interruzione della tassazione di gruppo
Il quadro NI disciplina le conseguenze dell’interruzione della tassazione di gruppo e si articola in tre sezioni:
- Sezione I – dati relativi ai versamenti: NI1-NI7, con riepilogo degli acconti versati e imputati al gruppo;
- Sezione II – cessione eccedenze IRES ex art. 43-ter: NI8-NI13, con importi ceduti e totale credito ceduto;
- Sezione III – attribuzione delle perdite: NI14-NI18, con dettaglio delle perdite riportabili, per annualità di riferimento.
Sono previsti controlli di coerenza tra i totali e i singoli importi inseriti, oltre a vincoli temporali sulle date dei versamenti rispetto al periodo d’imposta.
Quadro MF – determinazione del reddito imponibile complessivo
Il quadro MF è dedicato al calcolo del reddito imponibile complessivo nel consolidato nazionale.
È suddiviso in:
- Sezione I – somma algebrica dei redditi imponibili;
- Sezione II – rettifiche di consolidamento.
Le regole principali prevedono:
- il collegamento con il quadro NF, in particolare con il reddito minimo e le perdite non compensate;
- controlli su codici fiscali, codici paese estero, quote di partecipazione e risultati rideterminati per ciascun rigo MF2-MF6;
- determinazioni aritmetiche per MF7, con somma del reddito o perdita e dei redditi minimi;
- nella sezione II, MF8 e MF9 determinano rettifiche e variazioni, mentre MF11-MF12 portano al reddito imponibile complessivo.
Quadro CK – cessione delle eccedenze dell’IRES nell’ambito del gruppo
Il quadro CK disciplina la cessione di eccedenze IRES all’interno del gruppo.
È suddiviso in:
- Sezione I – soggetti cessionari aderenti al consolidato: CK1-CK10;
- Sezione II – altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo: CK11-CK20.
Per ciascun rigo sono richiesti codice fiscale e importo. Il quadro è collegato ai successivi riquadri di determinazione dell’imposta e dei crediti, in particolare ai dati del quadro CN.
Quadro CS – prospetti vari e oneri detraibili
Il quadro CS comprende più blocchi tematici.
Perdite non compensate
- CS1 disciplina perdite riportabili senza limiti di tempo, perdite dei periodi precedenti e perdita del presente periodo.
- Sono previste relazioni tra le perdite riportabili e gli importi del quadro CN e dei quadri NF/MF, a seconda che sia presente il consolidato nazionale o mondiale.
Perdite delle società del gruppo
- CS2-CS5 raccolgono le perdite attribuibili a società del gruppo, con indicazioni per perdite illimitate e perdite dei vari periodi d’imposta precedenti.
Perdite da istanza di rimborso e da altre fattispecie
- CS6 disciplina perdite relative a istanza di rimborso IRAP.
- CS7 disciplina perdite relative a istanza ex comma 3 dell’art. 40 del DPR 600/1973.
Dati comunicati alle società controllate per l’applicazione dell’art. 128 del TUIR
- CS8-CS11 riportano codice fiscale, perdite d’esercizio rilevanti, svalutazioni rilevanti e minore importo.
Oneri detraibili per spese di risparmio energetico
- CS12-CS16 contengono anno, tipo, rate scelte, numero rata, importo spesa, detrazione e importo rata.
- Sono indicati limiti massimi di spesa e detrazione in funzione del tipo di intervento e dell’anno.
- CS17 riepiloga il totale importi rate.
Credito d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
- CS18 disciplina codice fiscale, qualifica impresa/professione, rateazione, numero rata, totale credito e quota annuale.
- Il totale credito non può superare 80.000 euro.
Rideterminazione dell’acconto dovuto
- CS19 contiene reddito globale rideterminato, imposta rideterminata e acconto rideterminato.
Quadro CN – determinazione dell’imposta
Il quadro CN è il quadro di sintesi per il calcolo dell’imposta. Le sue regole variano a seconda che sia presente il consolidato nazionale o il consolidato mondiale.
I principali elementi sono:
- CN1 e CN2: reddito minimo e reddito/perdita;
- CN3: perdite di periodi precedenti;
- CN4: reddito imponibile, che è dato da CN001002 - CN003001;
- CN5: imposta corrispondente al reddito imponibile, pari al 27,5% di CN4;
- CN6: detrazioni per oneri;
- CN7: imposta netta, pari a CN5 - CN6;
- CN8-CN11: crediti d’imposta, crediti estero e ritenute;
- CN12: totale crediti e ritenute;
- CN13: IRES dovuta o differenza a favore del contribuente;
- CN14: crediti attribuiti dalle società del gruppo;
- CN15-CN16: eccedenze della precedente dichiarazione;
- CN17: eccedenze utilizzate per il versamento degli acconti;
- CN18: eccedenze utilizzate per l’imposta a debito;
- CN19: imposta a credito;
- CN20: credito ceduto;
- CN21: eccesso di versamento in sede di saldo;
- CN22: utilizzo del credito, con distinzione tra rimborso e compensazione e soglia minima di 13 euro per le voci collegate.
Impostazione delle caselle nei quadri compilati in caso di dichiarazione integrativa
Il provvedimento disciplina in modo dettagliato la compilazione delle caselle relative ai quadri compilati nel frontespizio della dichiarazione integrativa, quando il campo 23 del record B è valorizzato a 1.
Le caselle da 141 a 155 devono assumere uno dei seguenti valori:
- 0: quadro non compilato né nella dichiarazione integrativa né in quella originaria;
- 1: quadro compilato senza modifiche in entrambe;
- 2: quadro compilato nella dichiarazione integrativa ma assente o diverso nella originaria;
- 3: quadro assente nella dichiarazione integrativa ma presente nella originaria.
Se la dichiarazione è integrativa, almeno una casella tra 141 e 155 deve essere valorizzata con 2 o con 3. La non conformità comporta lo scarto senza possibilità di conferma.
Record di tipo A, B, C e Z: contenuto essenziale
Record A
- identifica la fornitura e il fornitore;
- contiene tipo fornitore, codice fiscale del fornitore, progressivo invio, numero totale invii, campi utente e spazi riservati al servizio telematico;
- deve riportare i caratteri di controllo finali.
Record B
- contiene il frontespizio del modello;
- include codice fiscale del soggetto dichiarante, progressivo modulo, flag conferma, indicazione di consolidato nazionale e/o mondiale, dati del contribuente, sede legale, domicilio fiscale, dati del rappresentante firmatario, impegno alla trasmissione telematica, visto di conformità e caselle dei quadri compilati.
- contiene le caselle per le dichiarazioni correttive o integrative e per i quadri del modello.
Record C
- contiene il codice fiscale del contribuente e il progressivo modulo;
- la parte variabile raccoglie i dati dei singoli quadri, suddivisi per sezioni e righi;
- i controlli bloccanti e di rispondenza sono descritti quadro per quadro.
Record Z
- è il record di coda;
- riporta il numero di record di tipo B e di tipo C;
- termina con i caratteri di controllo del record.
Sintesi finale operativa
Il documento è una disciplina tecnica completa per la trasmissione telematica del modello CNM/2011. Per un operatore fiscale o legale, i punti essenziali sono:
- corretta composizione della fornitura con record A, B, C e Z;
- rigoroso rispetto delle regole di formattazione e dei codici fiscali;
- applicazione dei controlli specifici per ciascun quadro;
- gestione dei limiti dimensionali e dell’eventuale frazionamento degli invii;
- corretta valorizzazione delle dichiarazioni integrative e delle caselle dei quadri;
- attenzione ai casi di scarto automatico e ai controlli confermabili con flag conferma.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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