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Provvedimento

Provvedimento del 16/02/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati dei modelli 730/2011, delle comunicazioni 730-4 e 730-4 integrativo e delle schede per l’otto e il cinque per mille, oltre alle istruzioni operative per sostituti d’imposta, CAF-dipendenti, professionisti abilitati e intermediari. Disciplina anche la conservazione elettronica delle annotazioni del mod. 730-3/2011 e rinvia agli allegati A, B, C e D per regole tecniche e adempimenti, con eventuali correzioni pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Specifiche tecniche e istruzioni per la trasmissione telematica dei dati dei modelli 730/2011 e degli adempimenti di assistenza fiscale

Approvazione delle specifiche tecniche e istruzioni per il modello 730/2011

Il provvedimento definisce le regole tecniche e operative per la trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2011, alle comunicazioni 730-4 e 730-4 integrativo e alle schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF. Stabilisce inoltre le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti di assistenza fiscale da parte di sostituti d’imposta, CAF-dipendenti e professionisti abilitati.

Trasmissione telematica dei dati da parte di CAF-dipendenti e professionisti abilitati

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2011 e nella scheda relativa alla scelta dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A.

Devono inoltre osservare le regole dell’Allegato B quando comunicano ai sostituti d’imposta, mediante supporti informatici, i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi ai redditi 2010.

Infine, quando ricevono come intermediari dai sostituti d’imposta le buste contenenti la scheda per la scelta dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, devono trasmettere i relativi dati in via telematica secondo le specifiche dell’Allegato C.

Trasmissione telematica dei dati da parte dei sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2010 devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati contenuti nei modelli 730/2011. Anche per tale adempimento si applicano le specifiche tecniche dell’Allegato A.

Trasmissione telematica da parte degli intermediari abilitati

Gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730/2011 e nelle schede mod. 730-1 relative alla scelta dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, consegnate dai sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale. La trasmissione deve avvenire secondo le specifiche tecniche degli Allegati A e C.

Istruzioni operative per l’assistenza fiscale

Per lo svolgimento degli adempimenti previsti nell’ambito dell’assistenza fiscale da parte di sostituti d’imposta, CAF-dipendenti e professionisti abilitati devono essere seguite le istruzioni contenute nell’Allegato D.

Conservazione elettronica delle annotazioni del mod. 730-3/2011

I sostituti d’imposta, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2010 possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sul mod. 730-3/2011 cartaceo consegnato al contribuente. Anche in questo caso occorre attenersi alle specifiche tecniche dell’Allegato A.

Correzioni tecniche e pubblicazione delle modifiche

Eventuali correzioni tecniche alle specifiche approvate saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, con relativa comunicazione agli interessati.

Contesto normativo e richiamo al precedente provvedimento

Il testo si colloca in attuazione del provvedimento del 17 gennaio 2011, con cui sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo con le relative istruzioni. Quel provvedimento prevedeva già che i soggetti che prestano assistenza fiscale nel 2011 trasmettessero telematicamente i dati dei modelli elaborati, rinviando a successivi atti per le specifiche tecniche.

Il provvedimento precisa che:

  • i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati trasmettono direttamente i dati della scheda per l’otto e il cinque per mille;
  • i sostituti d’imposta consegnano le buste contenenti tali schede a un ufficio postale o a un intermediario abilitato, secondo le modalità previste dal provvedimento del 17 gennaio 2011;
  • i dati del mod. 730-4 e 730-4 integrativo comunicati tramite supporti informatici devono rispettare specifiche tecniche dedicate.

Allegati richiamati

Il provvedimento individua il contenuto degli allegati come segue:

  • Allegato A: contenuto e specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei modelli 730/2011 da parte di sostituti d’imposta, CAF-dipendenti, professionisti abilitati e intermediari abilitati;
  • Allegato B: specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2011 e 730-4/2011 integrativo mediante supporti informatici;
  • Allegato C: specifiche tecniche per l’invio dei dati relativi alla scelta dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF;
  • Allegato D: istruzioni per gli adempimenti di assistenza fiscale.

Riferimenti normativi essenziali

Tra i riferimenti normativi richiamati figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modifiche;
  • decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 e successive modifiche;
  • provvedimento 17 gennaio 2011 di approvazione dei modelli 730/2011.

Il provvedimento è datato Roma, 16 febbraio 2011, ed è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, che sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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